CEDU: licenziamento ritorsivo e tutela dei dati personali alla luce del principio di non discriminazione

La Redazione
05 Dicembre 2025

La Corte EDU si è pronunciata sulla vicenda di una lavoratrice che, nel corso di un primo giudizio per discriminazione sul posto di lavoro a causa del sesso, divulgava informazioni in merito alla retribuzione dei propri colleghi e, per questo, veniva licenziata.

Il caso Ortega Ortega c. Spagna vede protagonista una lavoratrice che aveva subìto licenziamento dopo aver presentato una denuncia per discriminazioni basate sul sesso, in quanto il datore di lavoro aveva rilevato che, per portare avanti la denuncia, aveva diffuso informazioni retributive sui colleghi, violando la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

La lavoratrice, ritenendo il licenziamento ritorsivo, aveva promosso un secondo giudizio. Tuttavia, il Tribunale del lavoro spagnolo respingeva la domanda e confermava il licenziamento, ritenendo non provato alcun nesso causale tra quest'ultimo e il primo reclamo antidiscriminatorio.

La questione è stata sottoposta alla Corte di Strasburgo, la quale ha ritenuto che le questioni sollevate dovessero essere affrontate dalla prospettiva dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 8. Tali articoli dispongono, tra gli obblighi positivi a carico degli Stati, quello di garantire una protezione reale ed effettiva contro qualsiasi forma di ritorsione da parte dei datori di lavoro in relazione ai reclami volti a garantire il rispetto del diritto a non essere discriminati a causa del proprio sesso.

Anche se il diritto nazionale spagnolo prevede la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e retribuzione, nonché la protezione contro le ritorsioni in tale ambito, la Corte ha rilevato un deficit di tutela nel caso di specie.

I giudici nazionali, infatti, non hanno tenuto adeguatamente conto della discriminazione subita per lungo tempo dalla lavoratrice a seguito anche dell'inerzia del datore di lavoro, né delle numerose lamentele senza esito da questa presentata, né dello scopo della divulgazione delle informazioni private.  

Inoltre, il licenziamento ha avuto l'effetto di annullare la protezione antidiscriminatoria riconosciuta nel primo giudizio. Tale dato, insieme alla severità della sanzione e alla mancata considerazione del limitato impatto avuto dalla divulgazione, potrebbe, anzi, suggerire un intento ritorsivo nel licenziamento.   

Pertanto, la Corte ha condannato la Spagna a versare alla ricorrente 12.000 euro per risarcimento del danno morale.