CEDU: gratuito patrocinio e ritardi nei pagamenti
12 Dicembre 2025
La Corte europea dei diritti dell'uomo non solo è intervenuta sul caso specifico, ma ha introdotto un criterio generale destinato a orientare in futuro l'attività amministrativa degli uffici, secondo il principio di ragionevolezza. La pronuncia ha interessato i ricorsi presentati da due avvocati italiani per i ritardi dovuti da malfunzionamenti delle cancellerie, ritardi nelle comunicazioni e carenza dei fondi necessari per il corretto espletamento della procedura. La Corte ha, innanzitutto, ribadito come i decreti di pagamento emessi dai giudici italiani debbano essere intesi come veri e propri titoli attestanti un credito certo ed esigibile, attributivi di un “diritto soggettivo patrimoniale” dell'avvocato. Tale diritto non può essere compromesso o, peggio, svuotato del suo contenuto da ritardi o carenze organizzative. Inoltre, non può essere trascurato il ruolo essenziale che l'avvocatura svolge tramite l'attività di gratuito patrocinio per assicurare un equo ed effettivo accesso alla giustizia anche ai soggetti vulnerabili. I ritardi riscontrati in Italia attengono a una situazione di carenza strutturale, che deve ritenersi prima facie irragionevole, alla luce della semplicità degli adempimenti richiesti e qualora (come nel caso di specie) non siano dovuti a responsabilità degli interessati o a cause di forza maggiore. In termini generale, la Corte ha individuato in un anno (escluso il termine di opposizione e, in linea di principio, comprensivo di sei mesi tra il deposito dei decreti e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura e sei mesi tra il momento dell'invio della fattura e il pagamento) il parametro necessario a individuare la ragionevolezza dei tempi di pagamento, ritenendo che oltre questa soglia il ritardo debba ritenersi illecito ai sensi dell'art. 1 Protocollo 1 CEDU e salvo circostanze eccezionali. Pertanto, sollecita l'intervento dello Stato italiano per la risoluzione di tali gravi carenze strutturali. |