Vendita senza incanto nella liquidazione giudiziale: inammissibili offerte migliorative
16 Dicembre 2025
L'art. 217 c.c.i.i. non può trovare applicazione al caso in cui la vendita si sia svolta per scelta del curatore, ai sensi dell'art. 216, comma 3, c.c.i.i., secondo le norme del codice di procedura civile – quindi senza incanto – con delega delle operazioni di vendita alle condizioni generali di vendita adottate dalla sezione (lex specialis) e la chiara avvertenza che non sarebbero state prese in considerazione offerte successive. I principi affermati da Cass. 11 aprile 2018 n. 9017 e da Trib. Avellino, 19 marzo 2021 («quando il curatore ha optato per lo schema della vendita senza incanto regolato dal codice di rito, deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 572, comma 2, c.p.c., che afferma la definitività dell'aggiudicazione in favore del maggior offerente, non ammettendo, diversamente dalla vendita con incanto, la presentazione di offerte migliorative e la conseguente riapertura della gara; l'esaustività della regolamentazione contenuta nel codice di rito rende la vendita così regolata non integrabile con disposizioni ad essa estranee, tanto più se non espressamente richiamate dal bando») possono trovare applicazione anche alle vendite effettuate nell'ambito della liquidazione giudiziale disciplinate dagli artt. 216 e 217 CCII la cui struttura è modulata secondo l'archetipo della legge fallimentare, che ripropone la scelta tra vendite competitive e vendite governate dal codice di procedura civile ed anzi mostra una maggiore tutela della stabilità della vendita, anche a fini di celere definizione della procedura, laddove elide il potere del curatore di sospendere la vendita nel caso in cui riceva offerte migliorative ex art. 107, comma 4, l. fall. Così ha deciso il Tribunale di Monza pronunciandosi sull'istanza di sospensione ex art. 217 c.c.i.i. proposta da una società esclusa dall'asta svolta dal curatore secondo le norme del codice di procedura civile in applicazione del terzo comma dell'art. 216 c.c.i.i. La società veniva esclusa per non aver provveduto ad allegare la copia della contabile del versamento e per non aver prodotto visura camerale aggiornata, come prescritto dalle condizioni di vendita a pena di inammissibilità dell'offerta. Sulla base del sopra esposto principio, l'istanza di sospensione veniva rigettata. |