La legge sulla semplificazione e digitalizzazione approda in Gazzetta Ufficiale: le ricadute sui procedimenti tributari
10 Dicembre 2025
È il caso dell'art. 1 della predetta legge il quale prevede che il procedimento di autotutela possa essere esercitato entro un termine ragionevole, “non superiore a sei mesi”. Tale formula sostituisce la precedente formula che legittimava l'amministrazione all'esercizio del potere di autotutela nel termine di dodici mesi. È noto che l'autotutela è un procedimento disciplinato sia dalla legge n. 241/90 sia, a seguito della riforma fiscale, dallo Statuto dei diritti del contribuente, all'art. 10 quater. Ciò sta a significare che la riduzione del termine riguarderebbe anche gli atti impositivi emanati dall'amministrazione finanziaria e successivamente eliminati. La riduzione del termine, applicato ai provvedimenti tributari, consentirebbe di rafforzare la stabilità degli effetti di un atto, garantire il legittimo affidamento e buona fede del contribuente e sarebbe in linea con il nuovo volto “solidale” del fisco. Ancora, l'art. 33 della legge introduce modifiche in tema di fatture elettroniche prevedendo che “al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6 -bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione”. I dati relativi alle transazioni predette sono trasmessi in forma anonima e in modalità aggregata alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione di report informativi contenente dati di mercato raccolti nel modo più esaustivo ed aggiornato possibile (previsti dall'art. 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentali e forestali 31 marzo 2017, n. 72). Al fine di conoscere le modalità attuative è necessario attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere adottato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Di particolare interesse per il settore tributario è anche l'art. 46, rubricato, “Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software”. Esso prevede che siano resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test. Occorre, dunque, una fase di “test” prima di far uso di strumenti tecnologici, al fine di evitare di mettere in atto misure che non siano “sostenibili”. Ciò sicuramente è riferibile anche ai procedimenti tributari basati su algoritmi o nuovi software i quali richiedono una fase preliminare di controllo prima di essere utilizzati per l'accertamento. |