La CGUE chiarisce le responsabilità di Frontex nelle operazioni di rimpatrio
19 Dicembre 2025
Una famiglia siriana di etnia curda (genitori e quattro figli), giunta il 9 ottobre 2016 sull'isola greca di Milos, aveva manifestato alle autorità greche l'intenzione di chiedere protezione internazionale. Tuttavia, pochi giorni dopo era stata trasferita in Turchia nel quadro di un'operazione congiunta di rimpatrio organizzata dalla Grecia con il supporto di Frontex (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera). Ritenendo tale trasferimento un respingimento illegittimo e lamentando violazioni dei propri diritti fondamentali durante l'operazione, la famiglia ha dapprima presentato reclamo a Frontex (respinto), quindi ha agito davanti al Tribunale dell'Unione europea per ottenere il risarcimento del danno, materiale e morale, asseritamente subito a causa della condotta non solo dello Stato greco, ma anche di Frontex prima, durante e dopo il volo di rimpatrio. Secondo la famiglia, se Frontex avesse adempiuto al proprio obbligo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali alla luce del principio di non respingimento, non vi sarebbe stato il trasferimento in Turchia e avrebbero, anzi, ottenuto la protezione internazionale all'interno dell'Unione. Il Tribunale respingeva il ricorso, affermando la mancanza del necessario nesso causale tra la condotta illegittima di Frontex e il danno subito. Inoltre, ha ritenuto Frontex non competente a valutare la fondatezza delle decisioni nazionali di rimpatrio né a esaminare le domande di protezione internazionale. La famiglia si è rivolta alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Questa ha annullato in gran parte la decisione del Tribunale, rinviando la causa per una seconda pronuncia, dal momento che, alla luce del quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/1624, le operazioni congiunte di rimpatrio possono riguardare soltanto persone destinatarie di decisioni scritte ed esecutive adottate dallo Stato membro. Frontex è tenuta a verificare che tutte le persone che uno Stato membro intende includere in un'operazione congiunta siano effettivamente destinatarie di una decisione di rimpatrio conforme, anche alla luce del principio di non respingimento. La Corte censura, pertanto, l'approccio del Tribunale che aveva ridotto il ruolo di Frontex a mera assistenza tecnica e operativa, escludendo un dovere di verifica sull'esistenza delle decisioni di rimpatrio, e ribadisce come anche eventuali violazioni dei diritti fondamentali commesse proprio durante il volo di rimpatrio possano ricadere, oltre che sullo Stato membro ospitante, anche su Frontex. La Corte rinvia, pertanto, la causa al Tribunale, affinché rivaluti la domanda di risarcimento alla luce degli obblighi derivanti dal diritto comunitario a carico di Frontex in materia di rispetto dei diritti fondamentali. |