La deriva finalistica del fondo patrimoniale

16 Dicembre 2025

La figura giuridica del fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c. è stata protagonista attiva di un’evoluzione applicativa che ne ha scandito ritmi, pause e limiti. La casistica che si è rivelata nel tempo, e il conseguente orientamento restrittivo della giurisprudenza, hanno contribuito alla deriva finalistica dell’istituto stesso, oramai, non più “roccaforte inespugnabile”.

Il quadro normativo e gli elementi componenziali

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato dal nostro ordinamento agli artt. 167 s.s. c.c., che si inserisce nell'ambito del regime patrimoniale dei coniugi e consente la creazione di un vincolo di destinazione verso uno o più beni, segregati per la soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Ripercorrendo brevemente l'origine storica, si ricorda che il detto strumento è stato introdotto tramite la cruciale riforma del diritto di famiglia del 1975, in subentro rispetto alla previgente, e vetusta, figura del “patrimonio familiare” e al fine di rendere più flessibile e operativa la protezione patrimoniale ivi prevista.

Per meglio comprendere la ratio e la funzionalità dell'istituto in esame, si rende opportuno scorporare gli elementi essenziali e componenziali dello stesso ed analizzarli nella loro singolarità, adottando un metodo di osservazione che renda più agevole la comprensione complessiva di tale figura giuridica.

In primo luogo, la legittimazione alla costituzione del fondo patrimoniale è prevista in capo alle coppie legate dal vincolo coniugale, sia da parte di uno solo, che entrambi i coniugi, ed altresì, in capo ad un terzo. Esclusi, pertanto, dal novero dei legittimati attivi, i conviventi more uxorio e le persone non coniugate; inclusi, invece, gli uniti civilmente ai sensi dell'art. 1, comma 13, l. n. 76/2016.

In relazione alla forma, può legittimamente venire in essere sia tramite un atto inter vivos, che mortis causa, prima o durante il matrimonio o l'unione civile. Nella prima ipotesi, dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico, alla presenza irrinunciabile dei testimoni (art. 48 della legge notarile); se istituito mediante testamento, potrà assumere indistintamente la forma del testamento pubblico, olografo, segreto o speciale.  È in re ipsa comprensibile come, nella circostanza in cui il fondo sia realizzato da un terzo mediante atto inter vivos, per il suo perfezionamento sia necessaria l'accettazione di entrambi i coniugi. Parallelamente, qualora il terzo preveda la costituzione di un fondo patrimoniale per testamento, generalmente si intende questo qualificabile alla stregua di un legato, senza, però, l'esplicita esclusione dell'istituzione di erede.

L'art. 167 c.c., confina tassativamente le tipologie di beni che possono essere segregati, in quanto oggetto del fondo patrimoniale, limitandoli a beni immobili, titoli di credito e beni mobili iscritti in pubblici registri.

Per quanto attiene al regime di pubblicità, ricalca quanto previsto in materia di convenzioni matrimoniali, imponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, o dell'atto di costituzione dell'unione civile e, nell'ipotesi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione. Oltretutto, qualora oggetto del fondo siano titoli di credito, sorge uno specifico tipo di pubblicità, dal momento che gli stessi devono essere resi nominativi mediante annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Il disposto dell'art. 168 c.c. chiarisce le modalità di amministrazione del fondo, prevedendo la gestione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione, e la gestione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione. Sul punto, occorre tenere presente che, per il compimento di determinate tipologie di atti, è espressamente previsto dall'art. 169 c.c., il consenso di entrambi i coniugi e, se presenti figli minori, l'autorizzazione del giudice tutelare (ferma la possibilità di deroga mediante apposita clausola contenuta nell'atto costitutivo, come ammesso dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 22069/2019).

Venendo allo scopo, nonché effetto principale del fondo patrimoniale, che lo rende strumento di asset protection, esso consiste nella creazione di un patrimonio separato, senza che vi sia spossessamento; una segregazione patrimoniale in tutela dei bisogni della famiglia, che garantisca i beni ivi ricompresi da eventuali creditori, in deroga al disposto dell'art. 2740 c.c.

Una volta chiarita la genesi storica e giuridica del fondo patrimoniale, coerentemente, si rende opportuno menzionare le ipotesi di cessazione obbligata dello stesso, che si verificano, ai sensi dell'art. 171 c.c., a seguito di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non, invece, all'esito della separazione. Chiaramente, in ossequio al principio espresso dall'art. 1322 c.c., il fondo può essere revocato dalle stesse parti mediante una convenzione matrimoniale.

Sempre in protezione dei figli minori, legittimi portatori di interessi nei confronti dei beni ricompresi nel fondo stesso, l'ordinamento ha previsto una continuazione del fondo cessato fino al compimento della maggiore età, in un regime di fictio iuris guidato dal superiore interesse del minore.

Il concetto di “bisogni della famiglia”

L'indeterminatezza semantica dell'espressione “bisogni della famiglia” contenuta nell'art. 167 c.c., ha dato il via ad un susseguirsi di contrasti dottrinali e giurisprudenziali, che hanno contribuito a rendere il fondo patrimoniale un istituto, ancora ad oggi, discusso e controverso.

Oramai pacifico l'indirizzo soggettivo verso cui si rivolge il fondo patrimoniale, così limitato alle esigenze della più rigida famiglia “nucleare” e non “parentale”. Come precisato dalla sentenza della Suprema Corte n. 27792/2024, il fondo patrimoniale agisce correttamente ed unicamente in protezione e rafforzamento dei soli soggetti del nucleo centrale del matrimonio o dell'unione civile, inteso stricto sensu.

Dopo aver definito l'inderogabile perimetro soggettivo verso cui agisce il detto strumento, è opportuno fare luce sulle eterogenee visioni che si sono avvicendate attorno al concetto di “bisogni della famiglia”.

Sicuramente, la non univocità della formula ben può qualificarsi come concausa delle sovrapposte correnti, che hanno analizzato ed interpretato tale nozione, intervallando visioni più restrittive, a visioni più estese.

Mentre la dottrina si è posta, sin dall'origine, in un'ottica interpretativa più rigorosa, la giurisprudenza ha tendenzialmente accolto in maniera più aperta il concetto, ivi ricomprendendo tutte le obbligazioni volte al pieno mantenimento, al benessere, all'armonico sviluppo della famiglia e al potenziamento della stessa. Nel merito, la pronuncia di legittimità n. 134/1984, già affermava la possibile preordinazione dell'attività d'impresa dei coniugi alle esigenze familiari, inglobando, così, anche i debiti lavorativi in un regime di presunta inerenza alle esigenze familiari.

Definire l'ambito applicativo dei “bisogni di famiglia” assume un'importanza concreta di non poco conto, proprio in considerazione della peculiare normativa in tema di esecuzione sui beni e sui frutti oggetto del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., di cui meglio si dirà in seguito.

La summenzionata presunzione di inerenza ha generato un filone maggioritario di interpretazione estensiva della norma, stabilmente riconfermato da svariate pronunce della Suprema Corte, tra cui la n. 5385/2013, n. 20998/2018, n. 26126/2019 e n. 5017/2020. Infatti, secondo questa prospettiva, nei bisogni della famiglia si inseriscono non solo le esigenze indispensabili, ma anche qualsivoglia azione volta al perseguimento di uno scopo di mantenimento, sviluppo armonico e crescita della famiglia. Pertanto, sulla base di tale indirizzo, un debito contratto nell'esercizio di attività professionale e imprenditoriale, rientrava presuntivamente all'interno dei bisogni familiari.

Tale indirizzo, quindi, presupponeva una connessione tra i debiti assunti dal coniuge nell'ambito di un'attività professionale e le necessità, il mantenimento e la crescita del nucleo familiare. La prospettiva rendeva ex se più agile un'eventuale aggressione dei beni del fondo, svuotando lo strumento stesso dall'ottica protettiva originaria, vista l'inopponibilità della costituzione del vincolo ai creditori il cui credito fosse sorto nell'esercizio dell'attività lavorativa dei coniugi. Nella suddetta concezione, infatti, il creditore di un debito assunto dal coniuge in ambito lavorativo, poteva facilmente soddisfarsi sugli stessi beni oggetto del fondo, in forza della presunzione di inerenza tra i debiti medesimi e i bisogni familiari.

Ebbene, nonostante la necessaria verifica in concreto nei riguardi della spiegata presunzione di inerenza, in un contesto di quotidiana mutevolezza e trasformazione sociale, la posizione dei giudici di legittimità si crina con la discussa pronuncia n. 2904/2021 (così anche Cass. civ. n. 7232/2022) e abbraccia una visione incentrata sull'autonomia dei coniugi come singoli.

Gli Ermellini, infatti, tirano le redini, sposando un'interpretazione più restrittiva del concetto di “bisogni della famiglia”, nella valorizzazione dell'evoluzione del modello familiare e dell'indipendenza del singolo, in protezione dell'individualità nel nucleo familiare.

La Cassazione nega il tradizionale id quo plerumque accidit e il discusso ambito dei “bisogni della famiglia” viene inteso, quindi, con una portata più circoscritta, senza che possa rientrarvi, indistintamente, qualsivoglia vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento indiretto della famiglia.

Il contrasto giurisprudenziale originatosi dalle divergenti visioni risulta comprensibile conseguenza della genericità del concetto stesso, ad oggi, però, inteso pacificamente secondo la teoria tradizionale.

Le posizioni conflittuali della Suprema Corte, infatti, sono state risolte mediante le pronunce avvicendatesi pacificamente dal 2023 (tra cui Cass. civ. n. 31575/2023; n. 32146/2024; n. 9789/2024; n. 21438/2025), che hanno reintrodotto l'id quod plerumque accidit. Attualmente, quindi, opera la presunzione di inerenza nei termini sopra descritta, tale per cui, la situazione per la quale i proventi dell'attività professionale dei singoli coniugi siano destinati, in via principale, ai bisogni della famiglia, risulta una fattispecie di ordinaria normalità, in addizionale conformità con gli artt. 2 e 29 Cost e gli artt. 143 e 144 c.c.

In base a tale assunto, e ferma restando la prova a contrario in caso di accordo ex art. 144 c.c., il coniuge professionista debitore avrà vita dura se vorrà opporre l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale, nei confronti di debiti contratti nell'esercizio della propria attività professionale.

Sicché, nel tempo presente, quando si fa riferimento ai “bisogni della famiglia” ex art. 167 c.c., scatta una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e alla progressione armonica della famiglia (v. Cass. civ. n. 29983/2021), nell'ulteriore considerazione che l'attività lavorativa prestata dai coniugi, viene in re ipsa esercitata anche per far fronte alle esigenze familiari; i proventi dell'attività lavorativa dei coniugi, nella loro posizione paritaria e proporzionalmente alla loro capacità reddituale hanno, infatti, il dovere di integrare ed esaudire quanto necessario per la crescita del nucleo familiare stesso.

La tutela dei creditori e l'azione revocatoria

Il tema caldo e peculiare che ruota attorno al fondo patrimoniale si orienta in una prospettiva operativa riguardante la causa tipica espressa dall'art. 170 c.c., in quanto tipizzata deroga al principio di responsabilità patrimoniale generica previsto dall'art. 2740 c.c.

Difatti, è previsto un peculiare regime in materia di esecuzione sui beni e sui frutti oggetto del fondo stesso, impignorabili con riferimento ai soli debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La normativa riconosce e distingue tre diverse tipologie di creditori:

  1. i creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attribuiti al fondo, grazie al patrimonio separato conseguentemente formatosi;
  2. i creditori non a conoscenza dell'estraneità dei debiti contratti nei confronti dei bisogni della famiglia, di fatto equiparati ai primi;
  3. i creditori consapevoli della suddetta estraneità, per cui entra in gioco la particolare esenzione esecutiva.

La differente identità è un dato rilevante non solo sul mero piano normativo e sostanziale, ma, soprattutto, dal punto di vista pratico e applicativo; l'esenzione esecutiva, infatti, sorge unicamente nei confronti dell'ultima categoria, da cui consegue che non potrà esservi esecuzione nei riguardi di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi non inerenti ai bisogni della famiglia.

Sotto l'evidenziato aspetto, l'ordinamento bilancia il citato vincolo di impignorabilità, in considerazione delle esigenze creditizie e del loro legittimo affidamento, prevedendo un onere probatorio gravoso e complesso in capo al debitore che intenda avvalersi della protezione patrimoniale tipica del vincolo.

In particolare, l'inadempiente che si opponga ed intenda sottrarre i beni ricompresi nel fondo patrimoniale, è onerato di dimostrare, oltre alla regolare costituzione del fondo, la formale opponibilità al creditore procedente e la consapevolezza, in capo a quest'ultimo, dell'estraneità ai bisogni della famiglia, intesi nella loro estesa accezione attuale. Dunque, la protezione ex art. 170 c.c. non opera in automatico, ma presuppone la dimostrazione, a carico della parte insolvente ed anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, del fatto che, il debito per cui si procede, sia stato contratto per finalità estranee ai bisogni familiari, nella consapevolezza del creditore (v. sul punto Cass. civ. n. 5206/2025). Facilmente intuibile la derivante penalizzazione del debitore, in considerazione della difficoltà nell'assolvimento dell'onere probatorio, specialmente in assenza di prove documentali dirette e di commistione tra fondi personali e familiari.

La tipizzata deroga al principio della piena responsabilità patrimoniale ha, nella pratica, generato un utilizzo smodato e difforme rispetto alla originaria funzione solidaristica che ha, contestualmente, reso necessario un atteggiamento sempre più stringente da parte della giurisprudenza. Non di rado, infatti, il fondo patrimoniale è stato costituito con meri scopi di sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale creditizia e la necessaria “morsa” della giurisprudenza ha, di fatto, contribuito a renderlo uno strumento del tutto svuotato.

La protezione e la prospettiva di difesa nel regime di favor creditoris è stata concretamente operata dalla giurisprudenza, sia in base all'interpretazione ampia e globale del concetto di “bisogni della famiglia”, come sopra già spiegato, sia con l'ammissione dell'azione revocatoria ordinaria exart. 2901 c.c. e della revocatoria semplificata exart. 2929 bis c.c., qualora integrate le peculiarità ivi previste.

Si ricorda come, attualmente, nella categoria dei bisogni familiari siano pacificamente ricomprese le più ampie esigenze, comprendenti il benessere, l'incremento della posizione economica, lo sviluppo e il potenziamento dell'attività lavorativa, la valorizzazione delle inclinazioni dei singoli componenti del nucleo. In base a tale concezione, di conseguenza, anche i debiti sorti nell'ambito dell'attività lavorativa del singolo rientrano, presuntivamente e naturalmente, nel benessere familiare, con le annesse e conseguenti implicazioni.

Inoltre, proprio con l'intento di far fronte alla descritta pratica di mala fede debitrice, la giurisprudenza ha costantemente ammesso il ricorso all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., qualificata come strumento di tutela del creditore avverso gli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, in grado di ridurre la garanzia ad esso spettante e di pregiudicare la soddisfazione del credito. Infatti, la gratuità dell'atto di costituzione del fondo e la conscientia damni soddisfano i presupposti necessari per agire in revocatoria, in tutela del proprio credito.

L'actio pauliana risponde alla duplice funzione, da un lato, di ricostituire la garanzia generica per il soddisfacimento coattivo del credito e, dall'altro, di assicurare una maggiore speditezza e fruttuosità dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, in coerente rispetto dei valori di economia processuale. Importante precisare che, l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria non incide sulla validità inter partes dell'atto dispositivo, né sulla generica opponibilità ai terzi esterni; comporta una dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore procedente, e di inopponibilità dell'atto dispositivo oggetto dell'azione (v. sul punto Cass. civ. n. 34872/2023). Tanto detto, al fine di poter consentire alla parte creditrice di procedere in via esecutiva o cautelare, in tutela della rispettiva volontà satisfattiva.

Alla luce di quanto esposto, l'effetto segregativo del fondo patrimoniale non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell'esperimento dell'azione revocatoria, tale per cui non sarà neanche necessario verificare la natura del credito, l'inerenza ai bisogni della famiglia e la possibile conoscenza del creditore (v. Cass. civ. n. 27178/2025).

L'orientamento tradizionale ed attuale contrasta, pertanto, la pratica di colpevole sottrazione al pagamento dei debiti, ferma la valutazione in concreto e il fragile equilibrio tra le esigenze solidaristiche e la ratio del fondo patrimoniale, da una parte, e la tutela dei creditori, dall'altra.

Il rapporto tra fondo patrimoniale e trust

Quando si parla di segregazione patrimoniale, non può che venire in mente l'istituto del trust che condivide, con il fondo patrimoniale, l'effetto segregativo e di protezione patrimoniale.

Nonostante la coincidente ratio che accomuna i due strumenti, molteplici sono le differenze che caratterizzano gli stessi nell'origine, nell'ossatura strutturale e nel loro funzionamento.

In primo luogo, il fondo patrimoniale è un istituto espressamente previsto dall'ordinamento italiano, differentemente dal trust, che rappresenta una figura di derivazione anglosassone, riconosciuta e recepita nel nostro sistema mediante l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 1985.

Altresì, elemento chiave del trust è lo spossessamento che interviene come fonte originaria del conseguente patrimonio segregato; spossessamento del tutto inesistente nell'ambito del fondo patrimoniale (accomunabile, sotto questo aspetto, ai vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.).

Sicuramente, ciò che rende di gran lunga appetibile la scelta del trust, risiede nella duttilità dell'istituto con riguardo ai soggetti legittimati ed alla tipologia di beni ivi conferibili e nell'elemento centrale della protezione assoluta e della non aggredibilità né da parte dei creditori del trustee, né dei creditori del settlor (ferma la possibilità, per quest'ultimi, di agire in revocatoria, qualora ne ricorrano i presupposti e nel rispetto degli oneri probatori e dei termini prescrizionali e decadenziali ivi previsti).

In considerazione della solida tutela offerta dal trust, della elasticità dei soggetti e della durata di quest'ultimo, che può liberamente eccedere la temporaneità coniugale, talvolta si è assistito al verificarsi del fenomeno di conversione del fondo patrimoniale in trust familiare. Alla luce dell'esperienza giurisprudenziale, la conversione si rende astrattamente possibile previa un accordo dei coniugi che assuma la forma e la qualità di convenzione matrimoniale modificativa, nonostante, sul punto, non vi sia unanimità di vedute in relazione all'ipotesi di scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, ancora più eterogenee se presenti figli minori.

La realtà fattuale dimostra a chiare lettere che, nonostante il trust, soprattutto nel suo momento istitutivo, richieda una maggiore complessità, maggiori costi, oneri ed adempimenti, il conseguente effetto protettivo è percepito in misura proporzionale rispetto alla laboriosità descritta.

In conclusione

Il panorama operativo del fondo patrimoniale dimostra un progressivo arginamento dello strumento stesso, che ne ha comportato uno svuotamento finalistico; quanto detto, è frutto sia della preferenza conferita ad altri strumenti di protezione patrimoniale, sia della descritta posizione di ostracismo che lo inquadra, nella pratica applicativa e nonostante la formale elasticità e convenienza, ai limiti di un contratto in frode ai creditori, ravvisandone, con tendenziale sistematicità, l’intento abusivo.

Il fondo patrimoniale, soprattutto alla luce dell’odierno orientamento, non è più una “roccaforte inespugnabile”.

Quindi, nell’ipotesi in cui sia espresso desiderio dei coniugi, o degli uniti civilmente, costituire un fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 167 c.c., occorrerà prestare una massima attenzione, guidata da un’estrema consapevolezza, per garantire la fruttuosità concreta in funzione degli obiettivi del fondo stesso.

In un’ottica di assect protection sarà, dunque, preferibile diversificare le fonti di reddito, valutare eventuali strumenti paralleli ed alternativi, gestire in maniera trasparente e documentale la complessità del patrimonio familiare. Difatti, per una valida ed efficace pianificazione patrimoniale, l’elemento vincente è la combinazione equilibrata ed armoniosa di più strumenti, nella flessibilità e nell’adeguatezza del momento.

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