La giurisprudenza di legittimità in tema di riduzione di pena per mancata impugnazione nel giudizio abbreviato

Leonardo Degl'Innocenti
18 Dicembre 2025

La Corte di cassazione ha precisato, già nelle prime pronunce intervenute dopo la riforma del 2022, che soltanto la radicale mancanza dell'impugnazione integra il presupposto necessario per potere fruire della ulteriore riduzione di un sesto non potendo essere assimilata alla stessa la rinuncia all'impugnazione già proposta.

La normativa di riferimento

Il comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p., aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) prevede che, quando né l'imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

La predetta norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis del citato d.lgs. n. 150 del 2022 come modificato dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

L'art. 39, comma 1, lett. b), del menzionato decreto legislativo n. 150 del 2022 aveva, inoltre, interpolato il primo comma dell'art. 676 c.p.p. stabilendo che, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99-bis del medesimo decreto e successiva modifica, il giudice dell'esecuzione è competente a decidere, procedendo de plano a norma dell'art. 667 comma 4 c.p.p., oltre che in ordine alle ipotesi ivi già contemplate anche in merito all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

Tale interpolazione è stata soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. dd), del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttivo Cartabia).

La norma da ultimo citata ha anche introdotto il comma 3-bis dell'art. 676 stabilendo che «Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».

Con specifico riferimento alla norma dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. deve essere subito ricordato come sia stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa, sollevata in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente la riduzione di un sesto della pena all'imputato che, giudicato con rito ordinario, abbia rinunciato all'appello «in quanto il riconoscimento del beneficio nel solo caso di giudizio abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito» (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2025, n. 28322).

La necessità per potere fruire dell'ulteriore riduzione di un sesto della radicale mancanza dell'impugnazione

La Corte di cassazione ha precisato, già nelle prime pronunce intervenute dopo la riforma del 2022, che soltanto la radicale mancanza dell'impugnazione integra il presupposto necessario per potere fruire della ulteriore riduzione di un sesto non potendo essere assimilata alla stessa la rinuncia all'impugnazione già proposta (cfr. in questo senso, Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 51180 e Cass. pen., sez. I, 26 settembre 2023, n. 49255).

Da quanto esposto consegue come, non potendo la previsione della riduzione della pena a seguito della mancata proposizione dell'impugnazione che essere riferita alla sola sentenza di primo grado, l'ulteriore diminuzione di pena di un sesto non possa essere riconosciuta nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello (così Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2024, n. 30281, non massimata).

Interessante notare come la Suprema Corte abbia, altresì, affermato che «… l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto impugnazione esclusivamente in relazione ad alcuni dei reati per i quali ha riportato condanna, comportando la riduzione di un ulteriore sesto della pena inflitta per i soli reati non oggetto di gravame» (cfr. Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2025, n. 8236).

I problemi di diritto intertemporale

Occorre, innanzitutto, evidenziare come la Corte di cassazione, investita degli aspetti di diritto intertemporale connessi all'entrata in vigore della modifica legislativa in esame, abbia subito affermato che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3,25,27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma 4, c.p. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale» (cfr. Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2023, n. 16054 e successivamente, in senso conforme, Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2023, n. 42681).

A questo proposito è stato anche evidenziato che «Ciò che rileva, dunque, è che la scelta di non proporre impugnazione (avverso la sentenza emessa in abbreviato) ricada validamente nel periodo di vigenza della nuova disposizione, anche se la sentenza è stata depositata prima del 30 dicembre 2022, posto che solo nella ipotesi di 'coesistenza' della norma di favore e del presupposto processuale (la scelta di non impugnare) può dirsi che l'effetto premiale sia stato «previsto e voluto» dal soggetto processuale che ne invoca l'effetto. Quando la disposizione di favore non era vigente nessun effetto premiale – in caso di mancata impugnazione – poteva rientrare in un range di prevedibilità e, dunque, la scelta processuale è frutto di valutazioni del tutto diverse» (cfr. Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2024, n. 19778, non massimata, ove si evidenzia anche che «Non risultano pertinenti – in tale dimensione – i riferimenti, contenuti nel ricorso, al noto caso Scoppola contro Italia, posto che in tal caso si era lesa (tramite una legge di pretesa interpretazione autentica) la legittima aspettativa di ottenere un trattamento sanzionatorio – più favorevole – correlato ad una norma vigente al momento della proposizione della domanda di abbreviato. Qui invece la norma di favore è di assoluta novità ed è correlata al mancato esercizio della facoltà di impugnazione, sicché al momento in cui è stata operata la scelta del rito abbreviato (e anche al momento della decisione, nel caso in esame) non vi era alcuna aspettativa da tutelare in tal senso»).

Per ragioni di completezza occorre ricordare come isolatamente in senso contrario sia stato, invece, affermato che la nuova norma trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa «posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercè la ridefinizione in melius della pena» (così Cass. pen., sez. I, 17 novembre 2023, n. 4237/2024 e in iuspenale 8 aprile 2024, con nota di M. De Giorgio, La natura della riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.).

Sempre per quanto attiene ai problemi di diritto intertemporale è stato affermato che nei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 è precluso all'imputato proporre, all'esito del giudizio celebrato con rito ordinario, istanza di restituzione nel termine al fine di accedere al giudizio abbreviato per ottenere la ulteriore riduzione di un sesto conseguente alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, in quanto la remissione in termini comporterebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite (così Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2024, n. 23569).

Per lo stesso motivo è stato affermato che nel giudizio di cassazione avverso una sentenza emessa in grado di appello antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., l'imputato non può proporre istanza di remissione nel termine per potere accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell'ulteriore riduzione di pena (cfr., in termini, Cass. pen., sez.  I, 4 aprile 2024, n. 21867).

Da ultimo occorre ricordare come sia stato, invece, affermato che il disposto dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato, restituito in termini per proporre appello avverso una sentenza contumaciale emessa in un giudizio ordinario, ammesso in sede di appello al giudizio abbreviato abbia rinunciato a proporre ricorso per cassazione (così Cass. pen., sez. I, 7 marzo 2025, n. 20346).

Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente alla data di entrata in vigore della riforma legislativa e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data

La Corte di cassazione ha recentemente confermato il ricordato indirizzo interpretativo a tenore del quale il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto «si applica in presenza della condizione processuale costituita dalla irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione che, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solamente rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 150 del 2022, pur se pronunciate antecedentemente.

Invero, solo nella ipotesi di 'coesistenza' della norma di favore e del presupposto processuale (la scelta di non impugnare) vengono salvaguardati, al contempo: a) l'effetto deflattivo perseguito dalla novella de qua; b) la logica sinallagmatica adottata dal legislatore in funzione del meccanismo premiale contemplato (C. cost., n. 280 del 2024, cit.); c) il rispetto del principio del tempus regit actum, correlato a un fatto processuale; d) la previsione e volontà dell'effetto premiale in capo al soggetto che invoca l'applicazione (Sez. 1, n. 19778 del 2024, cit.);e) il rispetto dei principi di eguaglianza e responsabilità penale; f) la conseguente giustificazione del trattamento sanzionatorio difforme da quello applicabile a chi non si trovi nella situazione processuale de qua, posto che a situazioni diverse si applicano discipline diverse» (cfr. Cass. pen., sez. I., 14 maggio 2025, n. 30447 e, nello stesso senso, Cass. pen., sez.  I, 15 maggio 2025, n. 31887, non massimata).

La Suprema Corte ha, quindi, tratto l'ulteriore conseguenza che in tema di giudizio abbreviato il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data non comporta la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di estendere anche a questi ultimi il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena concesso in relazione ai primi ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

Il rito previsto per l'applicazione della ulteriore riduzione di pena

La Corte di cassazione ha inizialmente affermato che «L'applicazione in sede esecutiva della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 666 c.p.p., sicché il provvedimento emesso “de plano” dal giudice dell'esecuzione è affetto da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.» (cfr. Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2025, n. 7356).

La Corte di legittimità ha motivato la propria soluzione in forza della ricordata modifica apportata al disposto dell'art. 676 c.p.p. il cui primo comma era, come parimenti ricordato, stato interpolato dalla c.d. riforma Cartabia.

La soluzione adottata dalla Corte di cassazione è stata, però, criticata in dottrina in quanto è stato affermato che «oltre che discutibile sul piano giuridico, rischia di produrre effetti contrari agli scopi deflattivi ed efficientistici che caratterizzano la riforma Cartabia. Le risorse che lo Stato intendeva risparmiare incentivando la riduzione dei giudizi di impugnazione rischiano di essere, almeno in parte, erose dal meccanismo di concessione del beneficio, divenuto più oneroso per tutti gli adempimenti conseguenti alla celebrazione di un'udienza. Senza contare che nella maggioranza dei casi la decisione sarà scontata e il contradditorio inutile» (così A. Trinci, Riduzione di pena per mancata impugnazione nel giudizio abbreviato, in iuspenale, 10 aprile 2025)

Successivamente la Suprema Corte ha mutato indirizzo affermando al contrario che «Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si svolge “de plano”, con facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 c.p.p.» (cfr. Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2025, n. 23907).

La Corte ha argomentato il descritto revirement rilevando, innanzitutto, come la norma in questione, di natura premiale e inserita nell'ordinamento nell'interesse del condannato, con un intento meramente deflattivo, sia stata inserita nell'art. 676 c.p.p. che disciplina tutte le ipotesi a contraddittorio posticipato.

Ha, poi, aggiunto come venga a essere attivato ex officio il Giudice dell'esecuzione «il quale è tenuto ad operare una riduzione predeterminata ex lege (un sesto), che non richiede altro che una pura operazione matematica quale effetto correlato alla mancata impugnazione».

Ha, infine, affermato che, come rilevato dalla stessa Relazione illustrativa al c.d. correttivo Nordio a pagina 28, la volontà del legislatore di rendere la procedura più celere sarebbe evidentemente vanificato ove si ritenesse di applicare il modello procedimentale ordinario ex art. 666 c.p.p.

La Suprema Corte ha, infine, precisato che qualora sia avanzata al Giudice dell'esecuzione una domanda più articolata, quale ad esempio quella dell'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva o quella concernente la concessione della sospensione condizionale della pena quale effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 208 del 2024 (in merito alla quale v. paragrafo che segue), lo stesso deve seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 c.p.p. affermando che «Il discrimine tra la procedura contratta e quella ordinaria poggia quindi sul contenuto della cognizione demandata al G.E.: se si tratta esclusivamente di richiesta ex art. 442 [comma 2-bis - inciso non contenuto nel testo della pronuncia] c.p.p., di riduzione secca di un sesto, si procederà con rito contratto a contraddittorio posticipato ex art. 667 comma 4 c.p.p.; se invece le domande avanzate al G.E. trascendano tale semplice richiesta ed abbiano un contenuto più ampio, e diverso, rivive il procedimento ordinario ex art. 666 c.p.p.».

Da ultimo la Corte ha confermato la descritta soluzione interpretativa affermando che «L'applicazione della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata “de plano” dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con provvedimento “inaudita altera parte” avverso il quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice» (cfr. Cass. pen., sez.  I, 23 maggio 2025, n. 22537).

A questo proposito deve essere osservato che, sebbene tale ultima sentenza non si pronunci sul punto, deve ritenersi tutt'ora valida la conclusione precedentemente raggiunta e cioè che qualora sia stata avanzata al Giudice dell'esecuzione un'istanza ulteriore rispetto a quella della mera riduzione di pena di un sesto a seguito della mancata impugnazione sarà necessario procedere con il rito ordinario previsto dall'art. 666 c.p.p. così come, del resto, affermato nel successivo ulteriore arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr., in tale senso e da ultimo, Cass. pen., sez. I, 25 giugno 2025, n. 32373, non massimata).

Per concludere è opportuno ricordare come sia stato anche affermato dalla Suprema Corte che «qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta in executivis dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena» (cfr. Cass. pen., sez.  I, 26 marzo 2024, n. 28917.

La pronuncia 25 novembre 2024, n. 208 della Corte costituzionale e i successivi sviluppi della giurisprudenza di legittimità

La Corte di cassazione ha affermato che «Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 c.p., posto che la concessione del beneficio in sede esecutiva non è ammessa in via generalizzata, ma può avvenire nei soli casi previsti dalla legge» (cfr. Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2024, n. 37899).

Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 25 novembre 2024 (depositata il 19 dicembre 2024), n. 208, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

La Consulta ha, poi, esteso in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale anche all'art. 676, comma 3-bis, c.p.p.

Di recente la Corte di cassazione ha affermato che in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dettata dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., consentita dalla ricordata pronuncia della Corte Costituzionale, il giudice dell'esecuzione può, in forza dei poteri riconosciutigli dall'art. 676, commi 1 e 3-bis c.p.p., procedere alla revoca della pena accessoria applicata dal giudice della cognizione qualora, a seguito della rinuncia all'impugnazione, la pena scenda, a seguito della conseguente ulteriore riduzione di un sesto, al di sotto di tre anni di reclusione (cfr. Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2025, n. 37476, non massimata).

Ha, in particolare, osservato la Suprema Corte che, come appunto statuito dal Giudice delle leggi in tema di sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, «la regola di sistema vigente nel nostro ordinamento è che la misura finale della pena (e non già quella irrogata in sede di cognizione) costituisce il presupposto circa la valutazione delle condizioni per la revoca della pena accessoria» ed ha altresì evidenziato, da un lato, che «il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma 1, Cost. esige l'individualizzazione della sanzione rispetto al singolo fatto di reato e alla situazione del singolo condannato», dall'altro, che l'opposta interpretazione rischierebbe di minare gravemente l'effettività dell'incentivo alla rinuncia all'impugnazione potendo al contrario indurre il condannato a proporre appello «mirando a ottenere in quella sede una riduzione della pena, anche grazie al meccanismo del concordato con rinuncia ai motivi di appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.» (cfr. Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2025, n. 37476, cit.).

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