Contributo straordinario contro il caro bollette: esclusi i dubbi di legittimità costituzionale
12 Dicembre 2025
La mancata deducibilità è ritenuta coerente con la natura e finalità del prelievo e costituisce una deroga non irragionevole né sproporzionata al principio generale di deducibilità dei costi fiscali inerenti, giustificata dalle esigenze di finanza pubblica legate a eventi straordinari. La Corte, nell'esaminare la questione, ha distinto il caso da quello deciso con sentenza n. 262/2020 (indeducibilità di costi inerenti relativi a immobili strumentali), osservando che qui non si producono significativi effetti distorsivi: se il legislatore avesse aumentato l'aliquota del contributo e poi ne avesse previsto la deducibilità dall'IRES l'anno successivo, l'effetto sarebbe sostanzialmente analogo e non migliorerebbe la posizione dei contribuenti. Pur rilevando l'assenza di un tetto massimo e il rischio di effetti “estremi”, la Corte valorizza il carattere “sui generis” dell'intervento, legato a circostanze eccezionali (richiamo a sent. n. 111/2024), che consente eccezionalmente di non considerare irragionevole lo strumento scelto. In “tempi ordinari” un simile effetto potrebbe invece denotare arbitrarietà. In chiusura, la Corte impone un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 21, comma 2, d.l. n. 37/2022: ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra sin dal compimento di operazioni passive finalizzate all'attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto».
Fonte: diritto e giustizia |