Inammissibile il ricorso per revocazione per presunta falsità di prova che non sia previamente accertata con sentenza passata in giudicato

Redazione Scientifica Processo amministrativo
12 Dicembre 2025

La revocazione per prova falsa richiede una sentenza passata in giudicato che dichiari la falsità della prova o un riconoscimento della parte avvantaggiata.

L'azione per revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c., basata sul presupposto della falsità di una prova documentale, è inammissibile qualora la falsità non sia stata preventivamente accertata con sentenza passata in giudicato o riconosciuta dalla parte avvantaggiata.

Il collegio ha statuito che l'accertamento della falsità non può essere demandato al giudice della revocazione stessa e che la falsità riconosciuta dopo la sentenza non può consistere nella valutazione del contenuto di una deposizione testimoniale, ovvero delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato (che non sia parte avvantaggiata dal falso).

Invero, la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395, n. 2, c.p.c., consente le proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella:

a) che sia stata dichiarata tale con sentenza penale o civile passata in giudicato;

b) ovvero la cui falsità sia stata riconosciuta dalla parte a cui vantaggio essa è stata utilizzata dal giudice.

Al di fuori di tale ultima ipotesi, la falsità riconosciuta dopo la sentenza non può comunque consistere nella valutazione del contenuto di una deposizione testimoniale, ovvero delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, che non sia la parte avvantaggiata dal falso.

Con riferimento al caso in esame, pertanto, il collegio ha stabilito che l'avvenuto avvio di un procedimento penale che si sia concluso con una sentenza di assoluzione di primo grado (nella specie, «perché il fatto non costituisce reato») non integra i presupposti della «prova dichiarata falsa», né può essere strumentalmente utilizzato per riesumare vizi di revocazione diversi (come l'errore di fatto) i cui termini di proposizione siano irrimediabilmente scaduti.

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