Confisca ed estinzione per confusione debiti erariali

La Redazione
15 Dicembre 2025

Ai sensi dell'art. 50, co. 2, del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011) e dell'art. 1253 c.c., i debiti erariali si estinguono per confusione nel momento in cui, a seguito di confisca definitiva, le qualità di debitore e creditore si riuniscono nella stessa figura, ossia nell'Amministrazione statale.

Nel caso di specie, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 nonché dell'art. 1253 c.c. - rilevando l'erroneità della motivazione del primo collegio ove nell'applicare tale disposizione ha ritenuto che il debito della Società, le cui quote sono state oggetto di confisca, ed il credito rappresentato dalla quota stessa, si siano estinti per confusione evidenziando come l'effetto estintivo si verifichi solo al momento del venir meno della pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio con relativa riunione della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto.

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