Esdebitazione: quali reati precludono l'accesso?
12 Dicembre 2025
Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita risultava che i ricorrenti – che invocavano il beneficio dell'esdebitazione ex art. 14-terdecies l. n. 3/2012 – fossero stati condannati o avessero procedure penali pendenti relativamente a reati posti in essere anche nell'esercizio di impresa, ma non che gli stessi fossero stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti all'art. 16 l. n. 3/2012. Il Tribunale ricorda che, in tema di requisiti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, in base al tenore letterale dell'art. 14, comma 1, lett. d), della l. n. 3/2012 solo la commissione dei reati di cui all'art. 16 della medesima legge può ritenersi ostativa alla concessione del beneficio, mentre la commissione di altre fattispecie penali non rileva. Non può, d'altronde, applicarsi alla fattispecie la disciplina dei reati ostativi di cui all'art. 280, comma 1, lett. a) c.c.i.i. relativa ai delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, atteso che la procedura, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 390, comma 2, c.c.i.i., doveva considerarsi assoggettata alla disciplina della l. n. 3/2012. Si ricorda che l'art. 280, comma 1, lett. a) c.c.i.i. recita: «1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;». |