Diritto penale e ne bis in idem eurounitario
10 Dicembre 2025
In materia di ne bis in idem, la nozione di «medesimi fatti» di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «medesimi fatti» ricomprende i fatti materialmente identici e inscindibilmente collegati sotto il profilo temporale, spaziale e soggettivo, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica o dall'interesse tutelato nei diversi Stati membri. Ne consegue che una persona non può essere sottoposta a un nuovo procedimento penale in uno Stato membro per atti terroristici qualora sia già stata definitivamente giudicata in un altro Stato membro per gli stessi fatti, anche se qualificati come partecipazione ad associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un attentato. Spetta al giudice nazionale verificare l'identità sostanziale della condotta contestata nei due procedimenti. |