Difficoltà tra genitori e figlia adolescente: la decadenza dalla responsabilità genitoriale non è l’unica soluzione
12 Dicembre 2025
A seguito di una chiamata al Telefono Azzurro da parte di una ragazzina, venivano attivati i servizi sociali comunali, intervento al quale aveva fatto seguito il provvedimento del PM presso il Tribunale per i minorenni che disponeva il collocamento della minore presso una comunità. Il Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito i genitori, la minore e gli operatori del servizio sociale, dichiarava i genitori decaduti dalla responsabilità nei confronti della figlia minorenne e confermava il provvedimento di collocamento in comunità. I genitori proponevano reclamo, che veniva però rigettato dalla Corte d'appello sottolineando che dal complesso delle risultanze della c.t.u. erano emerse carenze nelle capacità genitoriali, ma anche un'incapacità di affrontare un percorso terapeutico che li aiutasse a superare tali carenze. La decisione è stata però ribaltata in sede di legittimità. La Prima Sezione civile ha infatti annullato con rinvio la decisione che aveva confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, riaffermando che una misura così ablativa richiede un rigoroso accertamento del grave pregiudizio e la verifica, prima, di strumenti meno compressivi dell'interesse del minore a crescere nella propria famiglia. La decadenza non è sanzione ai genitori, ma presidio del figlio; per questo va applicata solo quando la tutela non sia altrimenti garantibile. Il Collegio ha stigmatizzato la motivazione per relationem della Corte d'appello, priva di un reale confronto con i motivi di gravame. Quanto alla CTU, la Cassazione rileva un'adesione acritica del giudice di merito a conclusioni generiche e stereotipate, senza vagliare le criticità segnalate né assumere autonome verifiche. Decisivo, poi, il deficit istruttorio su ascolto della minore e percorsi di recupero del legame: prima di cristallizzare un allontanamento, occorrono interventi proporzionati e personalizzati di sostegno e riavvicinamento, che qui non risultano attivati. In conclusione, cassando il decreto impugnato, la Cassazione scrive che «il provvedimento impugnato poggia, semplicemente, su una difficoltà a comprendere e a condividere. […] Si è di fronte, in altri termini, a una difficoltà a (non a un rifiuto di) accompagnare la figlia nella ricerca e nella progressiva affermazione della sua identità; si è al cospetto, insomma, di una distanza emotiva dai suoi bisogni». Ciò posto, e in considerazione del fatto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, la Corte d'appello è chiamata a riesaminare, allo stato attuale, «non solo l'idoneità o l'attitudine della madre e del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì anche l'effettiva sussistenza, in concreto, di specifiche condotte pregiudizievoli suscettibili, sulla scorta di un giudizio prognostico, di potenzialmente incidere, in modo grave, sul benessere psico-fisico ed evolutivo della minore, la quale in atto trovasi collocata in una comunità». Fonte: (Diritto e giustizia) |