La legge sul femminicidio

Bartolomeo Romano
11 Dicembre 2025

Qualche luce e molte ombre.

Premessa

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime» - approvata definitivamente dalla Camera, all'unanimità, il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - introduce nel nostro ordinamento una figura di reato che ha suscitato non pochi dubbi in dottrina, nonostante la generale convergenza di tutte le forze politiche.

Le argomentazioni alla base dell'introduzione del delitto di femminicidio

Sono a tutti noti i gravissimi fatti di cronaca che hanno visto spesso persone di sesso femminile vittime di condotte violente, talvolta culminate nella morte delle stesse. Al riguardo, dobbiamo prendere atto che vi è una fortissima spinta da parte dell'opinione pubblica che generalmente ritiene che la via più immediata ed efficace sia costituita dal ricorso al diritto penale, preferibilmente mediante l'introduzione di nuovi reati o, almeno, con l'inasprimento delle pene previste per reati già esistenti.

A ciò si aggiunga che alcune fonti sovranazionali indicano il femminicidio quale fenomeno avente caratteristiche proprie e peculiari: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (stipulata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013) riconosce “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”, prescrivendo agli Stati di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”. Analogamente, la direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica precisa: “nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro…” (Considerando 9). Ancora più nettamente, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 (CEDAW), nel rapporto del 19 febbraio 2024 sull'Italia rilevache il femminicidio non è definito come un reato specifico” e raccomanda di “modificare il Codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio”.

Alla luce di queste premesse, tanto più in tempi di populismo legislativo e di ricorso alla normazione penale simbolica, non stupisce che il Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2025 (data, appunto, simbolica: 8 marzo festa della donna) abbia approvato il disegno di legge che poi, con qualche modifica, è divenuto la legge n. 181/2025.

L'intervento normativo nel suo complesso

La legge consta di 14 articoli che, oltre a prevedere il nuovo delitto di femminicidio, recano ulteriori misure per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

In particolare, l'art. 1, l. n. 181/2025, è dedicato alle modifiche al codice penale. Esso, alla lett. a) del comma 1, introduce il delitto di femminicidio, di cui all'art. 577-bis c.p., sul quale ci soffermeremo nel successivo paragrafo.

Nelle successive lettere (da b ad h) sono presenti altre disposizioni penali.

Più precisamente, viene modificato il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 c.p., includendo nel novero dei soggetti passivi la persona non più convivente «nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione», ed introducendo una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà) qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio di cui all'art. 577-bis c.p. Si prevede, inoltre, con il nuovo articolo 572-bis c.p., la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del delitto suddetto.

Inoltre, la circostanza aggravante del fatto commesso con le modalità stabilite per il reato di femminicidio viene introdotta anche con riguardo ai seguenti delitti:

  • lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), con aumento di pena da un terzo alla metà (lett. d);
  • interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-bis c.p.), con aumento di pena da un terzo alla metà;
  • violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), con aumento di pena di un terzo;
  • atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con aumento di pena da un terzo a due terzi;
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), con aumento di pena da un terzo a due terzi.

    

L'art. 2, l. n. 181/2025, introduce l'obbligo, per il Ministro della giustizia, di presentare una relazione al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione delle misure contenute nella legge, con particolare riguardo al delitto di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati riguardanti le condanne e le assoluzioni per il reato di femminicidio, nonché per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

L'art. 3, l. n. 181/2025 , prevede modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.

In estrema sintesi:

  • si attribuisce al tribunale in composizione monocratica la competenza per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572, secondo e quinto comma, c.p.), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
  • si riconosce il diritto della persona offesa di essere avvisata nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa;
  • si prevede l'avviso alla persona offesa della facoltà di avanzare richiesta di essere sentita personalmente dal p.m. e il dovere del p.m. di assumere personalmente informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza se richiesto, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salva delega alla polizia giudiziaria con decreto motivato (peraltro, per effetto dell'art. 10, l. n. 181/2025, in caso di violazione del prescritto obbligo, il procuratore della Repubblica può revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento);
  • si estendono gli obblighi di comunicazione, alla persona offesa e ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato che ne abbiano fatta richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione o della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo;
  • si attribuiscono ai centri antiviolenza e alle case rifugio i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato;
  • si dispone la deroga al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle intercettazioni quando si procede per i delitti di femminicidio, nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti il femminicidio;
  • si prevede l'applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari (con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico) o della custodia cautelare in carcere (salvo che non sussistano esigenze cautelari o possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) quando vi sono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai seguenti reati: tentato omicidio (in alcune ipotesi aggravate), tentato femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale (nell'ipotesi aggravata), atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
  • si amplia (da 500 a 1000 metri) la distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentati che deve rispettare la persona sottoposta alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.);
  • si estende il sequestro conservativo ai casi di omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza, a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima e si prevede la facoltà per il p.m., il quale procede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica, di chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, il sequestro conservativo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate;
  • si attribuisce al giudice il dovere di provvedere, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà eventualmente liquidato in sede civile. Se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata;
  • si dispone che, durante l'esame testimoniale, le domande e le contestazioni debbano essere effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria;
  • si stabilisce l'obbligo per il P.M. di accertare la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla responsabilità genitoriale e alla modifica dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, e quindi di trasmettere senza ritardo al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio, nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale.

   

A sua volta, l'art. 5, l. n. 181/2025, subordina la concessione di benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere alla valutazione giudiziale dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o dell'internato, condotta per almeno un anno. Inoltre, si dispone l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario; e analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, è disposta la riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.

Gli artt. 4,11 e 12, l. n. 181/2025, poi, ampliano la tutela delle vittime di taluni dei reati connessi alla violenza contro le donne:

  • inserendo, tra le eccezioni che consentono di richiedere l'indennizzo previsto per le vittime di reati senza preventivamente esperire un'azione in sede civile, l'omicidio del partner anche nel caso in cui il reo e la vittima non fossero stabilmente conviventi, il femminicidio e le ipotesi di tentato omicidio o femminicidio in cui la vittima abbia subito conseguenze tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
  • applicando un regime fiscale di favore che permette alle parti offese dai reati di omicidio commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente di non pagare le imposte sul risarcimento del danno dovuto finché questo non viene concretamente erogato;
  • estendendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito alle persone offese dai reati di tentato omicidio (aggravato per essere stato commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva) e di tentato femminicidio.

Sono poi previsti: campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti (art. 6, l. n. 181/2025); l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un tavolo tecnico permanente per l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni in materia (art. 7, l. n. 181/2025); il rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica per i magistrati e per i professionisti sanitari (art. 8, l. n. 181/2025); la possibilità, per le vittime di violenza che hanno compiuto i quattordici anni, di accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale (art. 9, l. n. 181/2025).

La previsione del delitto di femminicidio

Ma, come anticipato, il punto centrale e qualificante della l. n. 181/2025 è certamente rappresentato dall'introduzione del delitto di femminicidio, mediante l'aggiunzione normativa dell'art. 577-bis c.p.

Per comodità del lettore, ne riporto il testo:

«Art. 577-bis (Femminicidio). — Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

Rispetto a tale formulazione, possono sollevarsi alcune critiche di fondo (così, ad esempio, nel documento del 26 maggio 2025 a firma di numerose docenti di diritto penale):

  1. sebbene priva di una fattispecie autonoma di femminicidio, grazie alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, la disciplina italiana, almeno sul piano sanzionatorio, già coglie lo specifico disvalore della condotta, consentendo di applicare la pena dell'ergastolo all'uccisione di una donna per motivi di genere;
  2. l'enfasi posta sulla rilevanza promozionale e pedagogica di tale intervento legislativo può impedire di avviare una riflessione sull'insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche ed istituzionali che di fatto giustificano o favoriscono la violenza maschile;
  3. si può dubitare del fatto che la minaccia della pena dell'ergastolo sia in grado di far desistere dall'azione criminosa chi non abbia interiorizzato il valore della libertà femminile e il principio del rispetto della persona.

Ma soprattutto, la nuova figura di reato suggerisce di formulare alcuni rilievi tecnici.

Il primo, concernente la mancanza o insufficienza di tassatività e determinatezza:

  • in relazione alle condotte, sebbene rispetto al testo dell'originario disegno di legge vi sia minore indeterminatezza;
  • in ordine al concetto di “donna” (“uomo” nell'art. 575 è inteso come “persona umana”), poiché si allude al genere femminile, peraltro non tenendo conto di quanto già previsto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla legge n. 164/1982 (la rettificazione avviene “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”) e al nuovo concetto di identità sessuale delineato anche attraverso le sentenze della Corte costituzionale (in particolare, nella sent. 143/2024, la Corte ha riconfermato che “agli effetti della rettificazione… il percorso di transizione può dunque avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico/comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che rappresenta solo una delle modalità possibili”).

   

Il secondo rilievo, connesso alla violazione del principio di eguaglianza:

  • in base al nuovo delitto, si applica la pena dell'ergastolo all'uomo o alla donna che uccide una donna in base alle sole finalità indicate nell'art. 577-bis c.p.;
  • invece, se un uomo o se una donna uccide un uomo in base alle sole finalità indicate nell'art. 577-bis c.p., potrebbe essere punito con una pena che va da ventuno a ventiquattro anni;
  • inoltre: cosa avviene in presenza di soggetti che hanno intrapreso un percorso di cambio del sesso, posto che l'entità della pena, in queste ipotesi, risulta variare notevolmente a seconda della conclusione o meno di tale iter?
  • e se poi un uomo si senta donna anche senza avere intenzione di effettuare in concreto il cambio del sesso e, proprio a causa delle sue convinzioni, venga ucciso: può, in tal caso, applicarsi l'art. 577-bis c.p.?

Infine, la terza criticità riguarda il ricorso ad una pena fissa:

  • infatti, con la l. n. 181/2025 viene prevista, nell'ipotesi di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 577-bis c.p., la pena fissa dell'ergastolo;
  • dalla riforma consegue, inoltre, l'impossibilità di diminuire la pena sotto i ventiquattro anni di reclusione anche qualora ricorra la sussistenza di una circostanza attenuante, in contrasto con la regola generale stabilita dall'art. 65, comma 1, n. 2 c.p. Dunque, tenendo conto del disposto dell'art. 23 c.p., viene sostanzialmente introdotta una pena fissa, in contrasto con i princìpi costituzionali nella misura in cui non consente l'individualizzazione della risposta sanzionatoria (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018);
  • ancora, in caso di pluralità di circostanze attenuanti, ovvero di prevalenza di queste ultime su eventuali aggravanti, la pena non può essere comunque inferiore a quindici anni di reclusione, in deroga a quanto previsto in via generale dall'art. 67 comma 1 c.p. per reati di almeno pari gravità.

In conclusione

Nonostante le buone intenzioni della riforma legislativa, i punti critici che presenta soprattutto la nuova figura del femminicidio sembrano superare i profili positivi, legati a talune misure processuali e alla rafforzata tutela delle vittime derivante dalle altre previsioni normative.

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