Foro del consumatore e contratto di somministrazione condominiale
17 Dicembre 2025
La vicenda riguardava un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra un Condominio e una società di fornitura di energia elettrica, in cui il Condominio aveva eccepito che erroneamente era stato adito il Tribunale di Tivoli ove era collocato lo stabile condominiale, anziché il Tribunale di Roma, ove aveva invece domicilio l'amministratore pro tempore dello stesso. La S.C., adita con istanza di regolamento di competenza, ha preliminarmente osservato che «al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (Cass. n.14410/2024, Cass. n.10679/2015). In merito alla questione di competenza, il Collegio ha evidenziato che «la competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 66-bis cod. cons. si determina in capo al giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato» e che «il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti e all'amministratore è attribuita solo limitata facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea» (Cass., sez. un., n.10934/2019). Secondo i giudici, dunque, ai fini della competenza, ciò che àncora ad un Foro la parte complessa 'Condominio' non può che essere il luogo ove si concentrano gli interessi di tutti i partecipanti indistintamente e non quello ove ha residenza o domicilio il suo rappresentante dotato di alcune facoltà specifiche; tale luogo non può che identificarsi con quello ove lo stabile si trova poiché ivi è ravvisabile in concreto il centro degli interessi di tutti i singoli condomini (Cass. n.12416/2025) ed ove avvengono, tra l'altro, le forniture e l'erogazione di tutti servizi. La rilevanza del domicilio dell'amministratore pro tempore, si giustifica invece solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante in tal caso la necessità di assicurare la certa conoscibilità degli atti da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta. |