Danno da condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi e responsabilità della Compagnia

La Redazione
10 Dicembre 2025

La Corte d’appello di Bologna applica consolidati principi giurisprudenziali per confermare la responsabilità della Compagnia assicuratrice per la condotta illecita dell’agente, ravvisando il “rapporto di occasionalità necessaria” tra le mansioni e la condotta illecita fondativo della responsabilità del preponente.

In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la costante giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni sia inquadrabile nella responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (v. Cass. sez. un. 13246 del 2019; Cass. 17060 del 2019; Cass. 22956 del 2015; Cass. n. 23448 del 2024 e Cass. n. 5020 del 2014) e che per la sua configurabilità è necessario e sufficiente provare il “rapporto di occasionalità necessaria” tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente o collaboratore dell'imprenditore abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli.

Quando le mansioni o incombenze affidate al preposto abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rileva che il comportamento si sia svolto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, in trasgressione degli ordini ricevuti (da ultimo Cass. 3425/2025, vedi in particolare Cass. 18860/2015, che tratta la specifica fattispecie del cliente indotto a sottoscrivere un prodotto fantasma), e in danno degli interessi della Compagnia preponente.

La condotta del cliente può giungere a interrompere il nesso causale, tra le mansioni affidate e la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente, solo allorché sia chiaramente percepibile dal cliente che il preposto agisce in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero nella violazione sostanziale della disciplina del settore, non bastando a ciò violazioni di carattere formale.

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