Pagare la baby sitter solleva il genitore obbligato al mantenimento dal versamento dell’assegno?
19 Dicembre 2025
Per dar risposta a tale questione, si parta dal considerare che, in via generale, in materia di provvedimenti emessi per il mantenimento dei figli, l'art. 337-ter c.c. prevede che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”. Da ciò si ricava che la corresponsione dell'assegno, quando regolata dal giudice, è diretta a proporzionare l'apporto dei genitori nel mantenimento dei figli. Naturale conseguenza di tale tesi è che, di regola, il pagamento del contributo avvenga da parte di un genitore a favore dell'altro, salva la possibilità, prevista dall'art. 337-septies c.c., che il mantenimento venga versato direttamente nelle mani del figlio, ove maggiorenne. Sul punto, comunque, la giurisprudenza ha chiarito che, finchè non intervenga una pronuncia giudiziale di modifica delle condizioni, l'obbligato non possa variare le modalità di corresponsione e di consegna dell'assegno. In tal senso, è pacificamente escluso che, ad esempio, il genitore obbligato al mantenimento possa, senza apposita statuizione modificativa del giudice, iniziare a pagare direttamente nelle mani del figlio divenuto maggiorenne (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2021, n. 9700; Cass. civ., sez I, 4 aprile 2005, n. 6975; Trib. Palermo, n. 3728/2019). Per restare sul tema specifico posto dal quesito sull'eventuale compensazione per aver pagato direttamente la baby sitter, si evidenzia che, quand'anche la stessa avesse prestato la propria attività a favore di un genitore, ciò non avrebbe consentito a quest'ultimo di liberarsi della propria obbligazione pagandole la retribuzione che le spetta, semmai maturando, eventualmente, per tale azione, un credito da accertare in un separato giudizio e non immediatamente decurtabile da quanto complessivamente dovuto all'ex. Come affermato più volte dalla Cassazione, infatti, il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. In questo senso, va riaffermata l'irrilevanza degli eventuali pagamenti a favore di terzi, peraltro non dedotti nel procedimento volto a stabilire le condizioni dell'affidamento, ai fini solutori dell'obbligazione di mantenimento del figlio. Pertanto, l'aver, in ipotesi, il genitore versato alla baby sitter delle retribuzioni, non può giovare né sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento né, tantomeno, come credito da dedurre in compensazione, ostando a ciò la richiamata natura alimentare del controcredito. |