Cartolarizzazione d'udienza: evoluzione ed innovazioni dell'istituto

10 Dicembre 2025

Il contributo esamina il tema della cartolarizzazione dell'udienza, dall'originaria previsione del periodo pandemico fino alla stabilizzazione con la riforma Cartabia, occupandosi anche delle ultime innovazioni recate dal d.l. n. 117/2025, conv. in l. n. 148/2025.

Una normetta del periodo pandemico

La previsione normativa di sostituzione dell'udienza con note scritte (art. 127-ter c.p.c.) è frutto di recente innovazione processuale (da ultimo, in tema, MASONI, La cartolarizzazione dell'udienza, in Il processo civile dopo i correttivi, Milano, 2025, 43 e segg.).

In un assai limitato lasso temporale, l'istituto ha subito una parabola evolutiva ed una significativa evoluzione ordinamentale.

La previsione, introdotta ormai da quasi sei anni, è divenuta una «realtà effettiva» del sistema processuale e la prassi ne ha apprezzato la duttilità di utilizzo.

Dopo una genesi rocambolesca, la norma è stata stabilizzata dalla riforma del 2022, per essere infine rinnovata, in taluni snodi processuali, ad opera del correttivo del 2024, divenendo di applicazione sempre più generalizzata, per subire, infine, di recente, talune applicazioni derogatorie (su cui v. infra § 8).

Il calco da cui partire si rinviene nel sintetico ed incompleto tenore dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, (conv. in l. n. 27/2020), dettato in periodo pandemico, che disponeva: «per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure»: tra cui, «... lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» (in tema, si rimanda, si vult, a MASONI,  Rito civile emergenziale di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020: una prima lettura, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 30 marzo 2020).

La stabilizzazione con l'art. 127-ter c.p.c.

Nella Relazione della Commissione Luiso alle proposte di legge delega sono chiariti i motivi che hanno indotto la Commissione a proporre la stabilizzazione di questa disposizione e delle successive che l'hanno seguita, perfezionando l'impianto originario.

Si legge nella Relazione: «la positiva sperimentazione di tali modalità di svolgimento dell’udienza fa ritenere opportuno introdurre disposizioni codicistiche che consentano di mantenere, anche al termine della emergenza pandemica, le innovazioni introdotte» Dato che «lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta permette al giudice l’organizzazione più efficiente delle udienze e permette ai difensori di superare le difficoltà derivanti da possibili impegni concomitanti (non essendo previsto per i procedimenti civili il rinvio per c.d. “legittimo impedimento” del difensore), mentre la trattazione da remoto permette di garantire l’oralità della causa, attraverso le modalità di collegamento da remoto, in tutte le ipotesi di impossibilità, ovvero di rilevante difficoltà, per la partecipazione personale alle udienze (si pensi a parti che risiedano in luoghi posti a notevole distanza della sede del tribunale adito)»(p. 82).

Tipologia di udienze

Dispongono i primi due commi dell'art. 127-ter c.p.c. introdotti dalla riforma processuale del 2022, in attuazione alla legge delega, come innovati dal Correttivo: «l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice . Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati».

Per talune tipologie di udienze, in relazione agli adempimenti processuali cui le stesse sono deputate, la sostituzione si rivela inammissibile.

In termini generali, la preclusione riguarda; in particolare, le udienze chiamate per interrogatorio libero (art. 117 c.p.c)., interrogatorio formale (art. 230 c.p.c.), giuramento decisorio (art. 238 c.p.c.) e tentativo di conciliazione della parte, che è tenuta a  «comparire personalmente» avanti al giudice (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), a tenore della novellata «udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa» (di cui all'art. 183 c.p.c.), come pure di discussione della causa ove tentare la loro conciliazione (art. 420 c.p.c.). Per queste udienze, che scontano l'onere di comparizione personale della parte, la cartolarizzazione è preclusa.

Identico impedimento si rinviene per l'assunzione testimoniale.

Limite (implicito) all'applicabilità della cartolarizzazione dell'udienza si evince dall'impossibilità di far operare il termine di redazione e deposito di note scritte (di almeno quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento che dispone la sostituzione d'udienza) in sostituzione della prima udienza, tanto nel giudizio ordinario, quanto in quello semplificato di cognizione (art. 281-duodecies c.p.c.), anche nella versione riferita al giudice onorario (art. 316 c.p.c.).

Tale limite non ricorrere quando la prima udienza del rito semplificato ex art. 281-duodecies c.p.c. sia l'effetto dell'immediata conversione dal rito ordinario (pronunziato ex art. 171-bis, comma 4, c.p.c., introdotto dal Correttivo n. 164/2024).

Scelta di rito 

La diversificazione delle modalità di svolgimento dell'udienza (oggi rispecchiata in modo plastico dal novellato art. 127 c.p.c. con l'aggiunta del nuovo comma terzo ad opera della riforma del 2022, da cui emergono alternative di svolgimento della stessa) è rimessa alla scelta del magistrato istruttore; l'opzione rientra tra gli istituzionali compiti direttivi del giudice, volti alla «direzione del procedimento» (art. 175 c.p.c.), il quale è tradizionalmente dominus del rito processuale.

La sostituzione con note scritte contribuisce al rispetto del canone di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), come richiede l'UE; oltre a conformarsi al principio di economia del processo, a quello di efficienza del medesimo, a quello di elasticità in ordine alle modalità di svolgimento, oltreché a quello di «speditezza» (a tenore dell'art. 1, comma 1, della legge delega n. 206/2021).

L'innovazione procedurale (costituita dall'introduzione del testo dell'art. 127-ter c.p.c.), per quanto abbia suscitato tiepido interesse nella processualistica (ed anzi una certa iniziale ripulsa per la ritenuta compressione del diritto di difesa), nella prassi, in realtà, si è rivelata dirompente e rivoluzionaria, avendo profondamente innovato l'approccio al ruolo e mutato la mentalità del giudice civile, oltreché dei difensori delle parti, come pure l'organizzazione del lavoro giudiziario e, in particolare, l'esercizio della giurisdizione civile, contribuendo alla riduzione del disposition time civile.

Il Correttivo

La prima innovazione recata dal Correttivo n. 164/2024 al testo dell'art. 127-ter c.p.c. ha riguardato la parte conclusiva del primo comma della norma, laddove dispone: «l'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposto dal giudice».

La norma chiarisce che, per talune udienze, le modalità cartolari sono inammissibili, in particolare, laddove «la presenza personale è prescritta dalla legge».

Il Correttivo sembra testualmente richiamare le prime comparizioni ex art. 183 c.p.c., la prima udienza avanti al Giudice di pace ex art. 320 c.p.c. e l'udienza di discussione dei riti speciali ex artt. 420 c.p.c., nel processo del lavoro e ex art. 447-bis c.p.c., in quello delle locazioni.

In tutte queste situazioni la legge prevede in esordio taluni adempimenti procedurali, l'interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, quale prodromo d'udienza.

Tali adempimenti si rivelano, come già anticipato, formalmente, incompatibili con la trattazione scritta, dato che esigono la comparizione personale delle parti.

A questo riguardo vanno pure menzionate le udienze di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c., riguardanti il rito unitario della famiglia, laddove il comma 2, reca analoghe preclusioni per l'udienza di comparizione delle parti: «le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese».

Anche nella materia dello status, è previsto che «l'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell ' inabilitando si svolge in presenza» (art. 473-bis.54 c.p.c.).

Identico principio è applicabile all'audizione del beneficiario di amministrazione di sostegno (art. 473-bis.58 c.p.c.)

Nel procedimento per convalida di sfratto neppure è ipotizzabile la cartolarizzazione dell'udienza.  In quanto l'intimato può avanzare opposizione alla convalida dello sfratto presentandosi «personalmente» in udienza (senza ministero di difensore) e, in questa sede, egli può compiere «le attività (difensive: n.d.a.) previste dagli artt. 663 e 666 c.p.c.» (art. 660, comma 6, c.p.c.).

Per questi adempimenti processuali la cartolarizzazione si rivela logicamente e teoricamente inammissibile.

Lo stesso divieto si ripropone per l'udienza, nel procedimento di verificazione, fissata per l'esperimento del saggio grafico ex art. 219 c.p.c., quando la «parte comparsa personalmente scrive sotto dettatura».

Il Correttivo ha chiarito che nei processi che si richiamano al rito speciale del lavoro, nei quali, come «dato esperienziale», l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.si snoda attraverso una pluralità di udienze ed adempimenti solo nella prima fase viene espletato l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione alla presenza personale delle parti, cosicchè l'eventuale seconda fase non dovrebbe soggiacere al divieto di fissazione di udienze cartolarizzate.

Per quanto la prima udienza del procedimento semplificato di cognizione non esiga comparizione personale delle parti, la sua cartolarizzazione è inammissibile.

A questa conclusione si perviene considerando che il convenuto è tenuto a costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 281-undecies, comma 2, c.p.c.) e non può fruire del termine a difesa di quindici giorni per redazione e deposito delle note sostitutive e per, eventualmente, opporsi al decreto di sostituzione pronunziato dal giudice.

La sostituzione è invece ammessa laddove l'udienza sia fissata in seguito a conversione immediata disposta dal g.i., dal rito ordinario di cognizione (art 171-bis, comma 4, c.p.c.).

Cartolarizzazione della prima udienza?

A questo punto, va riferito un orientamento emerso nella prassi; ovvero, la possibilità di cartolarizzare la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.

Si è sostenuta la possibilità di cartolarizzare la prima udienza ex art. 183 c.p.c., laddove interrogatorio libero e tentativo di conciliazione siano ritenuti superflui da parte del giudice, tenuto conto della tipologia di contenzioso (ad es., in presenza di questioni tecniche, ovvero, questioni di diritto).

In tal senso si sono orientate pure le linee guida di taluni Protocolli di udienza.

Resta pur sempre salva la facoltà oppositoria in capo a ciascuna parte costituita che, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di sostituzione, può richiedere che l'udienza si svolga in presenza (art. 127-ter, comma 2, c.p.c.).

Tale scelta restituisce alla disponibilità di parte la modalità di svolgimento dell'udienza in presenza, finalizzata al libero interrogatorio ed al tentativo di conciliazione, ritenute utili ai fini del decidere (meglio parlare che scrivere).

ll decreto del giudice che decide l'opposizione è immodificabile e dalla legge qualificato «non impugnabile» (comma 3).

Presenza personale delle parti disposta dal giudice

La cartolarizzazione si rivela inammissibile, a tenore del testo del Correttivo, quando «la presenza personale delle parti è disposta dal giudice».

Il riferimento è ai casi in cui il giudice abbia fissato l’udienza di comparizione personale delle parti a norma degli artt. 117, 185, 185-bis c.p.c., per l’espletamento dell’interrogatorio libero e per il tentativo di conciliazione.

Cartolarizzazione dell'udienza di discussione

Duplice innovazione è stata recata dal Correttivo, tanto all'art. 127-ter, comma 2, che all'art. 128, comma 1, parte seconda, c.p.c., quest'ultimo dettato in tema di udienza pubblica di discussione della causa, onde risolvere, per via legislativa, una tematica assai dibattuta.

Da un punto di vista logico, va richiamata l'ultima innovazione: «il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga» (art. 128, comma 1, seconda parte, c.p.c., innovato).

Nel corpo del secondo comma dell'art. 127-ter c.p.c., il Correttivo ha aggiunto la seguente precisazione: «nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica».

Come emerge in modo trasparente dal combinato disposto delle due innovazioni recate dal Correttivo, il giudice può disporre, discrezionalmente («può»), la cartolarizzazione dell'udienza di decisione della causa, sempreché non sia avanzata, da una delle parti, (nel termine da ritenere perentorio, di cinque giorni dal provvedimento di sostituzione), formale opposizione a tale scelta.

Inserendo la facoltà oppositoria nel corpo del comma 2 dell'art. 127-ter, che già prevede la possibilità per le parti di opporsi e di «chiedere l'udienza in presenza», deve ritenersi che la facoltà oppositoria vada esercitata entro il termine (da ritenere perentorio) di «cinque giorni dalla comunicazione» del provvedimento che dispone la cartolarizzazione della discussione.

In tal caso, a fronte della proposta opposizione (la cui istanza va depositata nel fascicolo telematico di parte, con l'indicazione dell'urgenza), il giudice è vincolato, essendo tenuto a rivedere la scelta compiuta ed a fissare l'udienza di discussione in presenza («il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica»).

L'udienza pubblica di discussione della causa

Sempre in riferimento alla cartolarizzazione dell'udienza di discussione, il punto di partenza del Correttivo n. 164/2024 fondato sulla seguente premessa.

La pubblicità dell'udienza di discussione costituisce un valore (presidiato dalla sanzione di nullità); per quanto questo non costituisca un valore assoluto, dato che il principio della pubblicità della discussione della causa è derogabile in presenza di giustificazioni obiettive.

L'art. 128 c.p.c. nel suo testo originario, lo evidenziava, consentendo al giudice di tenere l'udienza a porte chiuse, in presenza di «ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di buon costume».

Questo significa che il principio della pubblicità dell'udienza è derogabile (non solo nelle ipotesi tradizionalmente indicate nella norma), ma pure in presenza di esigenze riconducibili al principio di ragionevole durata del processo, dotato di valenza costituzionale (art. 111 Cost.).

Va, in questa sede, evidenziato un dato di prassi.

In realtà, come emerge dalla Relazione (p. 8), quella compiuta dal Correttivo, si rivela una «soluzione mediana» che, in modo equilibrato, cerca di individuare un componimento tra due valori; quello della pubblicità dell'udienza (e del controllo democratico sull'esercizio della giurisdizione
) e quello volto al contenimento della durata del processo, pure valore di valenza costituzionale ex art. 111 Cost.

La soluzione accolta dal Correttivo era stata anticipata da taluni Protocolli di udienza, ma non era pacifica nella nomofilachia.

Contrasti in Cassazione e soluzione del contrasto

In passato, a più riprese, ci si era chiesti se la cartolarizzazione dell'udienza di discussione fosse compatibile col modulo decisorio ex artt. 281-sexies e 429 c.p.c., quest'ultimo applicabile al rito speciale (lavoristico-locatizio).

Le perplessità espresse da parte della dottrina, con riguardo alla compatibilità del modulo cartolare rispetto all'udienza di discussione e decisione, avevano generato un contrasto interpretativo a livello di sezioni della Corte Suprema.

In un obiter dictum, una prima pronunzia del 2021 aveva sottolineato che la compatibilità della disciplina processuale concernente la trattazione cartolare, rispetto ai moduli decisori ex art. 281-sexies c.p.c. per il rito ordinario ed ex artt. 429 e 437 per il rito laburistico, sarebbe da escludere.

Dato che l'applicazione dello strumento «non comporterebbe la mera sostituzione dell'udienza, ma impatterebbe pesantemente sulla fase decisoria, determinando un radicale stravolgimento di essa, giacché — indipendentemente da ogni altra considerazione — impedirebbe l'osservanza di un adempimento essenziale, quale la lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza, se vogliono, delle parti» (Cass. 10 novembre 2021, n. 33175, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it), con nota di METAFORA).

Una successiva pronunzia dell'anno successivo aveva invece esplicitamente sdoganato il modulo di trattazione cartolare, laddove applicato all'udienza di discussione orale, non ravvisando nell'ordinamento incompatibilità di sorta (Cass. 19 dicembre 2022, n. 37137).

Quest'ultima pronunzia cassazionale aveva ritenuto compatibile il modulo decisorio stabilito dalla previsione di rito emergenziale (di cui all'art. 83, d.l. n. 18/2020, norma antesignana rispetto al canone ex art. 127-ter c.p.c.), con riferimento a discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.

Il contrasto interpretativo insorto tra le sezioni della medesima Corte ha indotto la sezione lavoro della Cassazione a rimettere al Primo Presidente la questione interpretativa, da devolvere alle Sezioni Unite, avente ad oggetto la compatibilità tra trattazione scritta e rito del lavoro, in ragione del suo elevato rilievo nomofilattico, dell'impatto su un numero assai elevato di processi, della trasversalità della questione, potenzialmente estensibile a fattispecie processuali caratterizzate da analogia strutturale, quali il rito locatizio, l'opposizione a ordinanza ingiunzione o il modello decisorio ex art. 281-sexies c.p.c. (Cass. 3 maggio 2024, n. 11.898, in Foro it., 2024, 6, I, 1773).

In attesa dell'intervento risolutore delle Sezioni Unite (su cui infra), le disposizioni dettate dal Correttivo n. 164/2024, nella parte in cui hanno inciso sui testi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c., hanno stemperato la quaestio iuris, superando il contrasto interpretativo; espressamente ammettendo che l'udienza di discussione e decisione della causa, in difetto di opposizione dispiegata da una delle parti, possa svolgersi in modalità cartolari. Dato che, se non è dispiegata opposizione, la parte accetta, nei fatti, la giudiziale opzione: di scrivere, poco (non oltre le 5 pagine ex d.m. n. 110/2023), piuttosto che di parlare.

Infine, con pronunzia n. 17603/2025, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo (su cui LOMBARDI, Compatibilità tra trattazione scritta e fase decisoria nel rito del lavoro: la posizione delle Sezioni Unite, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it), 27 ottobre 2025).

La pronunzia ha ritenuto che il provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164/2024, con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata a discussione col deposito di note scritte, sia ammissibile, nel processo soggetto al rito del lavoro, solo in presenza di determinate condizioni.

In particolare, che la sostituzione:

a) non riguardi l'udienza di discussone nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria, secondo un canone parcellizzato di svolgimento dell'udienza di discussione;

b) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte;

c) che non si escluda che le note scritte contengano o possano contenere, oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti di difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità;

d) infine, che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicchè qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Riflessioni conclusive

Come è emerso dalle riflessioni che precedono, l’istituto della sostituzione dell’udienza col deposito di note (art. 127-ter c.p.c.), nel corso del tempo ha subito un'evoluzione.

La prassi giudiziaria e l'interpretazione ne hanno esteso notevolmente l’applicazione, valorizzandone i più diversi risvolti processuali, in modo congruente rispetto alla sua natura di istituto generale, disciplinato nel primo libro della procedura

In particolare, l'istituto è stato ritenuto applicabile ai procedimenti camerali (come statuito da Cass. n. 6071/2025, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it), con nota di TARASCHI. In tal senso, si esprimeva ex professo già la Relazione della Commissione Luiso cit.), come pure al processo esecutivo.

Infatti, si afferma che, anche per le udienze del processo di esecuzione, è ammissibile la cartolarizzazione.

In particolare, Cass. n. 17647/2025, ha ritenuto ammissibile la cartolarizzazione  dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione per l'approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate a norma dell'art.596 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. n. 149/2022.

La legge e, da ultimo, il Correttivo n. 164/2024 hanno validato tali prassi estensive, favorevoli ad un utilizzo generalizzato dell'istituto.

Tale tendenza che si era manifestata sin dalle prime applicazioni pratiche.

Quasi un lustro or sono la dottrina più attenta aveva evidenziato che «non aveva senso opporre barriere al progresso tecnologico e finire rinchiusi in una sorta di luddismo dei tempi odierni». Sottolineando pure, in modo lungimirante, come «la prassi che non di rado le riforme cercano d contrastare, finisce per riprodursi e prevalere» (BIAVATI, Processo civile e pandemia: che cosa passa e che cosa rimane, in RTDPC, 2021, 1, 133 e ss.).

Ed in effetti la cartolarizzazione d'udienza, anche per effetto delle prassi giudiziarie maturate in questi anni, è divenuta ordinario e quotidiano strumento di esercizio della giurisdizione.

Le Sezioni Unite, con la pronunzia ricordata al precedente §, hanno posto un autorevole suggello ad un utilizzo della norma che ormai nella prassi pretoria era invalso rispetto alle generali condizioni indicate nella pronunzia.

Quella testè descritta è la parabola evolutiva di un istituto, introdotto all'interno di una normetta di poche righe, inizialmente priva di grandi pretese, una disposizione provvisoria e tampone dettata in funzione antipandemica (come si è notato in esordio,, la norma era stata dettata per «per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziari», come precisava l'art. 83 d.l. n. 18/2020); e che nel tempo è divenuto, grazie ad una prassi invalsa, che ne ha valorizzato le enormi potenzialità espansive, istituto di generale applicazione, collocato dal legislatore della riforma nel primo libro della procedura che contiene le disposizioni generali del rito processuale.

Il legislatore della riforma del 2022 ne ha così stabilizzato l'originaria previsione normativa contigente e provvisoria, introducendo l'art. 127-terc.p.c., nell'intento di  fornire risposta ad esigenze più generali rispetto a quelle originarie, limitate a garantire la finalità antipandemica; e che oggi sono individuate, più modernamente, nell'opportunità di garantire il contenimento dei tempi processuali, conformemente ai dettami eurocentrici (c.d. Disposition time).         

Considerato il connaturato tecnicismo del processo civile, scrivere e lasciare traccia scritta di eccezioni ed argomentazioni difensive, piuttosto che affidarsi alla succinta e, quasi sempre, incompleta verbalizzazione d'udienza sembra rivelarsi assai utile anche per il diritto di difesa.

La cartolarizzazione nel d.l. n. 117/2025 (conv., con modifiche, nella l. n. 148/2025)

Ulteriori sviluppi in rito, con riguardo alla cartolarizzazione dell'udienza, sono stati recati dal recente d.l. giustizia, d.l. n. 117/25 (convertito con modifiche nella l. 3 ottobre 2025, n. 148) che ha recato una disciplina in parte derogatoria rispetta quella generale ex art. 127-ter c.p.c.

Il favor legislativo per l'utilizzo del processo civile telematico ed, in particolare, per i moduli di udienza ex art. 127-bis (mediante collegamenti audiovisivi) o ex art. 127- ter c.p.c., ha trovato significativa recente implementazione.

Su sollecitazione del C.S.M., con disposizioni emergenziali, il Governo, con il d.l. giustizia (d.l. n. 117/2025, conv. nella l. n. 148/2025), ha previsto un'applicazione straordinaria «a distanza» di magistrati ordinari su base volontaria, anche fuori ruolo, fino ad un numero massimo di cinquecento unità, «presso gli uffici giudiziaria di primo grado per la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili». Il magistrato applicato «rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza» (in tema, per un primo commento, sia consentito il rinvio a MASONI, Le misure urgenti in materia di giustizia, tra C.S.M. ed obiettivi di PNRR, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it), 8 ottobre 2025).

Tali procedimenti sono individuati secondo un «programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-aree rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1» (art. 3 d.l. n. 117 dell'8 agosto 2025).

Il magistrato applicato a distanza è chiamato a partecipare alla discussione della causa ed a redigere e depositare la sentenza nei procedimenti maggiormente datati, onde ridurre il c.d. disposition time.

In quest'ottica, il d.l. ha dettato talune disposizioni processuali derogatorie.

In particolare, con riferimento al rito decisorio cartolare ex art. 127-ter c.p.c., che ha così subito talune deroghe rispetto alla disciplina generale.

Tali deroghe trovano giustificazione nella tipologia di adempimenti processuali che il giudice applicato a distanza è chiamato ad espletare, in una con la limitata vigenza temporale dell'intervento emergenziale (valido fino alla data del 30 giugno 2026, nell'ottica di non perdere i finanziamento previsti per la giustizia dal PNRR).

Le udienze tenute dal magistrato applicato a distanza, prodromiche alla redazione della sentenza nelle cause maggiormente datate non si svolgono in presenza, ma con le indicate modalità telematiche.

 È prevista, alternativamente, e secondo un'opzione che compete al magistrato applicato, a norma dell'art. 175 c.p.c.;

1. la trattazione da remoto ex art. 127-bis c.p.c.;

2. ovvero, la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.

Tuttavia, in presenza di opposizione dispiegata sulle modalità di svolgimento dell'udienza, nel primo caso (udienza da remoto) è prevista la «riassegnazione della causa a un magistrato dell'ufficio».

 Invece, in ipotesi di udienza fissata ex art. 127-ter c.p.c., se «tutte le parti si oppongono», ovvero, si tratta di udienza di discussione ex art. 128 c.p.c.(con opposizione anche di «una sola parte»), l'udienza si svolge da remoto mediante collegamenti audiovisivi ex art.127-bis c.p.c.; oppure, se con l'opposizione è stata chiesta l'udienza in presenza, il fascicolo va riassegnato ad un magistrato dell'ufficio, dato che, per il magistrato applicato a distanza, è materialmente impossibile garantire la presenza, in quanto lo stesso non è fisicamente presente nell'ufficio giudiziario.

 Dispone a questo riguardo, il testo dell'art. 3, comma 7, del d.l. n. 117/2025.

La normativa speciale non ha disciplinato le modalità dell'opposizione.

Per colmare la lacuna dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 127-ter, comma 2, 2° parte, c.p.c., come innovata dal correttivo.

L'opposizione andrebbe veicolata «entro cinque giorni dalla comunicazione» del provvedimento di sostituzione ed il giudice «provvede nei cinque giorni successivi ». In tal caso, senza essere vincolato dall'opposizione, essendo egli libero di accogliere o rigettare il ricorso.

Il termine di opposizione va ritenuto perentorio.

In conclusione, in forza della normativa recata dal recente decreto legge giustizia, emerge che viene prevista una generalizzazione dell'istituto che è estesa fino al nuovo (e temporaneo) rito dell'udienza tenuta dal magistrato applicato a distanza.

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