La liquidazione giudiziale delle start-up innovative
10 Dicembre 2025
La disciplina delle start-up innovative è data dal d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012, modificato dalla l. n. 193/2024. L'art. 25 del d.l. n. 179/2012 (da ora d.l. Start-up) definisce le start-up innovative come le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedano specifici requisiti elencati nella stessa norma. La ratio dell'istituto, come si legge nello stesso art. 25 cit., è quella di «contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero». Da ciò la previsione di un regime giuridico di favore con agevolazioni di carattere fiscale, contributivo, lavoristico, societario e concorsuale (Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152). Orbene, l'art. 31 del d.l. n. 179/2012 prevede che le start-up innovative non siano soggette a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3; dalle procedure, cioè, di composizione e gestione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della loro costituzione. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 16 gennaio 2024, n. 1587) «la cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. n. 3/2012 (“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”), ai sensi dell'art. 31, comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche dalla L. n. 221/2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall'effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese». Dunque, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione non è possibile l'apertura della liquidazione giudiziale delle start-up innovative; la cessazione del beneficio avviene automaticamente con lo spirare dei termini di legge. Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 37, comma 1), come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, prevede che, in deroga a quanto previsto dal predetto art. 31 del d.l. Start-up, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal codice della crisi nonché l'apertura della liquidazione giudiziale. Dunque, nel caso in cui l'impresa non sia minore secondo la definizione ed i parametri dati dall'art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i., esclusivamente essa può chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale. È da ritenere che analoga possibilità non sia attribuita al creditore, il quale potrà presentare nei confronti della start-up innovativa soltanto istanza di liquidazione controllata. Come aveva in precedenza chiarito la suprema Corte, infatti, «solo con l'ormai prossima entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza i creditori saranno legittimati, in determinati casi, a proporre domanda di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268, comma 2, come modificato dal d.lgs. 147 del 2020» (Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152, cit.). In conclusione, in caso insolvenza di una start-up innovativa non è possibile l'apertura della liquidazione giudiziale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla sua costituzione, trascorsi i quali la liquidazione giudiziale potrà essere chiesta (solo) dalla società debitrice. Se la start-up innovativa non è tecnicamente una impresa minore è possibile derogare alla predetta disciplina, per cui la società stessa potrà chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale anche prima che siano decorsi cinque anni dalla sua costituzione. Tale possibilità non spetta ai creditori: questi, qualunque siano le dimensioni dell'impresa, potranno solo presentare nei confronti dalla start-up innovativa istanza di liquidazione controllata. |