La Corte costituzionale valuterà il contributo unificato

La Redazione
12 Dicembre 2025

La Cassazione, con tre ordinanze interlocutorie n. 32227, 32232, 32234 dell’11 dicembre 2025, ha sollevato questione di legittimità, siccome non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., dell’art. 1, comma 812, della legge n. 207/2024.

La disposizione censurata è la norma di cui all'art. 1, comma 812, della legge n. 207/2024, secondo cui, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».

Secondo i giudici della sezione rimettente tale norma va ad incidere su un istituto, quello del versamento del contributo unificato, che ha indubbia natura di debito tributario (sent. n. 4315/2020, e ord. n. 8810/2025) e che più volte è stato al centro dell'attenzione della Corte costituzionale, che, sin dai primi anni della sua istituzione, ha valutato la legittimità delle norme che sottopongono ad oneri tributari l'esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo, arrivando a dichiararne l'illegittimità (v. sent. 21/1961; n. 333/2001, n. 522/2002).

Tanto premesso, il quadro che emerge dalla lettura della norma alla luce del contesto complessivo dimostra innanzitutto la violazione dell'art. 3 Cost. in termini di principio di uguaglianza, posto che nulla viene previsto per consentire l'accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata.

Palese è anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dal momento che la disposizione preclude l'accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale. Sicché la disposizione appare, in ultima analisi, anche intrinsecamente irragionevole. 

Il Collegio si è anche interpellato, allo scopo di valutare il possibile superamento del dubbio di costituzionalità nel senso dell'infondatezza, sul se l'entità del versamento imposto, pari appunto ad euro 43, possa essere ritenuta così modesta da non costituire un intralcio per l'accesso alla giurisdizione. In astratto, tale ragionamento potrebbe non essere del tutto insostenibile. E tuttavia la legittimità costituzionale di una norma avente forza di legge deve essere scrutinata non solo in relazione alla sua pratica applicazione e ai suoi risvolti economici, ma anche in rapporto ai principi fondanti del nostro ordinamento, fra i quali c'è sicuramente il diritto di accedere alla giurisdizione, che l'art. 24 Cost. riconosce a tutti, garantendo la difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Ne consegue che la valutazione sul merito di una scelta del legislatore che tocca un diritto inviolabile non è tra i poteri di questa Corte, potendo solo il Giudice delle leggi compierla secondo una logica di ipotetico contemperamento fra la garanzia del diritto di azione ed i costi che essa ha per la collettività.

Il Collegio, infine, osserva, in riferimento alla garanzia del principio di eguaglianza di fronte alla legge, che l'imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa misura si risolve comunque in un vantaggio per chi, secondo la disciplina precedente, avrebbe dovuto pagare un contributo unificato proporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la tutela giurisdizionale. Trattare allo stesso modo, in funzione dell'accesso alla tutela giurisdizionale, situazioni differenti non sembra scelta conforme al principio di eguaglianza. Le considerazioni svolte, del resto, coinvolgono la legittimità costituzionale della novità normativa nella sua generale applicabilità all'introduzione di tutti i procedimenti civili per cui è prevista la debenza del c.d. contributo unificato. 

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