I poteri di vigilanza del collegio sindacale

12 Dicembre 2025

Al collegio sindacale non compete il potere di valutare la mera convenienza economica delle operazioni societarie. Al collegio non spetta, infatti, il compito di valutare il merito delle scelte gestionali degli amministratori e, per tale via, di limitare la discrezionalità imprenditoriale. I sindaci possono, però, valutare l'eventuale contrarietà dell'operazione agli elementari principi di regolare amministrazione nonché la sua eventuale rischiosità.

Il potere di vigilanza e di controllo del collegio sindacale sull'operato degli organi amministrativi di una s.p.a. può spingersi fino al punto di valutare la convenienza economica di una operazione societaria?

I doveri di vigilanza del collegio sindacale sono elencati nell'art. 2403, comma 1, c.c.: vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, vigilanza sul suo concreto funzionamento. Doveri che implicano non solo il controllo sul rispetto della legge e dello statuto, ma anche “una costante sorveglianza sull'operato dei soggetti incaricati di funzioni amministrative e gestionali, dovendo quindi riscontrare la correttezza non solo formale, ma anche sostanziale, delle procedure e dei processi messi in atto, monitorando eventuali disfunzioni, anomalie o carenze. Il controllo del collegio sindacale (...) non è solo postumo, suscettibile di concretarsi nel potere di impugnare le delibere consiliari e assembleari invalide, ovvero di ricorrere all'autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c., ma deve essere anche di natura preventiva, mediante la partecipazione alle riunioni del C.D.A., onde percepire ogni potenziale anomalia o disfunzione nella vita della società.” (Cass. Civ., Sez. II, 19 maggio 2022, n. 16276). Estendendosi, quindi, il controllo sindacale alla valutazione della legittimità delle decisioni gestionali degli amministratori, ciò comporterà anche un controllo sulla razionalità economica delle stesse. Per cui il collegio, avendo certamente il potere di verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, potrà anche valutare il contenuto della gestione sociale e riscontrare la realtà effettiva con la sua rappresentazione contabile (cfr. Cass. 18 febbraio 2019, n. 12186; Cass. 14 gennaio 2016 n. 18985; Cass. 22 marzo 2016 n. 14045); e potrà conseguentemente valutare la rischiosità dell'operazione. Tuttavia è da escludere che il potere sindacale sia così invasivo dell'attività gestionale dell'impresa (ai sindaci non compete la gestione dell'impresa) e limitativo della libertà imprenditoriale da poter sindacare il merito delle scelte gestionali in un'ottica di mera convenienza economica. Come ha infatti chiarito la Suprema Corte, in tema di valutazione del ruolo di vigilanza del collegio sindacale, “non vi è margine per valutazioni in tema di opportunità economica dell'azione dell'organo di amministrazione, atteso che il controllo pur dell'autorità giudiziaria trova limite nella discrezionalità imprenditoriale; e tuttavia è da far salva l'ipotesi in cui l'azione degli amministratori si configuri come palesemente irrazionale e contraria agli elementari principi di regolare amministrazione: cfr. Cass. 12.2.2013, n. 3409”. (Cass. Civ., Sez. II, 28 agosto 2017, n. 20437). È pertanto da escludere che i sindaci possano valutare la mera convenienza economica delle operazioni societarie.

In conclusione, la risposta all'odierno quesito è negativa: ai sindaci non compete il potere di valutare la mera convenienza economica delle operazioni societarie. La gestione dell'impresa spetta infatti all'imprenditore e non agli organi di controllo. A questi non spetta il compito di valutare il merito delle scelte gestionali degli amministratori e, per tale via, di limitare la discrezionalità imprenditoriale. Ciò che però compete ai sindaci è di valutare l'eventuale contrarietà dell'operazione agli elementari principi di regolare amministrazione nonché la sua eventuale rischiosità.

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