Per la Consulta il furto con strappo non può essere attenuato ove il fatto risulti di lieve entità

17 Dicembre 2025

È costituzionalmente legittimo l'art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede che, nei casi di furto con strappo, la pena irrogabile sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità? 

Massima

La disciplina dell'art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il furto con strappo sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, non contrasta con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost.).  

Il caso

Tizio, dopo aver strappato dal collo di un passante una collana d'oro, si allontanava di corsa, ma veniva inseguito e bloccato da un altro soggetto, dalla cui presa tentava invano di liberarsi divincolandosi.

Tizio veniva arrestato per il reato di rapina impropria e il Tribunale di Firenze convalidava l'arresto e, previa riqualificazione del fatto in furto con strappo, procedeva con il giudizio direttissimo.

Tizio chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato, all'esito del quale il giudice sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il furto con strappo sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Osserva, infatti, il giudice rimettente che l'episodio in contestazione si caratterizza per la sua lieve entità desumibile da una serie di elementi (limitata energia impiegata per strappare la collanina, assenza di conseguenze lesive per la vittima, fatto commesso in pieno giorno, in una piazza cittadina e nei confronti di un uomo di mezza età e valore modesto della collana).

Secondo il giudice fiorentino, il minimo edittale previsto dall'art. 624-bis, comma 2, c.p. (quattro anni di reclusione) sarebbe di tale asprezza da rendere la pena, con riferimenti ai fatti di gravità contenuta, sproporzionata per eccesso e dunque irragionevole, compromettendo così la finalità rieducativa che la stessa deve perseguire per mandato costituzionale.

Inoltre, la mancanza di una specifica attenuante ad effetto comune violerebbe il principio di uguaglianza rispetto a quanto previsto per fattispecie confinanti come la rapina e l'estorsione, addizionate sul punto dalla Corte costituzionale (rispettivamente, sentenza n. 86 del 2024 e sentenza n. 120 del 2023).

Caio, mentre si trovava a bordo di un treno, strappava dal collo di un altro passeggero una collanina in oro e fuggiva scendendo dal convoglio fermo in stazione.

Convalidato il fermo, veniva emesso il decreto di giudizio immediato e Caio chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato. Ammesso il rito, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, accogliendo la sollecitazione del difensore di Caio, sollevava una questione di legittimità costituzionale analoga a quella del giudice fiorentino.

In particolare, il giudice meneghino ritiene che l'art. 624-bis c.p. preveda una disciplina contrastante con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e con quello della finalità rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 3, Cost.

Il principio di uguaglianza sarebbe violato anche sotto il profilo dell'equiparazione al furto in abitazione, fattispecie, quest'ultima, che sarebbe connotata da maggiore offensività, atteso che tale reato è posto a presidio anche del domicilio, bene costituzionalmente protetto.

La questione

La questione rimessa alla Corte costituzione è la seguente: è costituzionalmente legittimo l'art. 624-bis c.p., nella parte in cui non prevede che, nei casi di furto con strappo, la pena irrogabile sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità? 

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale ha ritenuto infondate entrambe le questioni.

Il furto con strappo, secondo la lettura costanze della Suprema Corte (ex multis Cass. pen., sez. II, 24 novembre 1981-8 maggio 1982, n. 4813; Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2024-27 gennaio 2025, n. 2985; Cass. pen., sez. V, 9 giugno-26 ottobre 2016, n. 44976; Cass. pen., sez. V, 21 giugno-20 settembre 2022, n. 34740), si caratterizza per la presenza di un atto violento esercitato su un oggetto, il quale viene staccato improvvisamente dalla persona del detentore in modo che questo percepisca la violenza dell'atto.

Nello scippo si ha, quindi, sempre una violenza avvertita dalla vittima e un'intrusione nella sua sfera personale attraverso il contatto con il reo, sia pure mediato dall'oggetto sottratto.

Inoltre, l'azione furtiva violenta può facilmente degenerare in reati più gravi come la rapina e determinare ulteriori conseguenze lesive sulla persona scippata, che, ad esempio, potrebbe cadere a terra.

Secondo la Consulta questa peculiare fisionomia conferisce al reato in esame un'intrinseca gravità e un'accentuata pericolosità, che non consentono significative gradazioni sul piano dell'offensività.

Inoltre, la fattispecie risulta descritta dall'art. 624-bis c.p. in termini piuttosto definititi (la Corte lo definisce un reato estremamente “compatto”).

In sostanza, la Corte ritiene che non sia possibile individuare delle condotte concrete che si discostino dalla portata offensiva astratta del reato in maniera talmente significativa da rendere necessaria una “valvola di sicurezza” che consenta di scendere sotto il minimo edittale di pena.

Passando all'asserita disparità di trattamento con i reati di rapina ed estorsione, per i quali, si ricorda, la Corte aveva ritenuto necessario introdurre un'attenuante come quella invocata dai rimettenti, la sentenza affronta, innanzitutto, la comparazione con la rapina. Si osserva che questa, a differenza dello scippo, non richiede necessariamente la violenza per potersi configurare, essendo possibile commetterla anche solo con una minaccia. Proprio l'alternativa tra violenza e minaccia, con le rispettive gradazioni concrete di gravità, consente di ricondurre al paradigma punitivo di cui all'art. 628 c.p. «una serie di condotte variegate, di gravità più modesta o assai notevole, cosicché per esso ben si giustifica l'attenuante della lieve entità».

Ragionamento analogo viene condotto per l'estorsione. Anche qui l'elemento duale “violenza o minaccia” consente di includere nell'ambito applicativo dell'art. 629 c.p. «episodi notevolmente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, in particolare per la più o meno marcata “occasionalità” dell'iniziativa delittuosa, oltre che per la ridotta entità dell'offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa».  

Infine, la Corte si occupa della comparazione con il furto in abitazione invocata dal giudice meneghino. Rilevata l'inconferenza del raffronto, posto che neppure il furto in abitazione può essere attenuato nei casi di lieve entità, la Consulta rileva che, se l'oggettività giuridica per questo reato è complessa perché, oltre al patrimonio, comprende anche l'inviolabilità del domicilio, quella del furto con strappo non è da meno, perché affianca al patrimonio l'integrità fisica della persona. Dunque, l'equiparazione punitiva risulta ragionevole perché in entrambi i casi è proporzionata ai valori in gioco.

Da ultimo, i giudici costituzionali rilevano come un riequilibrio complessivo della severa disciplina sanzionatoria dei furti sia svolto dall'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 625-bis c.p. per i casi di collaborazione del reo con l'autorità giudiziaria, circostanza capace di vincere il privilegio delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p. (art. 624-bis, comma 4, c.p.).

Osservazioni

Per molto tempo la Consulta ha ritenuto insindacabili le scelte legislative in tema pena, riconoscendo al legislatore piena libertà nelle scelte sanzionatorie, sia nel quomodo che nel quantum.

Progressivamente, però, anche il trattamento punitivo è stato attratto sotto la lente della Corte costituzionale, dovendosi verificare che l'uso della discrezionalità legislativa rispetti, anche in materia di pena, il limite della ragionevolezza.

In particolare, il sindaco costituzionale in tema di pena si è sviluppato soprattutto sul piano della proporzionalità. Sotto questo profilo possono essere sindacati sia gli eccessi punitivi, che comportano una ingiustificata lesività della pena, sia le disparità punitive rispetto a beni giuridici omogenei, fino all'omissione di tutela a fronte di obblighi costituzionali o internazionali di protezione penale.

Il sindaco di proporzionalità della pena si è storicamente affermato soprattutto sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., dal quale si è fatto discendere il dovere, per il legislatore, di punire fatti di analogo disvalore con pene comparabili e fatti di diverso disvalore con pene differenti.

Parametro ulteriore di sindacato della pena è stato individuato nell'art. 27, comma 3, Cost., in quanto una pena eccessivamente severa viene percepita dal reo come ingiusta e questo ostacola il suo percorso di risocializzazione.

Per quanto qui interessa, va rilevato che la proporzionalità non è stata intesa solo nel suo profilo relazionale, come coerenza del sistema (con evocazione di uno specifico tertium comparationis da parte del ricorrente e individuazione di un trattamento sanzionatorio che possa sostituirsi a quello rimosso), ma anche nel suo aspetto intrinseco, come “giustizia” della pena. In sostanza, la Corte verifica che la sanzione minima prevista dal legislatore per quella determinata fattispecie rappresenti una reazione non manifestamente eccessiva rispetto ai fatti che si collocano in corrispondenza del libello inferiore di gravità.

Nei casi in cui la Corte riscontri che il legislatore ha fissato una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare in concreto eccessive rispetto alla gravità del reato, vi sono vari metodi per riportare il trattamento sanzionatorio a conformità costituzionale.

Uno di questi è l'ablazione del minimo edittale, con conseguente applicazione del minimo di quindici giorni di reclusione ex art. 23 c.p. (v. sentenza n. 46 del 2024 in tema di appropriazione indebita).

Altra soluzione può essere quella di rimuovere il privilegio a circostanze aggravanti che il legislatore ha voluto sottrarre al bilanciamento. Così è avvenuto, ad esempio, in molti casi di attenuanti che non potevano prevale sulla recidiva aggravata. Ciò in considerazione del fatto che il principio della “personalità” della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost., richiede che la pena applicata a ciascun autore di reato costituisca «una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato» (sentenza n. 222 del 2018, richiamata dalla sentenza n. 197 del 2023).

Più recentemente, la Corte costituzionale è intervenuta in tema di proporzionalità della pena anche tramite sentenze additive che hanno introdotto nuove ipotesi circostanziali destinate ad operare secondo l'ordinario meccanismo della riduzione della pena fino ad un terzo.

L'attenuante “indefinita” delle lieve (o minore) entità del fatto è stata progressivamente estesa dalla recente giurisprudenza della Corte a numerose ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati: sequestro estorsivo (sentenza n. 68 del 2012), sabotaggio militare (sentenza n. 244 del 2022), estorsione (sentenza n. 120 del 2023), rapina (sentenza n. 86 del 2024), pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024) e deformazione o sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025). Non è stata, invece, accolta la richiesta di un analogo intervento riguardo al reato di violenza sessuale di gruppo, cui è stata attribuita una speciale e (più) elevata carica offensiva rispetto a fatti analoghi per i quali lo stesso legislatore ha invece previsto ipotesi di attenuazione per i casi di minore gravità (sentenza n. 325 del 2025).

Secondo il ragionamento della Corte, a fronte di un minimo edittale particolarmente aspro, la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta di scendere sotto il minimo edittale rischia di costringere il giudice a irrogare una sanzione non proporzionata all'effettiva gravità del fatto, ove esso risulti immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire un minimo edittale particolarmente severo.

La necessità di una valvola di sicurezza è stata esclusa nel caso di specie. Analogamente a quanto statuito in tema di violenza sessuale di gruppo, la Consulta ha ritenuto che il furto con strappo – in ragione della violenza fisica, sia pure mediata, che ne costituisce elemento strutturale indefettibile e che deve essere di una certa intensità, sufficiente a vincere al naturale resistenza della vittima – presenti sempre profili di allarme sociale che giustificano il trattamento punitivo previsto dal legislatore.

Anche la proporzionalità estrinseca, o relazionale, è stata ritenuta rispettata perché i tertia invocati dai ricorrenti (rapina ed estorsione) presentano fattispecie a descrizione ampia, che consentono di abbracciare una variegata fenomenologia criminale, nella quale si collocano anche episodi (rapina o estorsione di somme modeste attuate con minacce blande) marginali sul piano dell'offensività, che non “meritano” trattamenti punitivi di tale severità come quello forgiato dal legislatore sul piano astratto.   

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