Danno da condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi e responsabilità della Compagnia
10 Dicembre 2025
In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la costante giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni sia inquadrabile nella responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (v. Cass. sez. un. 13246 del 2019; Cass. 17060 del 2019; Cass. 22956 del 2015; Cass. n. 23448 del 2024 e Cass. n. 5020 del 2014) e che per la sua configurabilità è necessario e sufficiente provare il “rapporto di occasionalità necessaria” tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente o collaboratore dell'imprenditore abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli. Quando le mansioni o incombenze affidate al preposto abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rileva che il comportamento si sia svolto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, in trasgressione degli ordini ricevuti (da ultimo Cass. 3425/2025, vedi in particolare Cass. 18860/2015, che tratta la specifica fattispecie del cliente indotto a sottoscrivere un prodotto fantasma), e in danno degli interessi della Compagnia preponente. La condotta del cliente può giungere a interrompere il nesso causale, tra le mansioni affidate e la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente, solo allorché sia chiaramente percepibile dal cliente che il preposto agisce in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero nella violazione sostanziale della disciplina del settore, non bastando a ciò violazioni di carattere formale. |