Gratuito patrocinio: la Corte EDU condanna l'Italia per il ritardo nel pagamento degli avvocati
12 Dicembre 2025
La Corte di Strasburgo, in particolare, si è pronunciata per la prima volta sulla questione del ritardo nel pagamento delle somme assegnate con ordinanza a titolo di indennità di «gratuito patrocinio». La Corte ha affermato che i decreti di pagamento emessi dai giudici italiani costituiscono veri e propri titoli che attestano un credito certo ed esigibile, protetto come «bene» ai sensi della Convenzione e, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale richiamata dalla stessa Corte, essi riconoscono un «diritto soggettivo patrimoniale» dell’avvocato, che non può essere svuotato di contenuto da ritardi amministrativi o carenze organizzative. Su queste basi, la Corte ha rilevato che i ritardi accertati risultano essere prima facie irragionevoli, specie alla luce della semplicità degli adempimenti richiesti all’amministrazione e della diligenza mostrata dagli avvocati, i quali avevano più volte sollecitato gli uffici competenti. Il ritardo, infatti, come evidenziato in motivazione, è ascrivibile a fattori organizzativi ed economici: «dai documenti presentati dalle parti emerge inoltre che i ritardi in questione derivano da una serie di fattori : problemi legati, da un lato, alla gestione del procedimento da parte delle cancellerie dei tribunali, per quanto riguarda il ritardo nella comunicazione delle ordinanze alle parti o nell'autorizzazione all'invio delle fatture e, dall'altro, alla mancanza di risorse finanziarie sufficienti, per quanto riguarda il ritardo nel pagamento successivo all'invio delle fatture. Infine, la Corte rileva altresì, a titolo esemplificativo, che con comunicazione ufficiale dell'8 novembre 2017 indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Tribunale di Milano ha invitato gli avvocati a rinviare l'invio delle fatture relative all'anno 2018, poiché i fondi disponibili non erano sufficienti a coprire tutte le fatture relative agli anni 2016 e 2017». Dopo aver evidenziato che tale ritardo arriva talora a superare i 4 anni, la Corte conclude rilevando che «se un certo ritardo nell'esecuzione degli ordini di pagamento è comprensibile, questo non dovrebbe, salvo circostanze eccezionali, superare un anno in totale escluso il periodo di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito degli ordini e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell'invio della fattura e il pagamento». |