La sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta impedisce l’esdebitazione
08 Dicembre 2025
Il caso origina da un reclamo presentato contro il decreto del Tribunale di Prato di rigetto del ricorso per esdebitazione proposto ai sensi dell'art. 142, comma 1, l. fall. da un socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) relativa al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale in concorso ex artt. 110 c.p. e 216, comma 3, l. fall. rappresentasse causa ostativa all'esdebitazione ai sensi dell'art. 142, primo comma, n. 6, l. fall. Tale ultima norma prevede infatti, quale presupposto per l'accesso all'esdebitazione da parte del fallito persona fisica, che egli «non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione». Secondo il reclamante la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.non sarebbe, invece, equiparabile alla sentenza di condanna passata in giudicato a cui si riferisce l'art. 142, primo comma, n. 6, l. fall. La Corte d'appello, chiamata dunque a pronunciarsi sulla sopra descritta questione di “equiparabilità” tra patteggiamento e condanna, procede all'analisi degli effetti della sentenza di patteggiamento, la cui disciplina è contenuta nell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nella versione attualmente in vigore modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), applicabile ratione temporis. La Corte richiama i principi espressi da Cass. n. 19950/2025 del 17 luglio 2025 (si veda anche Cass. n. 18517 del 7 luglio 2025) secondo la quale «deve ritenersi preferibile la tesi secondo cui la pronuncia di patteggiamento è equiparabile alla sentenza di condanna, in modo tale che entrambe ostano al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 142 l.fall.». Tale affermazione è, secondo la Corte d'appello, estendibile anche alla versione attuale della norma. In particolare, la riforma Cartabia ha ulteriormente innovato la disciplina introducendo, nel secondo periodo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., il precetto secondo cui, ogni qual volta la sentenza c.d. di patteggiamento non applichi pene accessorie (come nel caso di specie) «non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna» Ora, data l'impossibilità di qualificare l'art. 142, primo comma, n. 6, l.f. quale «disposizione di legge diversa da quella penale che equipara espressamente la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2 c.p.p. alla sentenza di condanna» – la norma, infatti, pur potendosi considerare «norma di legge diversa da quella penale», non effettua alcuna equiparazione tra sentenza c.d. di patteggiamento e sentenza di condanna, ma si limita a prevedere, quale condizione ostativa al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, che il richiedente non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato – il secondo periodo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. deve dunque ritenersi inapplicabile alla vicenda in esame. L'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce, in via residuale, l'equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna: ogni disposizione – penale o extra-penale – che faccia genericamente riferimento alla “sentenza di condanna” deve ritenersi applicabile anche alla sentenza ex art. 444, c.p.p., qualora non operino il primo e il secondo periodo del medesimo comma 1-bis e non sussista una diversa disciplina derogatoria. «Nel caso di specie – conclude la Corte – data l'inapplicabilità del primo e del secondo periodo, per i motivi precedentemente esposti, e non sussistendo una diversa previsione di carattere derogatorio, deve trovare applicazione la regola residuale di piena equiparazione della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, con tutti gli effetti in malam partem che ciò implica». In definitiva, la Corte d'appello enuncia un “principio di diritto” così formulato: «La condizione ostativa prevista dall'art. 142, primo comma, n. 6 l.f. opera anche nel caso in cui la sentenza di condanna sia una sentenza c.d. di patteggiamento per uno dei reati espressamente citati, giacché, per effetto dell'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna». |