Il P.M. non è tenuto a svolgere indagini a favore dell’indagato perché non previsto a pena di nullità

10 Dicembre 2025

Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, con una censura riferita alla violazione dell'art. 358 c.p.p.

Massima

L'art. 358 c.p.p. è evocato dalla difesa in termini non pertinenti perché «il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva».

Il caso

Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309 c.p.p., aveva confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., in qualità di organizzatore. La contestazione riguardava una cosca di ‘ndrangheta operante in territorio nazionale e tedesco a partire dal 9 gennaio 2018.

L'imputato aveva proposto ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame, deducendo diversi motivi, tra i quali, la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, con una censura riferita alla violazione dell'art. 358 c.p.p., che, com'è noto, prescrive al pubblico ministero di svolgere “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Infatti, pur essendo state richieste, non erano state svolte indagini sullo stato sociale ed economico del prevenuto, accertamenti che, secondo il ricorrente, avrebbero consentito di dimostrare la totale estraneità del ricorrente alle dinamiche delinquenziali mafiose.

La questione

Il pubblico ministero ha il dovere di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza osserva che «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione» (richiamando, fra le molte, Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2024, n. 10400, dep. 2025, Business, Rv. 287827 – 02; Cass. pen., sez. I, 28 novembre 2018, n. 333, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 – 01).

Invece, secondo la Corte, nel caso di specie, il ricorrente, descrive il difetto di autonoma valutazione omettendo, tuttavia, di individuare gli apprezzamenti di segno contrario che avrebbero potuto desumersi in presenza di una valutazione completa delle emergenze indiziarie, e offrendo, piuttosto, una descrizione alternativa degli esiti decisori. Peraltro, il provvedimento impugnato, rispondendo alla censura svolta in sede di riesame avverso l'ordinanza genetica, aveva puntualmente esaminato il profilo dando conto delle ragioni che avevano indotto a disattenderlo per genericità e infondatezza.

Aggiunge, la Corte di legittimità, che il ricorrente avrebbe dovuto soffermarsi su questa parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, mentre si è limitato, invece, a reiterare, in termini piuttosto confusi, l'eccezione precedentemente proposta. Ciò si desume, in particolare, laddove si prospetta una lettura in chiave confutativa delle emergenze indiziarie.

Secondo la Corte di legittimità, anche l'art. 358 c.p.p. è evocato in termini non pertinenti se solo si considera che «il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva».

La sentenza richiama, in proposito, un precedente in cui la Corte ha chiarito, in motivazione, che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli «spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa)» (Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2018, n. 47013, L., Rv. 274031 - 01).

Secondo la Corte, nelle rimanenti parti, il motivo di ricorso in esame, propone una lettura frammentata degli elementi emersi in sede di indagini preliminari che, alla luce dei criteri di valutazione propri della fase cautelare, ha consentito ai giudici di merito di tratteggiare, con sufficiente livello di precisione, il ruolo dinamico assunto dal ricorrente nel sodalizio di interesse. La figura dell'indagato è stata ricostruita con richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che lo hanno indicato come dedito al traffico di stupefacenti e come affiliato. Sono state anche valorizzate le dichiarazioni di un imprenditore rispetto alle quali non risultano proposte censure di natura poco più che congetturale. Il Tribunale ha pure richiamato alcune conversazioni intercettate, attribuendo ad esse un significato indiziante.

A fronte di tale impianto motivazionale congruamente illustrato, il ricorrente oppone una lettura frazionata lamentando la mancata descrizione delle condotte integranti il contributo associativo che, invece, sono state compiutamente descritte in funzione della ricostruzione del ruolo di organizzatore del ricorrente efficacemente riportato nell'ordinanza impugnata ove, operando una valutazione di sintesi, il Tribunale ha delineato il ruolo sovraordinato dell'indagato all'interno dell'associazione (rispetto alla quale manca qualsiasi profilo di censura) e la sua funzione di stretta collaborazione con il capo cosca, anche in funzione dei rapporti con gli altri gruppi mafiosi operanti nel territorio. Risulta pienamente osservato, pertanto, il principio di diritto secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2021, n. 36958, Modaffari, Rv. 281889 – 01; Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231670 - 01).

La sentenza valuta come «del tutto generico il rilievo sulle mancate verifiche sul passato e sul presente dell'indagato», così come quello «riferito agli accertamenti bancari ed economici», mentre, «alla luce del complessivo compendio valorizzato, assume significato non decisivo la condizione di incensuratezza dell'indagato».

Osservazioni

L'art. 358 c.p.p. è chiaro e perentorio nel prescrivere che «Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

Di fronte ad un precetto legislativo che non lascia margini di dubbio, la giurisprudenza procede invece ad una vera e propria interpretatio abrogans dell'art. 358 c.p.p. e rinuncia persino alla funzione giurisdizionale di legittimità, pur di non invadere il campo delle indagini preliminari, che considera un terreno riservato al P.M., le cui scelte sarebbero insindacabili. Eppure, è già riconosciuto dal legislatore il potere del giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato e persino la sua retrodatazione ex art. 335-quater c.p.p., per cui non meraviglia che la Corte di cassazione possa valutare l'omessa ricerca o acquisizione da parte del P.M. di un elemento di prova favorevole all'indagato.

Alle medesime conclusioni della sentenza annotata la Corte di cassazione è pervenuta in diverse altre occasioni, per cui si tratta di principio ormai consolidato: Cass., sez. VI con le sentenze n. 32938/2025, Salvo, n. 30196/2025, Ofria, e 30193/2025, Salvo. Ma tale giurisprudenza viola l'art. 124 c.p.p. che prescrive, in ogni caso, l'“obbligo di osservanza delle norme processuali”, precisando che «i magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale».

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