Eccezionalità dell’affido super-esclusivo

La Redazione
15 Dicembre 2025

La Corte di cassazione ribadisce che l’affidamento “super esclusivo” è configurabile soltanto in presenza di un quid pluris, da accertarsi in modo rigoroso.

Il c.d. “affido super esclusivo” costituisce misura di carattere eccezionale, connotata da incisiva compressione dell’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario, la sua adozione postula un quid pluris rispetto all’affidamento esclusivo, esigendo l’accertamento rigoroso di condotte gravemente pregiudizievoli all’interesse del minore ascrivibili al genitore escluso.

Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha correttamente valutato gli effetti dello sradicamento repentino dall’habitat domestico e dalla figura materna — profilo di speciale rilevanza in presenza di disturbo dello spettro autistico — e non ha esplicitato le ragioni in forza delle quali, in consapevole dissenso dalle indicazioni della CTU e dal precedente decreto provvisorio, il collocamento presso il padre sarebbe idoneo a realizzare, in concreto, l’interesse superiore del minore.

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