Rimesse bancarie effettuate su conto corrente ed esenzione da revocatoria

15 Dicembre 2025

In questo articolo ci occupiamo di uno dei casi in cui è prevista l’esenzione da revocatoria concorsuale: quando le rimesse su conto corrente non riducono in maniera durevole l’esposizione verso la banca. Con il codice della crisi la disposizione è stata leggermente modificata rispetto alla legge fallimentare, essendo stato tolto l’inciso di una riduzione “consistente” dell’esposizione debitoria. Se però la riduzione dell’esposizione è durevole, allora i presupposti per l’azione revocatoria continuano a esserci.

Le rimesse in conto corrente

Le azioni revocatorie concorsuali, per ragioni di economia processuale e sostanziale, dovrebbero concentrarsi sulle operazioni di maggior valore economico, evitando di sindacare atti e pagamenti della società debitrice di poco valore o che appaiono rientrare nella comune gestione dell'impresa. In questa prospettiva, l'art. 166, comma 3, c.c.i.i. prevede alcuni casi di esenzione dalle azioni revocatorie.

Fra i casi di esclusione per legge dell'esperibilità delle azioni revocatorie l'art. 166, comma 3, lett. b), c.c.i.i. prevede “le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca” (in tema di revocatoria delle rimesse in conto cfr. S. Barati, Revocatoria concorsuale delle rimesse in conto corrente bancario, in Dir. banca merc. fin., 2021, II, 103).

Evidenziamo subito la differenza tra codice della crisi e legge fallimentare (sulle modifiche apportate dal codice della crisi cfr. F. Malfatti, La consistenza delle rimesse bancarie nella revocatoria fallimentare: fine corsa con il codice della crisi?, in Foro pad., 2023, I, 186). La disposizione contenute nella legge fallimentare era simile a quella che abbiamo appena riportato, con la differenza che prevedeva che la riduzione dell'esposizione debitoria dovesse essere (oltre che durevole) anche “consistente”. L'effetto della riforma dovrebbe essere che anche piccoli rientri dall'esposizione debitoria possono essere oggetto di azione revocatoria. Ciò che conta è che il rientro sia “durevole”, ossia prolungato nel tempo (anche se l'asse a ritroso nel tempo viene considerato di sei mesi: periodo sospetto), mentre non serve più che sia “consistente”, ossia per importi significativi.

L'operatività di questa esenzione da revocatoria concorsuale non è però tra le più facili da comprendere, in quanto ha a che fare con i tecnicismi dei contratti bancari. È dunque importante comprendere quali tipologie di contratti bancari sono coinvolti (conto corrente e apertura di credito) e come essi operano nella prassi.

Bisogna iniziare con la nozione di conto corrente, definito dall'art. 1823, comma 1, c.c., come “il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto”. Come si può notare, l'art. 1823, comma 1, c.c., usa la medesima espressione dell'art. 166, comma 3, c.c.i.i., facendo riferimento a “rimesse”.

Le rimesse sono i movimenti/le operazioni in conto corrente. Esse possono essere in entrata (accrediti) oppure in uscita (addebiti). Il termine “rimessa” sta a indicare che non si tratta di veri “pagamenti”, ma di mere annotazioni in conto corrente. Ciascuna annotazione determina una variazione del saldo del conto. E tuttavia i crediti diventano esigibili, come da definizione legislativa, solo con la chiusura del conto. Al momento della chiusura del conto, il saldo può essere positivo, ad esempio, di 5.000 euro, e allora la banca dovrà versare al cliente detta somma oppure il saldo può essere negativo di 5.000 euro, e allora sarà il cliente a dover versare alla banca detta somma.

Al contratto di conto corrente può aggiungersi il contratto di apertura di credito (“fido”, nel comune linguaggio bancario). Si tratta del contratto che autorizza il cliente a scendere sotto lo zero nel rapporto di conto corrente. L'apertura di credito viene definita dalla legge come “il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato” (art. 1842 c.c.).

In presenza di apertura di credito, il saldo di conto corrente può muoversi sotto lo zero, purché non superi i limiti dell'affidamento (c.d. “accordato”). Ai sensi dell'art. 1845 c.c., la banca – con un congruo preavviso – può recedere dal fido. Se l'istituto di credito recede, il saldo diventa esigibile. La banca può dunque agire in giudizio (tipicamente mediante ricorso per decreto ingiuntivo) per ottenere il pagamento del suo credito.

Alcune volte il contratto di apertura è assistito da una garanzia: fideiussione, ipoteca o pegno. E, in questi casi, la banca è relativamente tranquilla con riguardo alla recuperabilità dell'esposizione in conto. Altre volte, tuttavia, l'affidamento non è assistito da garanzie. Se dovesse subentrare la liquidazione giudiziale dell'imprenditore, il credito della banca sarebbe solo chirografario, e dunque con percentuali di recupero basse (se non inesistenti).

I presupposti oggettivi della revocatoria delle rimesse

Per ovviare al rischio di non ottenere soddisfazione in sede concorsuale, alcune banche hanno ideato il meccanismo del c.d. “conto congelato”. Il sistema funziona come segue. L'apertura di credito non viene formalmente revocata dall'istituto di credito. L'art. 1845, comma 3, c.c. prevede che “se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto … o, in mancanza, in quello di quindici giorni”. Formalmente, la banca può dunque recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito.

Tuttavia, in assenza di garanzie e in presenza di un debitore molto indebitato, il recesso dall'apertura di credito auto-danneggia la banca. Difatti, l'imprenditore non è in grado di pagare e gli altri creditori scoprirebbero il recesso comunicato dalla banca, interrompendo anch'essi le linee di credito/forniture. Il recesso dall'apertura di credito può far scoprire agli altri creditori la situazione di difficoltà finanziaria e generare in breve tempo un recupero individuale e “scomposto” dei crediti che può infine determinare la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Con un credito chirografario, si recupera poco o niente in sede concorsuale.

Per raggiungere il proprio obiettivo di recupero del credito senza rischi (o con rischi minori), la banca può seguire la seguente procedura:  non recede dall'apertura di credito formalmente, tuttavia non consente più, di fatto, all'imprenditore di usare la linea di credito. Il conto viene “congelato”, ossia le rimesse non sono più bidirezionali (accrediti e addebiti), ma diventano unidirezionali. Sul conto entrano solo soldi, senza che ne escano. Così facendo, il saldo debitore si riduce progressivamente. Se il tempo prima della liquidazione giudiziale basta, può addirittura capitare che il debito non esista più al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Se il tempo prima della liquidazione giudiziale non basta per l'azzeramento del debito, in ogni caso esso si riduce.

Queste condotte che si sono descritte sono “sanzionate” dall'art. 166, comma 3, c.c.i.i. con la possibilità di azione revocatoria. Il rientro dal credito della banca, con le modalità descritte, altera difatti la par condicio creditorum. Più precisamente, la disposizione esenta da revocatoria le rimesse, a meno che esse abbiano ridotto in maniera “durevole” l'esposizione debitoria nei confronti della banca.

Presupposto affinché il giudice possa accogliere l'azione revocatoria delle rimesse in conto corrente è che la riduzione dell'esposizione debitoria sia “durevole”. Con questa espressione ci si riferisce al fatto che la riduzione deve essere prolungata nel tempo. Tipicamente, nei sei mesi precedenti la dichiarazione di liquidazione giudiziale, l'estratto conto mostra - regolarmente ed esclusivamente (o quasi) - importi in entrata.

Un caso trattato dalla Corte di cassazione (Cass., 11 dicembre 2023, n. 34494) aiuta a comprendere come funziona il meccanismo talvolta adottato dalle banche. Una s.p.a. viene messa in amministrazione straordinaria. Emerge che l'esposizione debitoria nei confronti di una banca si è ridotta da 838.719 euro a 100.357 euro prima dell'apertura della procedura concorsuale. Il credito della banca esiste ancora, ma – negli ultimi sei mesi – si è ridotto drasticamente, quasi totalmente. È come se la banca avesse già recuperato il suo credito poco prima della procedura concorsuale e al di fuori di essa, senza alcuna osservanza della par condicio creditorum. L'amministrazione straordinaria esercita azione revocatoria contro la banca. Risulta che le rimesse sono intervenute su di un conto sostanzialmente congelato, con movimenti diretti esclusivamente al rientro dell'esposizione debitoria della correntista. La Suprema Corte osserva che il conto corrente deve essere appunto “corrente”, e cioè regolarmente operativo, così da consentire al correntista di effettuare prelievi. Quando invece il conto bancario è stato chiuso anche solo in via di fatto e abbia così assunto la funzione di mero strumento di raccolta degli accrediti successivi, le rimesse ivi affluite costituiscono in realtà atti di pagamento del debito, in quel momento esistente, del correntista verso la banca e sono, come tali, revocabili, se compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

La distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie

La disciplina della revocatoria delle rimesse in conto non vuole colpire l'ordinario andamento di un conto corrente. I pagamenti “ordinari” rimangono fermi. Ciò che si vuole invece sanzionare con la revocatoria è la condotta scorretta della banca che, congelando il conto, cerca di soddisfarsi prima degli altri creditori. Inizialmente, la giurisprudenza sulla revocatoria delle rimesse in conto aveva distinto fra rimesse ripristinatorie e solutorie. Solo il secondo gruppo di rimesse, per il suo carattere di anomalia, sarebbe stato revocabile.

Per comprendere i termini del problema bisogna considerare che, in caso di apertura di credito, è prevista una soglia massima che il debito può raggiungere. Si tratta del c.d. “accordato”. Si immagini che fra le parti (banca da un lato e impresa dall'altro) si sia concordato che la linea di credito sia fino a 100.000 euro. Le operazioni entro questa soglia sono dette ripristinatorie; le operazioni oltre questa soglia sono dette solutorie.

Il termine “ripristinatorio” è usato dall'art. 1843 c.c. (nell'ambito dell'apertura di credito), laddove si stabilisce che “l'accreditato può utilizzare in più volte il credito … e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”. Se si raggiunge la soglia massima consentita (nell'esempio fatto di 100.000 euro), il conto è bloccato: essendosi esaurita la linea di credito, l'imprenditore non può più effettuare pagamenti. Tuttavia, se un cliente paga 30.000 euro all'imprenditore, il saldo debitore scende a – 70.000 euro: quel pagamento in entrata di 30.000 euro ha “ripristinato” la facoltà dell'imprenditore di usare la linea di credito.

Invece le operazioni che vengono poste in essere oltre la soglia dell'accordato vengono denominate “solutorie”. Si immagini che l'accordato sia di 200.000 euro. Si ipotizzi altresì che la banca abbia, di fatto, consentito all'imprenditore di superare i limiti dell'accordato, arrivando a un'esposizione debitoria di - 250.000 euro. Se entrano 20.000 euro sul conto, questa rimessa è detta solutoria (e non ripristinatoria). Il saldo debitore scende, nell'esempio fatto, a - 230.000 euro. La rimessa è solutoria (e non ripristinatoria), in quanto l'imprenditore non può comunque usare la linea di credito, rimanendo in ogni caso superato l'accordato (nonostante l'ingresso di 20.000 euro).

Trasferendo queste considerazioni al contesto delle revocatorie, la giurisprudenza era originariamente orientata a considerare revocabili solo le rimesse oltre i limiti dell'accordato (c.d. “solutorie”). Si riteneva difatti che le operazioni nei limiti del fido fossero “normali” operazioni attinenti all'attività di impresa, non sindacabili dal curatore.

Questa giurisprudenza è stata superata a seguito di un intervento della Corte di cassazione (Cass., 9 gennaio 2019, n. 277). Secondo questa decisione della Suprema Corte, la distinzione fra rimesse ripristinatorie e solutorie non avrebbe più rilievo ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria. Secondo la Cassazione, l'art. 67, comma 3, l.f. (e oggi l'art. 166, comma 3, c.c.i.i.) prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo (ma nei limiti dell'affidamento).

Molto di recente, la Corte di cassazione è tornata, incidentalmente, su questo tema della distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie. In un'ordinanza interlocutoria dell'ottobre 2025 (Cass. 21 ottobre 2025, n. 28011) è stato affrontato il caso di un'azione revocatoria intentata da un'amministrazione straordinaria contro una banca. Il Tribunale di Ancona prima, e la Corte di appello di Ancona poi, respingono l'azione revocatoria: secondo i giudici di merito, non ci sono gli estremi della revocatoria. Vero è che si tratta di pagamenti effettuati nel periodo sospetto degli ultimi sei mesi. Tuttavia, secondo i giudici anconetani, i pagamenti effettuati non sono anomali, ma rispondenti a una prassi commerciale comunemente praticata, trattandosi di versamenti corrispondenti ad anticipazioni dietro presentazioni di ricevute bancarie o fatture su conto affidato. I giudici di primo e secondo grado ripropongono insomma la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie. La Corte di cassazione, nell'ordinanza interlocutoria, non entra però nel merito della vicenda, rimettendo la questione alla pubblica udienza.

La consapevolezza dello stato d'insolvenza

Abbiamo finora esaminato l'elemento oggettivo della fattispecie della revocatoria delle rimesse in conto corrente. E tuttavia ciò non basta affinché il giudice pronunci l'inefficacia del rientro in conto, in quanto – trattandosi di un'azione revocatoria – occorre fornire la prova che la banca conoscesse la situazione di insolvenza dell'impresa (elemento soggettivo). Alcuni recenti precedenti giurisprudenziali hanno trattato anche questo profilo soggettivo (in dottrina cfr. B. Dalla Verità, Azione revocatoria delle rimesse bancarie: principi cardine in materia di “scientia decoctionis”, in Giur. comm., 2023, II, 645).

Il tema della consapevolezza in capo alla banca creditrice dello stato d'insolvenza della società debitrice è stato oggetto di un'ordinanza della Corte di cassazione (Cass., 21 ottobre 2025, n. 28018). Una s.r.l. ha delle linee di credito con una banca, ma versa in difficoltà economico-finanziarie. Nei sei mesi precedenti la domanda di concordato, l'esposizione debitoria della società nei confronti della banca si riduce del consistente importo di 1.023.581 euro. Successivamente, la s.r.l. viene dichiarata fallita (siamo ancora nel regime ante riforma) e il curatore esercita azione revocatoria delle rimesse in conto corrente che hanno ridotto l'esposizione debitoria nei confronti della banca. Dal canto suo, l'istituto di credito si difende sostenendo di non essere stato consapevole dello stato d'insolvenza della società debitrice. La Corte di appello di Milano, invece, si convince che la banca fosse consapevole dello stato d'insolvenza. La Suprema Corte conferma la correttezza del ragionamento dei giudici di merito. Vi sono diversi elementi che indicano la consapevolezza della banca. E difatti la s.r.l., in occasione dell'approvazione del bilancio, era stata messa in liquidazione, in quanto risultavano perdite tali da erodere interamente sia le riserve che il capitale sociale. Inoltre gli indici di redditività era negativi e vi era stato un crollo verticale del fatturato. Per di più, dal momento che si trattava di una partecipata pubblica, la vicenda era divenuta nota sui giornali, ulteriore circostanza che rendeva probabile che la banca conoscesse le reali condizioni della debitrice. In conclusione, emergeva che l'istituto di credito era consapevole dell'insufficienza dei mezzi del correntista a far fronte alle obbligazioni contratte. Sussistevano conseguentemente tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria.

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