Sanzioni sportive illegittime e tutela giurisdizionale: le conclusioni dell’avv. generale
30 Dicembre 2025
Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 2025 nella causa C‑424/24, FIGC e CONI, l'avvocato generale Dean Spielmann ha ritenuto che il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che non consente ai giudici di annullare le sanzioni sportive illegittime, limitandoli al solo riconoscimento di un risarcimento economico. La pronuncia prende le mosse dalle sanzioni irrogate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) a ZD e MI, rispettivamente ex presidente ed ex amministratore di una società di calcio professionistico, per la presunta partecipazione a un sistema di plusvalenze fittizie volto ad alterare la rappresentazione del risultato economico e del patrimonio del club. La Corte federale d'appello FIGC ha inflitto ai due soggetti un divieto di svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per due anni, sanzione poi estesa a livello mondiale dalla FIFA e confermata, quale giudice di ultima istanza dell'ordinamento sportivo, dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Investito dei ricorsi degli interessati, il TAR Lazio ha rilevato che, in base alla normativa interna, avrebbe dovuto dichiarare inammissibili i ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento o la sospensione di una sanzione disciplinare sportiva, potendo al massimo accordare una compensazione finanziaria, e non l'annullamento della sanzione. Pertanto, ha chiesto alla Corte di giustizia se tale assetto sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e se un divieto biennale di svolgere attività professionale nel calcio sia conforme al principio di libertà di circolazione e alle regole in materia di concorrenza. L'avvocato generale, nelle conclusioni depositate, afferma che le norme comunitarie sulla libera circolazione non ostano, di per sé, a una disciplina che consenta di comminare il divieto di svolgere attività professionale nel calcio per due anni, purché la misura sia giustificata dalla tutela dell'integrità delle competizioni sportive e fondata su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Ritiene, inoltre, che le regole sulla concorrenza non siano ostacolo a un simile sistema, non emergendo elementi tali da far supporre che sanzioni individuali nei confronti dei dirigenti di società sportive possano falsare la concorrenza o integrare un abuso di posizione dominante. Per contro, il diritto dell'Unione non consente un modello in cui l'unico controllo effettuato da «giurisdizioni» si traduca nella sola attribuzione di un indennizzo, senza potere di annullamento né possibilità di misure cautelari, dal momento che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può tradursi nella privazione, per i singoli, della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall'ordinamento dell'Unione. Tale valutazione si fonda sulla premessa (la cui verifica spetta al giudice del rinvio) che il controllo dei giudici amministrativi italiani sia l'unico scrutinio giurisdizionale rilevante sulle sanzioni disciplinari sportive; qualora, invece, uno degli organi di giustizia sportiva potesse essere qualificato esso stesso come «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione, la disciplina italiana non risulterebbe incompatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. undefined |