Sull’accesso documentale e l’accesso civico relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro con una società in house
11 Dicembre 2025
La vicenda riguardava l'accesso alla documentazione relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato tra la società in house, parte intimata nel giudizio, e la dipendente indicata come controinteressata, volto a definire il contenzioso che era sorto tra quest'ultima e la società. La controinteressata aveva infatti convenuto in giudizio la società per il riconoscimento di diritti inerenti al rapporto di lavoro e all'inquadramento contrattuale, ottenendo una pronuncia di parziale accoglimento. Per evitare la prosecuzione del giudizio in grado di appello, le parti avevano ritenuto di addivenire all'accordo conciliativo. L'accesso a tale documentazione era stato richiesto dall'appellante, che intendeva utilizzarla nell'ambito di un distinto procedimento lavoristico pendente nei confronti della medesima società intimata. La società respingeva la richiesta, ritenendo il documento riferito a pattuizioni individuali inerenti a un contenzioso giuslavoristico privo di attinenza con la funzione pubblica svolta, e rilevando inoltre l'opposizione dell'altra dipendente all'ostensione. Il diniego veniva impugnato dinanzi al T.a.r., sostenendo che l'invito del giudice del lavoro giustificava l'accesso e che non sussistevano ragioni di riservatezza ostative. Il T.a.r. respingeva il ricorso, ritenendolo inammissibile e infondato per mancanza dei presupposti dell'accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato, per l'estraneità dell'accordo rispetto a profili di interesse pubblico e l'assenza di un nesso di strumentalità con la proposta conciliativa da formulare. Contro tale decisione veniva proposto appello. In via preliminare, il Collegio ha respinto la prima censura, poiché il giudice di prime cure aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso rilevando, da un lato, l'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale ai fini dell'accesso documentale e, dall'altro, il difetto dei presupposti necessari per l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza secondo cui la sentenza avrebbe introdotto nuove ipotesi ostative all'accesso, avendo il T.a.r. applicato i criteri normativi previsti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013. Il Collegio ha chiarito che la società intimata, pur operando in regime di in house providing e fungendo da longa manus dell'amministrazione sul piano organizzativo, ha natura privatistica, essendo dotata di autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente pubblico socio e assoggettata alle norme civilistiche in forza dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Solo in presenza di specifiche previsioni eccezionali essa può essere considerata ente pubblico ai fini dell'equiparazione funzionale ai soggetti pubblici. Dunque, il Collegio ha affermato che poiché la richiesta di accesso nella specie aveva ad oggetto un accordo conciliativo sindacale riferito alla gestione di un rapporto di lavoro interno, si era in presenza di un atto negoziale riconducibile a un soggetto di diritto privato e non riferibile ad attività di pubblico interesse. L'accordo in questione, quale negozio di natura privatistica disciplinato dagli artt. 2113, comma 4, c.c. e 411 e 412 c.p.c., non poteva integrare la nozione di “documento amministrativo” di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, con conseguente inapplicabilità dell'accesso documentale. Ad analoghe conclusioni il Collegio è giunto con riferimento all'accesso civico generalizzato. L'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 impone l'obbligo di ostensione solo alle pubbliche amministrazioni o ai soggetti privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Inoltre, la richiesta formulata non presentava la vocazione “generale” tipica dell'accesso civico, orientato al controllo diffuso sull'operato pubblico e alla promozione della partecipazione democratica, ma risultava piuttosto riconducibile a un interesse individuale collegato alla gestione di un rapporto lavoristico. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto che la presenza di dati personali in un accordo transattivo che possa condurre a una delle eccezioni relative, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis), del d.lgs. n. 33/2013, richiede un bilanciamento proporzionato tra l'interesse alla trasparenza e la tutela della riservatezza, mediante il criterio dell'”harm test”. Tale criterio impone la verifica in concreto se la divulgazione del documento creerebbe un pregiudizio effettivo e probabile a un interesse sensibile protetto dall'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, e se tale danno sia più rilevante dell'interesse alla trasparenza. Per l'accesso civico il contemperamento tra gli interessi in gioco deve essere effettuato con maggior rigore, trattandosi di accesso “massivo”, per cui, in presenza di controinteressi rilevanti (cd. interessi limite), deve aversi riguardo alla massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza. In conclusione, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla società intimata, non essendo ravvisabili né i presupposti soggettivi né quelli oggettivi per l'attivazione dell'accesso documentale o dell'accesso civico generalizzato. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. |