Design di utilità e diritto d’autore nella giurisprudenza della CGUE
15 Dicembre 2025
Due produttori di mobili sostenevano, nel corso di due giudizi svoltisi l'uno in Svezia e l'altro in Germania, che due commercianti concorrenti stessero violando la normativa in materia di diritto d'autore, dal momento che vendevano modelli di mobili molto simili a quelli prodotti dai ricorrenti. Le due Corti d'appello interpellate (Stoccolma nell'uno e Corte federale di giustizia tedesca nell'altro) si sono rivolte alla Corte di giustizia, chiedendo a quali condizioni un oggetto di utilità possa configurarsi opera d'arte protetta dal diritto d'autore (conformemente alla direttiva 2001/29/CE). La Corte di giustizia ha ricordato che, in determinati casi, un oggetto può essere protetto sia come disegno o modello che come opera ai sensi della normativa in materia di diritto d'autore, dal momento che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra le due discipline. Per quanto riguarda nello specifico il diritto d'autore, l'originalità degli oggetti di arte deve essere valutata secondo i medesimi requisiti applicati alla valutazione altri tipi di oggetti in quanto costituisce opera, ai sensi del diritto d'autore, qualsiasi oggetto che rifletta la personalità del suo autore, come manifestazione di sue scelte libere e creative. Infatti, non ne fanno parte quelle creazioni frutto di scelte condizionate da regole o altri vincoli che non lascino margine per l'esercizio di una libertà creativa, né quelle scelte che, benché libere, non rechino l'impronta della personalità del loro autore, conferendo caratteristiche uniche all'oggetto interessato. Per l'individuazione di un'opera protetta dal diritto d'autore possono essere presi in considerazione, anche se non sono determinanti per individuarne l'originalità, le intenzioni dell'autore nel corso del processo creativo, le sue fonti d'ispirazione, l'utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente e il riconoscimento da parte degli ambienti specializzati. Infine, per accertare la violazione del diritto d'autore è necessario comprendere se gli elementi creativi dell'opera siano o meno stati ripresi in maniera riconoscibile nell'oggetto, né la mera possibilità che vi sia una creazione simile deve giustificare un diniego automatico della protezione. |