Valutazione di equivalenza tra C.C.N.L.: il c.d. “superminimo” non costituisce una voce fissa della retribuzione

22 Dicembre 2025

Nell’ambito delle gare pubbliche, la valutazione di equivalenza economica tra C.C.N.L. deve essere effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione, tra le quali non rientra il c.d. “superminimo” che costituisce, al contrario, una parte accessoria della stessa.

Il caso e l a tesi del ricorrente. Nell'ambito di una gara per l'affidamento di un servizio di asilo nido, un concorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore economico censurando, tra le altre, che la stazione appaltante non avesse effettuato correttamente la verifica di equivalenza del contratto collettivo applicato dall'aggiudicataria rispetto a quello indicato dal disciplinare di gara. Secondo la ricorrente i due contratti collettivi non sarebbero equivalenti, in quanto il C.C.N.L. applicato dall'aggiudicataria contemplerebbe condizioni deteriori rispetto al Contratto applicato dal disciplinare, sia per quanto riguarda gli aspetti economici che per quel che concerne i profili normativi.

Le considerazioni e le conclusioni del T.A.R. Il T.A.R. ha dichiarato fondata la censura.

A giudizio del Collegio, la valutazione di equivalenza effettuata dalla Stazione appaltante sarebbe irragionevole atteso che l'impegno a garantire un “superminimo” non è idoneo a colmare le differenze sostanziali esistenti tra i due C.C.N.L. posti a raffronto.

Sul punto il T.A.R. ha ricordato che l'art. 11 del Codice dei contratti pubblici prevede che «Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01»; se la lex specialis individua il C.C.N.L. da applicarsi, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello individuato dall'amministrazione. In tal caso, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire una dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata o, alternativamente, una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Sulla base di tali premesse, il Collegio ha rilevato che il c.d. “superminimo” non rientra tra le componenti fisse della retribuzione globale annua oggetto di valutazione di equivalenza, così come meglio individuate all'art. 4, comma 2, dell'allegato I. 1 al Codice, ossia: i) retribuzione tabellare annuale; ii) indennità di contingenza; iii) elemento distinto della retribuzione (EDR); iv) eventuali mensilità aggiuntive; v) eventuali ulteriori indennità previste.

In conclusione, la censura è stata accolta ed è stato disposto il subentro del ricorrente nel contratto.

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