Discriminazione diretta e alloggi popolari in aree “in trasformazione”
29 Dicembre 2025
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato, con riferimento alla legge danese sugli alloggi pubblici, in quali condizioni una disciplina nazionale può integrare una discriminazione fondata sull'origine etnica. Nel caso specifico, la normativa danese mirava a ridurre, entro il 1° gennaio 2030, la percentuale di alloggi pubblici familiari nelle cosiddette “aree in trasformazione” – già indicate come “aree ghettizzate difficili” – caratterizzate da sfavorevoli indicatori socio‑economici e dal fatto che la percentuale di “immigrati provenienti da paesi non occidentali e dei loro discendenti” avesse superato il 50% negli ultimi cinque anni. In attuazione dei piani di sviluppo previsti dalla legge, una parte dei contratti di locazione degli alloggi pubblici familiari situati in “aree in trasformazione” era stata o avrebbe dovuto essere risolta; alcuni locatari impugnavano le risoluzioni deducendo che il criterio demografico adottato integrasse una discriminazione diretta o indiretta vietata dalla direttiva 2000/43/CE, in quanto fondata sull'origine etnica dei residenti. Investita in via pregiudiziale della causa, la Corte di giustizia UE ha ricordato che l'“origine etnica”, ai fini del diritto dell'Unione, si fonda su una pluralità di elementi (nazionalità, religione, lingua, origine culturale e tradizionale, ambiente di vita) e non può essere desunta dal solo dato della nazionalità o dal paese di nascita dell'interessato o dei genitori. Un criterio generale previsto dalla legge che ricomprenda più origini etniche non è, per ciò solo, escluso dall'ambito della discriminazione diretta se risulta inscindibilmente connesso all'origine etnica delle persone interessate; a tal fine il giudice nazionale può valorizzare anche elementi contestuali, come i lavori preparatori, nonché l'eventuale carattere offensivo o stigmatizzante di talune classificazioni utilizzate. Il giudice danese dovrà, ora, verificare se il riferimento alla percentuale di immigrati provenienti da paesi non occidentali e di loro discendenti stabilisca, in concreto, una differenza di trattamento (discriminazione diretta) fondata sull'origine etnica per gli abitanti delle aree in trasformazione, traducendosi in un rischio aggravato di risoluzione anticipata dei contratti di locazione e di perdita dell'alloggio rispetto agli abitanti di aree con analoga situazione socio‑economica, ma con una percentuale di immigrati al di sotto della soglia del 50%. Qualora non ricorrano gli estremi della discriminazione diretta, il giudice dovrà comunque valutare se la normativa produca un particolare svantaggio (discriminazione indiretta) in via di fatto, per determinati gruppi etnici, ai sensi della direttiva 2000/43/CE e salvo che sia giustificata dal perseguimento di un legittimo obiettivo di interesse generale, con mezzi appropriati e necessari e nel rispetto del principio di proporzionalità. |