Atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e sopravvenuta liquidazione controllata del soggetto disponente

17 Dicembre 2025

Cosa accade all’atto di destinazione stipulato da un soggetto se ne viene poi dichiarata la liquidazione controllata? I beni destinati vengono acquisiti alla massa oppure no? La pronunzia in commento opta per la soluzione negativa, richiamando la conforme opinione dominante formatasi nel contesto dell’analoga questione della sopravvenuta liquidazione giudiziale di colui che ha in precedenza posto in essere un fondo patrimoniale.

Massima

In caso di sopravvenuta liquidazione controllata di un soggetto che ha stipulato un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e lo ha reso opponibile erga omnes prima di detta procedura, i beni destinati restano estranei alla procedura stante la previsione dell'art. 268, comma 4, lettere c) e d) c.c.i.i. che (con disposizione identica all'art. 146, comma 1, lettere c) e d) c.c.i.i., dettato in tema di liquidazione giudiziale) ne esclude i beni impignorabili per legge (per tali dovendosi intendere anche quelli relativamente impignorabili) e quelli oggetto dell'analogo istituto del fondo patrimoniale.

Da tale estraneità dei beni destinati alla procedura discende quanto segue: a) che i creditori uti singuli possono sottoporre i beni ad azioni esecutive, fermo il diritto del debitore disponente di opporsi a tali attività ex art. 615 c.p.c.; b) che la curatela, per acquisirli alla massa, dovrà esperire nei confronti dell'atto di destinazione, ove ve ne siano i presupposti, l'azione revocatoria.

Il caso concreto e la soluzione offerta dalla sentenza in commento

Nel corso dell'anno 2025 Tizio (debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ed in stato di sovraindebitamento), deposita una domanda di apertura di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. c.c.i.i.

Nel corso dell'istruttoria (in cui l'Organismo di Composizione della Crisi esprime nella sua relazione parere positivo) sorge questione in ordine all'acquisibilità o meno, da parte della procedura, di un immobile che molti anni prima (e precisamente nel 2012) il debitore aveva fatto oggetto di un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. a beneficio della propria figlia Caia, avente la durata di 90 anni e debitamente trascritto (trattavasi della quota di comproprietà pari ad ½ della casa di abitazione del nucleo familiare del disponente).

Il Tribunale adito (aderendo alla tesi prospettata sia dal debitore che dall'o.c.c.) ritiene che tale negozio sia opponibile alla procedura (e dunque che i beni destinati non possano esserne oggetto), facendo leva sugli argomenti che seguono:

1) l'art. 268, comma 4, lettera d) c.c.i.i. (disposizione questa identica a quella ex art. 146, comma 1, lettera d) c.c.i.i., dettato in tema di liquidazione giudiziale), nel prevedere che «non sono compresi nella liquidazione…le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge», intende riferirsi non solo alle ipotesi di impignorabilità assoluta, ma anche a quelle di impignorabilità relativa, fra le quali rientra l'atto di destinazione in quanto, per effetto della sua opponibilità ai terzi, i beni destinati non sono pignorabili dai creditori, eccezion fatta per quelli la cui pretesa nasce dall'attività gestoria dei beni destinati (d'ora in avanti, per brevità: i “creditori della destinazione”), come risulta dall'art. 2645-ter, ultimo capoverso, c.c. (per il quale “i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo  per  la realizzazione del fine di destinazione e possono  costituire  oggetto di esecuzione…solo per debiti contratti per tale scopo”);

2) se fosse possibile acquisire alla procedura i beni destinati, ne risulterebbe vanificata la possibilità di realizzare gli interessi per i quali il vincolo destinatorio è stato istituito;

3) l'ipotetica acquisizione alla procedura dei beni destinati, infine, dovrebbe renderli oggetto di una massa separata dai restanti beni del debitore-disponente, sulla quale potrebbero soddisfarsi solo i creditori della destinazione, il che comporterebbe la necessità di procedere ad un accertamento endoconcorsuale volto ad individuare, sulla base della natura del credito insinuato, a quali creditori spetti detta qualifica, il quale però, non potendo aver luogo in sede di accertamento del passivo, dovrebbe essere effettuato nel contesto di un procedimento (quello di distribuzione dell'attivo ex art. 275, commi 5, 6 e 6-bis, c.c.i.i.) le cui caratteristiche di celerità e snellezza (implicanti, in particolare, l'intervento meramente eventuale dell'autorità giudiziaria e solo laddove sorgano contestazioni non superabili dall'o.c.c.) lo rendono però inidoneo a dirimere efficacemente questioni siffatte (per tacere del fatto che, in tale ipotetico contesto, il liquidatore della procedura finirebbe per dover tutelare non già l'interesse del ceto creditorio, ma solo quello dei creditori della destinazione);

4) in base all'art. 268, comma 4, lettera c) c.c.i.i. (disposizione identica a quella ex art. 146, comma 1, lettera c) c.c.i.i., dettato in tema di liquidazione giudiziale) risultano altresì esclusi dalla procedura i beni oggetto di fondo patrimoniale, istituto similare all'atto di destinazione e parimenti fonte di un regime di impignorabilità relativa risultante dall'art.170 c.c.

Dall'adesione alla suddetta tesi della non acquisibilità alla procedura dei beni oggetto dell'atto di destinazione, inoltre, il Tribunale fa discendere i seguenti corollari:

a) quanto ai creditori uti singuli, l'estraneità dei beni destinati alla procedura (e dunque all'esecuzione concorsuale) consentirà loro di farne oggetto delle loro azioni esecutive (come del resto si desume dall'art. 213, comma 2, c.c.i.i.), fermo il diritto del debitore disponente di opporsi a tali attività ex art. 615 c.p.c.;

b) quanto alla procedura, l'acquisizione dei beni destinati alla massa sarà possibile (come del resto si desume dall'art. 274, comma 2, c.c.i.i.) ove il Liquidatore esperisca con esito positivo, nei confronti dell'atto di destinazione stipulato in pregiudizio della massa e previa autorizzazione del giudice delegato, le azioni dirette a farne dichiarare l'inefficacia secondo le norme del codice civile.

Tutto ciò premesso, il provvedimento in esame dichiara aperta la procedura nonché, come disposto dall'art. 270, comma 5, c.c.i.i. (il quale rinvia all'art. 150 c.c.i.i.), l'esistenza di un divieto di azioni cautelari e esecutive sui beni oggetto di essa con esclusione, dunque, di quelli oggetto dell'atto di destinazione.

Osservazioni

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Premessa

La decisione in commento affronta per la prima volta il tema delle conseguenze della sopravvenuta liquidazione controllata del disponente sull'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. da egli in precedenza posto in essere e reso opponibile erga omnes (nel caso di specie, mediante trascrizione ai sensi di detta norma avendo ad oggetto un immobile).

E' stata, invece, oggetto di ampio approfondimento, sia in dottrina che in giurisprudenza, la similare questione delle conseguenze del fallimento (ora liquidazione giudiziale) del disponente sul fondo patrimoniale ovvero sul trust da egli stipulato.

Tanto premesso, appare opportuno prendere le mosse dal suddetto dibattito, poiché, da un lato, anche il fondo patrimoniale ed il trust (come l'atto di destinazione) sono negozi che danno vita ad un patrimonio separato relativamente impignorabile (vigendo per il primo la regola dell'art.170 c.c. e per il secondo quella per la quale sui beni in trust possono soddisfarsi solo i “creditori della destinazione”) e, dall'altro lato, la normativa della liquidazione giudiziale non presenta – per i fini che qui interessano – significative divergenze da quelle dettate per il previgente istituto del fallimento e per la liquidazione controllata.

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Fondo patrimoniale e sopravvenuto fallimento (ora liquidazione giudiziale) del disponente

All'epoca dell'entrata in vigore della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), il codice civile (r.d. 16 marzo 1942, n. 262) prevedeva, agli artt.167-176, l'istituto del patrimonio familiare (che può, in un certo senso, ritenersi l'antenato del fondo patrimoniale).

In tale contesto, l'art.170, comma 2, c.c. escludeva la pignorabilità dei beni oggetto del patrimonio familiare, consentendo l'esecuzione solo sui frutti di essi e solo per debiti di natura familiare (cioè contratti per soddisfare i bisogni della famiglia) ovvero per debiti di cui il creditore ignorasse la natura extra-familiare.

Con riguardo al fallimento l'art. 46, comma 1, n. 3 l. fall., se pacificamente ne escludeva i beni del patrimonio familiare, quanto ai loro frutti (civili o naturali), disponeva che essi erano esclusi dal fallimento, salvo quanto disposto dal suddetto art. 170, comma 2, c.c.

L'interpretazione di tale norma era controversa, poiché vi era chi sosteneva che detti frutti:

- dovevano acquisirsi alla procedura, confluendo nella massa attiva e dunque venendo anch'essi destinati a soddisfare la generalità dei creditori (De Semo, Diritto falimentare, Padova, 1968, 241; Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1974, 119);

- dovevano acquisirsi alla procedura, ma andando a formare una massa separata destinata a soddisfare i soli creditori cui faceva riferimento l'art.170, comma 2, c.c. (Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino 1961, I, 520);

- erano esclusi dalla procedura e soggetti all'esecuzione forzata “uti singuli” dei creditori cui faceva riferimento l'art.170, comma 2, c.c. (Andrioli, voce “fallimento (dir.priv.)”, in Enc.Dir., XVI, Milano 1967, 404; Ferrara, Il fallimento, Milano 1974, 303 ss.).

Per effetto della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), a far tempo dal 20 settembre 1975 l'istituto del patrimonio familiare è stato abrogato e sostituito dal fondo patrimoniale (artt.167-171 c.c.).

In tale occasione, l'art.170 c.c. è stato modificato prevedendo la pignorabilità, da parte dei creditori di cui si è detto, non solo dei frutti, ma anche dei beni del fondo. 

Il testo dell'art. 46, comma 1, n. 3 l.fall., invece, è rimasto il medesimo – come si vedrà – fino al 2006 (conservando, dunque, il riferimento all'ormai abrogato patrimonio familiare ed ai soli frutti dei beni del medesimo), poiché il legislatore del 1975 ha omesso di coordinarlo con il nuovo testo dell'art.170 c.c.

Durante tale periodo, pertanto, si sono contese il campo:

- una tesi (accolta anche da talune pronunzie di merito) per la quale, stante la non identificabilità del patrimonio familiare con il fondo patrimoniale, l'art.46, comma 1, n. 3 l.fall. non può applicarsi a quest'ultimo e dunque i beni oggetto di esso sono acquisiti alla procedura, andando a formare una massa separata volta a soddisfare i soli creditori ex art. 170 c.c. (Provinciali–Ragusa Maggiore, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova 1994, 246-247; Auletta, Il fondo patrimoniale, Milano 1992, 341 ss.; Trib. Catania 31 maggio 1986, in Giur Comm 1987, II, 627; Trib. Ragusa 8 marzo 1990, in Giur Comm 1991, 11, 61; Trib. Catania 2 giugno 1986, in Dir. Fall. 1986, II, 740; App. Catania 12 giugno 1991, in Dir. Fall. 1991, II, 819);

- una tesi dominante (in quanto prospettata anche dalla Suprema Corte) per la quale invece, in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 46, comma 1, n. 3 l. fall., tali beni sono esclusi dalla procedura, ferma la loro soggezione alle azioni esecutive individuali da parte dei creditori di cui si è detto (Gabrielli, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc. Dir., XXXII, Milano 1982, 293 ss.; Ferrara jr., Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano 1989, 323; Cass. 2258/1984, Cass. 1661/1989; Cass. 11449/1990; Cass. 8379/2000; Cass. 1112/2010; Cass. 21494/2011).

Per effetto del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a far tempo dal 16 luglio 2006 il testo dell'art. 46, comma 1, n. l. fall. è stato finalmente coordinato con quello dell'art.170 c.c. risultante dalla riforma del 1975, sostituendo il riferimento al patrimonio familiare con quello al fondo patrimoniale ed estendendo la previsione (prima concernente solo i frutti) anche ai beni oggetto del medesimo.

Non pare, pertanto, più possibile dubitare dell'estraneità alla procedura dei beni del fondo, ulteriormente ribadita anche dalla Suprema Corte (Cass. 12264/2019; Cass. 18164/2023) e la correttezza di tale soluzione si evince (cfr. sul punto ad esempio Cass.1112/2010) anche dal tenore dell'art. 155 l. fall.  (nel testo parimenti modificato nel 2006), che esclude da essa anche i beni oggetto di un patrimonio destinato  ad uno specifico affare ex art.2447-bis, comma 1, lettera a), c.c., così confermando che i beni oggetto di un patrimonio separato deputato al soddisfacimento di specifici interessi non possono essere confusi con gli altri beni del fallito (ma nel senso che, anche dopo la riforma del 2006 del testo dell'art. 46, comma 1, n. 3 l.fall., si dovrebbe ritenere che quanto è oggetto del fondo patrimoniale venga acquisito al fallimento e formi una massa separata volta a soddisfare i soli creditori ex art.170 c.c., Galluzzo, Destino dei beni costituiti in fondo patrimoniale in caso di fallimento del loro titolare, in Corr. Giur. 2011, 1, 97 ss.).

L'entrata in vigore del codice della crisi (che ha introdotto la liquidazione giudiziale in luogo del fallimento) non ha modificato la suddescritta situazione, poiché l'art. 146, comma 1, lettera c) c.c.i.i. riproduce il testo dell'art. 46, comma 1, n. 3 l. fall. e l'art. 262 c.c.i.i. quello dell'art.155 l.fall.  

Alla luce di quanto si è venuto esponendo, pertanto, l'opponibilità del fondo patrimoniale alla procedura e l'impossibilità per essa di acquisirne i beni implica che, a tale scopo, la curatela debba previamente esperire contro tale negozio (il quale è pacificamente a titolo gratuito: cfr., ex multis, Cass. n. 2077/20), una delle azioni volte a farne dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa in quanto atto pregiudizievole, vale a dire l'azione ex art. 163 c.c.i.i. (già art. 64 l. fall.)  o l'azione revocatoria ex art. 165 c.c.i.i. (già art. 66 l. fall.).

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Trust e sopravvenuto fallimento (ora liquidazione giudiziale) del disponente

Per dare risposta alla questione in esame occorre, in primo luogo, distinguere (cfr. in tal senso Bartoli, Negozi destinatori e codice della crisi, Milano 2025, 134 ss.) a seconda che il trust (il quale è un negozio destinatorio a causa variabile):

a) sia funzionalmente affine alla figura del patrimonio destinato o del finanziamento destinato ad un affare previsto, in tema di s.p.a., dagli artt. 2247-bis e segg. c.c. (ammesso e non concesso – s'intende - che un trust possa essere impiegato a tale scopo: sul tema cfr. sempre Bartoli, Negozi destinatori cit., 118 ss.);

ovvero

b) abbia una diversa connotazione causale: si pensi alla diffusa figura del trust “familiare” (cioè mirante al sostegno di membri del nucleo familiare del disponente liberale nonché ad effettuare in loro favore delle attribuzioni liberali), ovvero al trust di garanzia (con  il quale cioè il debitore o un terzo garantiscono con propri beni l'adempimento del primo), ovvero al trust liquidatorio (cioè mirante all'alienazione di cespiti onde con il ricavato soddisfare propri creditori).

In questa sede, considerata la natura dell'atto di destinazione oggetto della decisione in commento (trattavasi di un negozio analogo al suddetto trust “familiare”), assume rilievo non già l'ipotesi sub a), ma quella sub b).

Secondo un primo orientamento (formatosi con riferimento al trust liquidatorio), il trust dovrebbe soggiacere alla disciplina dei “rapporti pendenti” alla data del fallimento (Busani, Fanara, Mannella, Trust e crisi d'impresa, Milano, 2013, 80 ss.; Trib. Milano 16 giugno 2009, in Trusts e att. fid., 2009, 538-539; Trib. Milano 30 luglio 2009, in Trusts e att. fid., 2010, 80; Trib. Milano 17 luglio 2009, in Trusts e att. fid., 2009, 628; Trib. Milano 22 ottobre 2009, in Trusts e att. fid., 2010, 76).

In tale ottica, dunque, dovrebbero essere applicati l'art. 183, comma 3, c.c.i.i. (già art. 78, comma 3, l. fall.) dettato per la liquidazione giudiziale del mandante (così, in tema di trust liquidatorio e con riguardo all'art. 78 l. fall., Trib. Milano 16 giugno 2009, cit.; Trib. Milano 30 luglio 2009, cit.; Trib. Milano 17 luglio 2009, cit.; Trib. Milano 22 ottobre 2009, cit.) ovvero (come parrebbe preferibile, stante la non assimilabilità del negozio destinatorio ad un mandato: sul punto cfr. Bartoli, Mandato e trust, in Cuffaro, Il Mandato. Disciplina e prassi, Bologna, 2011, 437 ss.), la norma generale contenuta nell'art. 172 c.c.i.i. (che riprende il testo dell'art. 72 l. fall. con talune novità, fra le quali qui rileva l'avvenuto inserimento nel comma 1 della precisazione che, per aversi contratto pendente, le prestazioni ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti devono essere le “prestazioni principali”).

Se poi, durante la liquidazione giudiziale, avesse luogo l'esercizio dell'impresa, dovrebbe invece applicarsi l'art. 211, comma 8, c.c.i.i. (già art. 104, comma 7, l. fall.).

Va evidenziato che l'applicazione dell'art. 183, comma 3, c.c.i.i. o dell'art. 172 c.c.i.i. condurrebbe a conseguenze identiche, cioè alla sospensione dell'esecuzione del trust, in attesa che il curatore scelga se subentrarvi (assumendo, così, la medesima posizione giuridica del disponente) ovvero sciogliersi dal medesimo (acquisendo i beni destinati alla massa).

Inutile dire, però, che l'opzione del subentro appare ben poco appetibile per la curatela, poiché il disponente, una volta istituito il trust, non gestisce i beni destinati.

Né la situazione muterebbe nel caso in cui il disponente rivestisse anche il ruolo di trustee (trattasi del cosiddetto trust autodichiarato), poiché il curatore non parrebbe poter subentrare al disponente in tale ufficio: la liquidazione giudiziale del soggetto trustee, infatti, comporta semplicemente che costui possa eventualmente essere sostituito con altro soggetto (Bartoli, Negozi destinatori cit., 147 ss.) ed anche a voler ritenere possibile il subentro del curatore nel ruolo di trustee appare difficile individuare quale interesse egli avrebbe a gestire i beni in trust in luogo del disponente per attuare il programma destinatorio ideato da costui.

Durante l'eventuale esercizio dell'impresa in costanza di liquidazione giudiziale, invece, il trust continuerebbe ad avere esecuzione, salvo che il curatore decidesse di sospenderlo o di sciogliersi da esso.

A ben guardare, però, la suddetta tesi, postulante l'assimilazione del trust ad un rapporto pendente, non appare affatto persuasiva.

In primo luogo, infatti, la natura contrattuale del trust è dubbia e comunque in esso fa difetto un vincolo sinallagmatico fra le prestazioni.

Nel caso di inadempimento del trustee, infatti, parrebbe possibile pervenire non già alla risoluzione del trust (rimedio questo tipico dei contratti sinallagmatici), poiché essa (determinandone lo scioglimento) danneggerebbe i beneficiari, bensì soltanto alla sostituzione del trustee e ad un'azione risarcitoria nei suoi confronti.

Un analogo discorso varrebbe, del resto, laddove i beni destinati fossero insufficienti a consentire al trustee di ricevere il compenso eventualmente spettantegli: in tal caso, infatti, egli ben potrebbe dimettersi dall'ufficio, ma non certo risolvere per inadempimento il negozio destinatorio (per siffatte considerazioni cfr. BARTOLI, Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone, Milano, 2011, 349 ss.; LUPOI, Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, con formulario, Milano, 2010, 436, 492, 511; ID., Il contratto di affidamento fiduciario, Milano, 2014, 313 ss. e 328 ss.; Trib. Milano 20 febbraio 2025, in Trusts e att. fid., 2025, 513).

Già sotto tale profilo, pertanto, parrebbero mancare i presupposti per applicare, nel caso in esame, la normativa dettata dal c.c.i.i. per i contratti pendenti in caso di liquidazione giudiziale: il fatto che l'art. 172 c.c.i.i., già art. 72 l. fall., sia posto a presidio della funzionalità del sinallagma esistente nei contratti bilaterali appare del resto pacifico (con riguardo all'art. 72 l. fall., cfr. Gabrielli, La disciplina generale dei rapporti pendenti, in Vassalli, Luiso, Gabrielli (diretto da), Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, Gli effetti del fallimento, vol. 3, Torino, 2014, 140 ss.; Trib. Venezia 24 giugno 2019 in DeJure; Cass. 26568/2020).

Occorre poi considerare che il disponente, dopo aver istituito il trust, risulta in linea di principio aver già completamente eseguito la sua prestazione (data dalla costituzione del vincolo sui beni, eventualmente accompagnata — se il negozio non è autodichiarato — anche dal trasferimento degli stessi al trustee), sì che all'utilizzo della disciplina in esame pareva già ostare il tenore dell'art. 72, comma 1, l. fall., il quale presupponeva l'esistenza di un negozio «ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti» ed escludeva l'applicazione della norma se «nei contratti ad effetti reali, è già avvenuto il trasferimento del diritto» (così anche, in tema di trust liquidatorio Fanticini, Il trust liquidatorio e il conflitto con il fallimento: confronto sui pro e i contro, relazione al V° Congresso nazionale dell'associazione « Il trust in Italia », tenutosi a Sestri Levante 12-14 maggio 2011; Gallarati, Rimedi e sanzioni contro i trust liquidatori in frode ai creditori, in Riv. dir. banc., 2014, § 4; Muritano, Note sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria), in Trusts e att. fid., 2012, 558 ss., § 5; Panzani, Il trust nell'esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori, in Giur. mer., 2010, n. 12, 2947 ss.; Trib. Cremona 8 ottobre 2013, in Trusts e att. fid., 2014, 303).

Una siffatta conclusione vale — a maggior ragione — ora che l'art. 172 c.c.i.i. precisa che, per potersi parlare di contratto pendente, devono risultare ineseguite o non compiutamente eseguite dalle parti le “prestazioni principali”.

Tale argomento non sarebbe, forse, spendibile se il trust fosse sottoposto ad un termine iniziale ovvero ad una condizione sospensiva che risultassero tuttora pendenti al momento della liquidazione giudiziale (in ipotesi del genere, infatti il vincolo destinatorio — e dunque l'atto dispositivo — non sarebbero ancora efficaci), ma anche in tal caso continuerebbe ad ostacolare l'applicazione dell'art. 172 c.c.i.i. l'ulteriore argomento fondato sull'irriducibilità del trust ad un contratto sinallagmatico.

Spunti ermeneutici per risolvere la questione in esame non paiono poter essere desunti neppure dalle disposizioni dettate, per il caso di liquidazione giudiziale del disponente, in tema di patrimonio o di finanziamento destinati ad un affare — cioè dagli artt. 262,263 e 176 c.c.i.i. (già, rispettivamente, artt. 155,156 e 72-ter l. fall.) — perché alla loro applicazione analogica osterebbe la palese assenza di una “eadem ratio”.

La causa dei negozi destinatori previsti da tali norme, infatti, è quella del compimento di un affare ovvero di fornire una garanzia di rimborso al finanziatore di un affare (essi, pertanto, ineriscono ad un'attività d'impresa alla quale ben può essere vantaggioso, per la curatela, dare ove possibile ulteriore corso), mentre oggetto della presente disamina sono dei trust aventi una causa del tutto differente (con riguardo al trust liquidatorio, escludono che possano applicarsi tali norme, ma limitandosi a far leva su una pretesa diversità strutturale e normativa rispetto al trust che caratterizzerebbe i patrimoni destinati, Trib. Milano 16 giugno 2009, cit., 538; Trib. Milano 30 luglio 2009, cit.;Trib. Milano 17 luglio 2009, cit. e Trib. Milano 22 ottobre 2009, cit.).

Parrebbe, dunque, preferibile ritenere che i trust in esame, se opponibili alla liquidazione giudiziale del disponente ex art.145 c.c.i.i. (già art. 45 l. fall.), sopravvivano ad essa e che la curatela debba dunque impugnarli ove ne sussistano i presupposti avvalendosi (oltre che di eventuali azioni d'invalidità) delle azioni d'inefficacia e revocatorie previste dagli artt. 163,165 e 166 c.c.i.i. (già rispettivamente artt. 64,66 e 67 l. fall.), analogamente a quanto ritiene – come si è visto - la tesi dominante in tema di fondo patrimoniale.

Si dovrà, ad ogni modo, tenere presente che il trust, a differenza del fondo patrimoniale, non è necessariamente un atto gratuito: se infatti ciò accade senz'altro, per ormai costante giurisprudenza, nel caso del trust familiare (cfr. ex multis Cass. 28146/2023), non è questo il caso, ad esempio, di certe fattispecie di trust di garanzia (sulle quali cfr. Bartoli, Negozi destinatori cit., 220-221).

Un discorso a parte merita poi il caso del trust liquidatorio poiché la sua causa (consistente – come si è detto - nella monetizzazione di cespiti onde con il ricavato poter soddisfare dei creditori del disponente) ne rende probabilmente  impossibile la sopravvivenza in caso di sopravvenuta liquidazione giudiziale del debitore-disponente, dovendo la liquidazione privatistica dei suoi beni cedere il passo alla loro liquidazione concorsuale.

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Atto di destinazione e sopravvenuto fallimento (ora liquidazione giudiziale) del disponente

Considerato che – come si è detto - anche l'atto di destinazione (come il fondo patrimoniale ed il trust), dà vita ad un vincolo destinatorio opponibile ai terzi e fonte di un'impignorabilità “relativa” dei beni destinati (nel senso che essi sono aggredibili solo dai “creditori” della destinazione”), parrebbe plausibile estendere ad esso  la soluzione che si tende ad adottare per i suddetti istituti  (vale a dire: estraneità di tali beni alla massa; loro esposizione all'esecuzione individuale dei “creditori della destinazione”; esperibilità contro il negozio destinatorio, da parte della curatela, di una delle azioni volte a far dichiarare inefficaci i negozi pregiudizievoli), come del resto ha fatto anche la decisione in commento in tema di sopravvenuta liquidazione controllata del disponente.

Va comunque segnalato che, secondo un autore (Oberto, Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi, in Fam. e Dir. 2007, 2, 203-204) il sopravvenuto fallimento di colui che ha stipulato un atto di destinazione opponibile determina l'acquisizione, all'interno dell'attivo fallimentare, di una massa separata avente ad oggetto i beni destinati e volta al soddisfacimento dei soli “creditori della destinazione”: trattasi, dunque, di una soluzione che riprende quella proposta da una delle tesi minoritarie formulate – come si ricorderà - in tema di sopravvenuto fallimento del soggetto che abbia stipulato un fondo patrimoniale.

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I principi sanciti dalla sentenza in commento

Come si è esposto, la sentenza in commento ritiene che i beni oggetto di un atto di destinazione opponibile siano esclusi dalla procedura di liquidazione controllata facendo leva essenzialmente su due disposizioni:

a) l'art.268, comma 4, lettera d) c.c.i.i., che ne esclude “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”;

b) l'art. 268, comma 4, lettera c) c.c.i.i., che ne esclude “i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile”, trattandosi di istituto similare all'atto di destinazione.

Il riferimento alla norma sub a) viene fondato dalla decisione in commento sulla sua riferibilità non solo ai beni affetti da impignorabilità assoluta, ma anche a quelli che (come i beni destinati ex art. 2645-ter c.c.) sono solo relativamente impignorabili (detti beni destinati, infatti, come risulta da tale norma codicistica, sono aggredibili solo dai “creditori della destinazione”).

Poiché la suddetta norma del c.c.i.i. è identica all'art.146, comma 1, lettera d) c.c.i.i., dettato in tema di liquidazione giudiziale, il quale a sua volta riprende il testo dell'art. 46, comma 1, n. 5 l.fall., si può utilmente fa riferimento al dibattito relativo a quest'ultima disposizione, che nel corso del tempo è stata per lo più ritenuta applicabile solo alle cose assolutamente impignorabili (Ferrara, Borgioli, Il fallimento, Milano 1995, 336 ss.; Satta, Diritto fallimentare, Padova 1996, 157; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano 1974, II, 831; ma nel senso che essa andrebbe applicata anche a quelle relativamente impignorabili cfr. De Vitis, in Valensise, De Cecco, Spagnuolo (a cura di), Il codice della crisi. Commentario, Torino 2024, 858), così come del resto afferma adesso anche la Relazione illustrativa al c.c.i.i., sub art.146.   

Ne discende pertanto che la decisione in commento, nella parte in cui applica la disposizione sub a) anche ai beni relativamente impignorabili, finisce per aderire ad una tesi minoritaria.

Detta decisione appare, invece, condivisibile nella parte in cui fa leva (evidentemente sulla base di un'applicazione per analogia) anche sulla disposizione sub b): come si è visto, infatti, essa è identica all'art.146, comma 1, lettera c) c.c.i.i., dettato in tema di liquidazione giudiziale, il quale a sua volta riprende il testo dell'art. 46, comma 1, n. 3 l.fall. e tali disposizioni sono da interpretare preferibilmente – come fa la decisione in esame - nel senso che i beni oggetto di un negozio destinatorio (sia esso un fondo patrimoniale, un trust ovvero - come nel caso di specie – un atto di destinazione) opponibile alla procedura (sia essa una liquidazione giudiziale ovvero - come nel caso di specie – una liquidazione controllata) ne sono esclusi, ferma la possibilità per i creditori di avviare sui medesimi azioni esecutive individuali e per la curatela di impugnare tali negozi destinatori, ove ve ne siano i presupposti,  onde renderli inefficaci nei confronti della massa in quanto pregiudizievoli.

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