Protezione internazionale: revoca delle condizioni materiali di accoglienza e rifiuto di trasferimento
24 Dicembre 2025
AF e il figlio BF, minorenne all'epoca dei fatti, richiedenti protezione internazionale e ospitati in un centro di accoglienza a Milano, si sono visti revocare dalla Prefettura tutte le condizioni materiali di accoglienza a causa del reiterato rifiuto di trasferirsi, insieme, in un altro centro situato a Milano. Il trasferimento era motivato dal fatto che i due occupavano un alloggio destinato a quattro persone, mentre il rifiuto era giustificato dalla frequenza scolastica del minore nei pressi del primo centro. AF ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lombardia, deducendo che, a seguito della revoca, non era più in grado di provvedere ai bisogni vitali propri e del figlio e il giudice amministrativo ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia, interrogandosi sulla compatibilità della normativa nazionale, che consente la revoca integrale delle condizioni materiali di accoglienza in una situazione siffatta, con la direttiva 2013/33/UE. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha rilevato, innanzitutto, che AF non ha abbandonato il centro, né ha ritirato la domanda di protezione internazionale, sicché la revoca o riduzione delle condizioni materiali di accoglienza non hanno una base di giustificazione. La direttiva 2013/33/UE consente agli Stati membri di sanzionare le gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza, quali il rifiuto persistente e privo di motivo legittimo di trasferirsi in un alloggio adeguato alla situazione del richiedente, ma le autorità nazionali devono adottare una sanzione proporzionata e rispettosa, quale non è la revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza né, più in generale, la privazione della possibilità di soddisfare le esigenze più elementari, quali alloggio, vitto e vestiario, in particolare quando si tratta di persone vulnerabili come un genitore singolo con figlio minorenne. |