La nomina del liquidatore nel concordato preventivo in continuità: un primo caso applicativo a seguito del correttivo-ter

Luca Jeantet
Paola Vallino
Emanuele Albesano
19 Dicembre 2025

Prendendo spunto da una recente pronuncia di merito, lo scritto tratta del tema della necessità (o meno) della nomina di un “liquidatore” nell’ambito del concordato preventivo in “continuità aziendale”, diretta od indiretta, laddove il piano preveda, insieme alla continuazione dell’attività d’impresa, la cessione di assets non strategici facenti parte del patrimonio aziendale, in ottica di risanamento o di rilancio.

Introduzione: la riforma della crisi d'impresa ed il concordato in cd. ‘continuità aziendale'

La riforma della disciplina della ‘crisi d'impresa' – sfociata nell'approvazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019, “c.c.i.i.”) – ha, come ben noto agli operatori di settore, condotto a novità profondamente impattanti in tema di restructuring e, tra l'altro ed in particolare, in materia di concordato preventivo.

Novità che, a propria volta ed a cascata (anche in conseguenza di evidenti incertezze interpretative, anche a fronte della non univocità, in vari punti, del dato testuale), hanno condotto ad una serie di interventi giurisprudenziali e, a valle, a successivi interventi correttivi da parte del legislatore.

Di particolare interesse – seppur di dettaglio – è, ad avviso di chi scrive, il tema della necessità (o meno) della nomina di un “liquidatore” nell'ambito del concordato preventivo in ‘continuità aziendale', diretta od indiretta, laddove il piano preveda – in uno con la prosecuzione dell'attività d'impresa – la cessione di parte del patrimonio aziendale, con particolare riferimento a specifici assets non strategici in ottica di risanamento o di rilancio.

La questione non è di poco momento: la nomina del “liquidatore” (va da sé, centrale nel concordato cd. ‘liquidatorio') presenta infatti – laddove vi sia previsione, in tutto od in parte, di continuità – aspetti da un lato positivi, dall'altro negativi, con ogni conseguente aporia sotto il profilo sistemico ed operativo.

In tale contesto – ed in attesa di eventuali, ed in parte auspicati, ulteriori interventi correttivi –, sono quindi rilevanti i primi arresti dei giudici di merito, con i quali è stata fornita una preliminare perimetrazione della casistica di ammissibilità, opportunità e/o tout court necessità di tale nomina, anche in punto specificazione dei poteri del liquidatore in una procedura che – in quanto primariamente diretta al going concern – concede alla liquidazione dei beni una collocazione inevitabilmente secondaria. 

Il tutto, come sempre nell'attuale disciplina della crisi e della ristrutturazione d'impresa, con l'obiettivo finale del mantenimento del (complesso e fragile) equilibrio tra tutela del ceto creditorio e salvaguardia dei valori produttivi, così come dei livelli occupazionali.

Tanto premesso in linea generale, il presente, pur breve, intervento ha ad oggetto la sentenza n. 66/2025, recentemente emessa dal Tribunale di Latina in omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale, ma con previsione di liquidazione di alcune attività. La decisione è stata pubblicata il 14 giugno 2025 (“Sentenza”) e – oltre a toccare numerosi temi di particolare interesse (a mero titolo di esempio, la rilevanza di un preciso accertamento dell'alternativa liquidatoria, anche con riferimento al cd. ‘forensic' e, quindi, alla valutazione delle eventuali azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie che il curatore potrebbe esercitare in caso di apertura della liquidazione giudiziale) – si sofferma, con note meritevoli di approfondimento, sul profilo della nomina del liquidatore.

Procediamo quindi con ordine.

Una breve sintesi della sentenza del Tribunale di Latina

Prima di procedere, è di certo utile una pur brevissima sintesi della vicenda portata all'attenzione del Tribunale di Latina.

In particolare, la società debitrice ha proposto ai propri creditori di aderire ad un piano concordatario in ‘continuità diretta', con previsione di cessione e liquidazione di alcuni limitati assets, considerati non più strategici in ottica di futuro sviluppo aziendale.

L'attivo concordatario, valorizzato per l'ammontare complessivo di euro 830.228,41, era, in dettaglio, così composto:

  1. per euro 350.000,00, dai flussi netti della continuità aziendale nel quinquennio successivo alla sentenza di omologazione del concordato;
  2. per euro 275.000,00, dall'apporto di finanza esterna, condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
  3. per il minore, ma non del tutto residuale, importo di euro 205.228,41, dalla liquidazione di una serie di attività non strategiche.

Dunque, un caso ‘di scuola' di quello che – ricorrendo ad una definizione ampiamente utilizzata dalla Suprema Corte nella vigenza della legge fallimentare (ad esempio, Cass., 5 gennaio 2020, n. 734) – è ad ogni effetto un concordato cd. ‘misto', in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagna la prosecuzione dell'attività aziendale.

Ebbene, il Tribunale di Latina – con riferimento al tema che qui interessa e, quindi, quanto alla nomina di quello che viene in sentenza definito “commissario liquidatore” nel perimetro di un “concordato in continuità” – non ha ritenuto direttamente applicabile il disposto dell'art. 114 CCII, a mente del quale, come noto, «Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione (…)».

In maggior dettaglio, la sentenza ha infatti ritenuto che «nel caso di specie, trattandosi di concordato in continuità aziendale anche ex art. 84 comma 2 CCII, non sussistono le condizioni previste dall'art. 114 CCII per la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, non avendo ragione d'essere la designazione di organi (con correlati oneri e/o spese per la procedura, tra l'altro) tipicamente chiamati a svolgere funzioni in senso lato gestorie incompatibili con il concordato in cd. “continuità aziendale”».

Di conseguenza, secondo il Tribunale di Latina, «sarà il commissario giudiziale» – la cui nomina è stata confermata in sentenza – «ad esercitare la consueta attività di vigilanza di legge e di rito anche ex art. 118 CCII».

La decisione in commento, che non riporta ulteriori approfondimenti o chiarimenti, non risulta, ad avviso di chi scrive – come meglio si dirà nel prosieguo – del tutto convincente (in particolar modo laddove la decisione dovesse essere assunta quale parametro applicabile alla generalità delle posizioni).

E ciò, in particolare, proprio alla luce del disposto di cui all'art. 114-bis c.c.i.i., di recente introduzione.

Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ed il nuovo art. 114-bis c.c.i.i.

Come noto, il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (decreto "Correttivo-ter”) è entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Con il decreto “Correttivo-ter” (che ha da poco celebrato il primo anniversario, pur tra luci ed ombre), si è registrato un intervento di non poco momento: sono infatti stati emendati – con diverso grado di incisività e penetrazione – posto che un'ampia parte della novella attiene a revisioni di natura prettamente terminologica o di mero chiarimento – ben centosessantaquattro articoli del codice.

Nel novero dello stillicidio di revisioni, modifiche ed integrazioni, è stata in tal sede innovata la disciplina della liquidazione nel concordato in continuità aziendale, con alcune rilevanti novità.

In particolare, il legislatore ha introdotto ex novo l'art. 114-bis c.c.i.i., che – sul tema in esame – detta, pur con certo ritardo, una disciplina del tutto autonoma rispetto a quella già originariamente prevista per la liquidazione degli attivi in seno ad una procedura di concordato liquidatorio.

Il legislatore delegato ha in dettaglio provveduto a fornire un chiarimento su un tema ampiamente dibattuto tra gli interpreti e, soprattutto, nella prassi ristrutturativa: in ottica di risoluzione delle questioni pendenti, ha infatti espressamente previsto la possibilità – anche nel concordato in continuità – di dar corso alla nomina di un liquidatore (o, come definito in sentenza, di un “commissario liquidatore”), così come di un comitato dei creditori.

Nel dettaglio, il primo comma dell'art. 114-bis c.c.i.i., nella sua vigente formulazione, così testualmente recita: «Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione».

Viene quindi recisamente superata la precedente aporia interpretativa – causata dalla non univocità di lettura della previgente formulazione della norma in esame – in merito alla possibilità di nomina di liquidatore e comitato dei creditori, da molti autori ritenuta inderogabilmente e rigidamente condizionata alla previsione, nella procedura concordataria, della “cessione di beni”: definizione questa, con ogni evidenza, di ardua interpretazione nel caso concreto, essendo stata omessa ogni specificazione in merito a profili qualitativi e quantitativi di tale “cessione” e senza quindi indicazione alcuna vuoi circa la perimetrazione degli assets cedibili, vuoi in punto prezzo di vendita.

Sotto altro profilo, la norma in commento esclude la necessità della nomina di un liquidatore laddove l'offerente sia già stato individuato nel piano concordatario: ed infatti, a mente del primo comma della disposizione di cui si discute, «quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza».

Un'ultima annotazione a corredo: l'art. 114-bis CCII, al terzo comma, prevede inoltre che «in caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi».

Ciò potrebbe condurre ad una limitazione dell'applicazione degli effetti cd. ‘purgativi' della vendita forzata unicamente al caso di cessione di beni per mezzo di un liquidatore di nomina giudiziale (e solo a valle dell'integrale riscossione del prezzo). Si tratta di tesi peraltro allineata (o quanto meno allineabile) alla ratio sottesa al Codice della crisi, secondo la quale, a valle dell'omologazione, l'imprenditore torna formalmente in bonis, con l'effetto per cui tutti i negozi tornano ad avere natura esclusivamente privatistica, con applicabilità delle ordinarie norme civilistiche.

Sul punto, è stata peraltro da più parti suggerita un'interpretazione correttiva, che poggia sul dato testuale dell'art. 114-bis c.c.i.i., laddove specifica «salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi». Dunque, nel caso in cui la liquidazione debba essere realizzata dopo l'omologazione della proposta di concordato e non sia ancora stato individuato un offerente, il Tribunale – con la sentenza di omologazione ed anche in assenza di espressa richiesta del debitore – potrà prevedere che alla cessione siano applicabili le disposizioni sulla vendita forzata, con ogni relativo effetto cd. ‘espiativo' (a condizione che il piano dimostri che le operazioni di liquidazione vedranno garantite efficienza e celerità, con pieno rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Tanto detto in linea generale in merito alla disciplina sottesa al caso concreto, possiamo ora muovere ad alcuni commenti in merito alla sentenza per darne una lettura sotto la lente del nuovo art. 114-bis c.c.i.i.

La decisione del Tribunale di Latina in una lettura coordinata con il nuovo art.  114-bis c.c.i.i.

Come sopra anticipato, il Tribunale di Latina ha escluso la nomina di un “commissario liquidatore”, nonché di un comitato dei creditori, ricorrendo ad una motivazione essenzialmente e squisitamente fondata sul dato letterale dell'art. 114 CCII, che espressamente (ed indubitabilmente) prevede la nomina in parola unicamente per i concordati con cessione dei beni.

Dunque, ed in altre parole, nessun organo cd. ‘liquidatorio', sul solo ed esclusivo presupposto della natura di ‘continuità aziendale diretta' del concordato in esame.

Ebbene, a sommesso avviso di chi scrive, la motivazione presta il fianco ad una critica.

Ed infatti, la sentenza omette di prendere in considerazione (od anche solo di menzionare de relato) l'art. 114-bis c.c.i.i., peraltro pacificamente applicabile al procedimento in esame in ragione di quanto previsto dall'art. 56, comma 4, del “Correttivo-ter, secondo il quale il provvedimento di riforma (salve alcune, qui non conferenti, eccezioni) trova applicazione anche alle procedure concordatarie già aperte e pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Ciò posto e come detto, l'art. 114-bis CCII dispone che, in caso di concordato in continuità aziendale con cessione di beni (e, dunque e per usare la terminologia tradizionale, un concordato cd. ‘misto'), il Tribunale possa nominare il liquidatore ed il comitato dei creditori. Dunque, un testo a prima lettura antitetico rispetto alla decisione del Tribunale di Latina.

Pur tuttavia, è necessaria una precisazione: occorre infatti domandarsi se, in una fattispecie di concordato cd. ‘misto' la nomina giudiziaria degli organi di liquidazione sia o meno obbligatoria (e, nel caso, a fronte di quali condizioni e/o presupposti).

Ebbene, il dato letterale appare sostanzialmente chiaro nel propendere per la seconda soluzione: il testo prevede infatti che «il Tribunale può nominare», non che “deve”.

Del resto, tale interpretazione trova ulteriore conforto dal raffronto con la disposizione di cui all'art. 114 CCII (come detto, in tema di concordato liquidatorio), laddove viene disposto, con littera legis significativamente difforme, che «il Tribunale nomina» il liquidatore, senza alcuna indicazione di discrezionalità nella relativa scelta.

Tale conclusione, del resto, appare del tutto coerente con l'elasticità resa necessaria dall'applicazione della norma ai singoli casi concreti.

Del resto, in caso di concordati con una limitata porzione di assets da liquidare, la nomina degli organi della liquidazione potrebbe invero produrre l'unico, od il principale, effetto di generare un ulteriore (e potenzialmente non irrilevante) onere a carico dell'imprenditore, senza alcun concreto vantaggio per il ceto creditorio; e ciò, a maggior ragione, laddove il patrimonio da liquidare abbia valore relativamente modesto ovvero il piano ed il programma di liquidazione  considerino prevalenti l'efficienza e la celerità delle attività, in luogo di un rigoroso (e procedimentalizzato) rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Ed ancora: come correttamente rilevato da alcuni commentatori, la mancata nomina del liquidatore eviterebbe l'applicazione del secondo comma dell'art. 115 c.c.i.i., secondo il quale il liquidatore medesimo – a prescindere che ci si trovi in un'ipotesi di continuità o liquidatoria – può esercitare o proseguire ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, così come ogni azione diretta al recupero dei crediti (ivi includendo, altresì, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, anche in assenza di delibera assembleare, in deroga a quanto previsto all'art. 2393 c.c.).

Ciò potrebbe condurre ad un'inibizione, più o meno consapevole, per l'imprenditore ad avviare un percorso di risanamento in continuità, proprio in conseguenza del rischio, più o meno concreto, di subire azioni, anche (e non solo) a fronte dei risultati negativi raggiunti prima dell'emersione della crisi.

In conclusione, dunque, la sentenza è, nel PQM, ex se astrattamente condivisibile (in prospettiva ed ottica di contenimento delle spese e, per l'effetto, di miglior soddisfacimento del ceto creditorio), pur a fronte di una motivazione perfettibile.

Ed infatti:

  • trattandosi di adempimento di natura discrezionale e facoltativa, senza alcun profilo di obbligatorietà, la sentenza non appare censurabile (in linea generale e senza voler scendere nel merito del caso concreto) nella parte in cui ha deciso di non nominare alcun organo di liquidazione;
  • sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe potuto integrare la motivazione, illustrando in modo approfondito le ragioni, in astratto ed in concreto, della mancata applicazione dell'art. 114-bis c.c.i.i., sempre in ottica di perseguimento della massimizzazione del soddisfacimento del ceto creditorio.

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