Contratto dichiarato inefficace dal giudice amministrativo: al giudice ordinario la domanda di ripetizione di indebito da parte della P.A.

Redazione Scientifica Processo amministrativo
09 Dicembre 2025

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di ripetizione di indebito di quanto pagato dall’amministrazione, in esecuzione di un contratto stipulato dalla stessa e dichiarato inefficace dal giudice amministrativo, rilevando un’obbligazione civilistica patrimoniale, cui è sotteso un interesse patrimoniale della pubblica amministrazione, sganciata dall’esercizio del potere.

Ai fini del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da individuarsi in relazione alla causa petendi e al contenuto del rapporto dedotto in giudizio, oggetto dell’accertamento giurisdizionale. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende alle controversie in cui vengano in rilievo diritti soggettivi o interessi legittimi, sempre che l’amministrazione agisca come autorità, mediante provvedimenti o comportamenti riconducibili all’esercizio, anche mediatamente, di un potere pubblico, con la sola eccezione dei meri comportamenti materiali avulsi da tale potere.

Spetta invece al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di ripetizione di indebito relativa a somme pagate dall’amministrazione in esecuzione di un contratto poi dichiarato inefficace dal giudice amministrativo, trattandosi di obbligazione civilistica a contenuto patrimoniale, sorretta da un interesse parimenti patrimoniale dell’ente e del tutto sganciata dall’esercizio del potere, in cui l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo trova fondamento unicamente nella mancanza di causa giustificatrice della dazione, restando irrilevanti le vicende che hanno condotto al pagamento non dovuto.

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