Le cripto attività oggetto di scambio di informazioni fiscali tra Stati membri: approvato in via definitiva il decreto che recepisce la Direttiva DAC8
11 Dicembre 2025
La Direttiva introduce, pertanto, come strumento di lotta alle predette pratiche, l'obbligo di scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea, sui redditi, ivi comprese le operazioni aventi ad oggetto le cripto attività. Ed è proprio questa la novità: far confluire nello scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri dell'UE anche le cripto attività. Queste ultime, nell'attuale digital era, rappresentano un mezzo di scambio molto utilizzato e, pertanto, in esse possono annidarsi delle condotte evasive. Come si legge nella Direttiva recepita dal Consiglio dei Ministri “il mercato delle criptoattività ha assunto maggiore importanza e aumentato al capitalizzazione negli ultimi dieci anni”, divenendo, così, uno dei principali strumenti per il trasferimento di diritti o valori. Al fine di controllare il passaggio delle criptoattività, allora, i fornitori dei servizi di cripto attività saranno, a partire dal primo gennaio 2026, tenuti a comunicare obbligatoriamente i dati delle operazioni effettuate dagli utenti. Per quanto concerne il profilo soggettivo, sono tenuti a dare comunicazione: i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati in Italia o in altri Stati UE ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 o, se si tratta di istituzioni finanziarie, i soggetti autorizzati a prestare tali servizi a seguito di notifica; i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, le persone giuridiche costituite o organizzate in base a disposizioni dell'ordinamento nazionale o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, le entità gestite nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sotto il profilo oggettivo, invece, è necessario indicare nella comunicazione le informazioni anagrafiche dei clienti, i dati fiscali, la natura, quantità e tipologia di operazioni effettuate. È, inoltre, prevista una attività di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni, sicché, in caso di inadempimento, è prevista l'irrogazione di sanzioni. È, infatti, necessario, al fine di incrementare il processo di transizione digitale che siano previste non soltanto le regole, ma anche le sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni normative. |