Il giudice per le indagini preliminari che decide sulla richiesta di messa alla prova non è incompatibile a pronunciarsi sul giudizio abbreviato
22 Dicembre 2025
La questione A seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari la sospensione del procedimento con messa alla prova, previa riqualificazione dell'originaria imputazione (dal reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, DPR n. 309/1990 alla fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5 del citato testo unico) e, in via subordinata, che il processo venisse celebrato con rito abbreviato. Accolta la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, il Giudice ha dapprima disposto la messa alla prova e, successivamente, revocato l'ordinanza, in considerazione della volontà manifestata dall'imputato di non essere più interessato al beneficio. Nel ritenere ammissibile la successiva richiesta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, il Giudice ha formulato istanza di astensione per avere già deciso in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto. Il Presidente di sezione ha rigettato la richiesta del Giudice, ritenendo la decisione assunta nella stessa fase processuale e, comunque, senza una valutazione sul merito dell'imputazione, ad eccezione dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Pertanto, con ordinanza resa il 4 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l'imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova, previa riqualificazione giuridica del fatto. Il precedente orientamento della Corte richiamato dal Giudice a quo Dopo aver rilevato che il caso di specie non è contemplato, ex art. 34, comma 2, c.p.p., tra le cause di incompatibilità, il Giudice ha richiamato la sentenza n. 16/2022 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso (cfr. C. cost., 21 gennaio 2022, n. 16). La summenzionata pronunciata ha evidenziato come l'evocata incompatibilità c.d. orizzontale prevista ex art. 34, comma 2, c.p.p. –– oggetto, negli anni, di numerose declaratorie di incostituzionalità di tipo additivo che ne hanno, in modo significativo, ampliato la portata – abbia quale presupposto di operatività una «fonte di pregiudizio (ossia un'attività giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione» e una «sede pregiudicata» individuata nella partecipazione al giudizio ovvero ad ogni «processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito» (v. C. cost., 21 gennaio 2022, n. 16, cit.). Dunque, la preesistenza di valutazioni sulla medesima res iudicanda, attinenti al merito dell'imputazione e strumentale all'assunzione di una decisione, determina l'operatività dell'art. 34, comma 2, c.p.p. Affinché possa ritenersi sussistente l'incompatibilità, la precedente valutazione deve essere, inoltre, collocata in una fase diversa del procedimento al fine di salvaguardare «l'esigenza di continuità e di globalità»: diversamente, l'intervento di tanti giudici diversi per la medesima fase del giudizio determinerebbe «una assurda frammentazione del procedimento» (cfr. C. cost., 21 gennaio 022, n. 16, cit.) Nel caso di specie, secondo la prospettazione del Giudice a quo, l'avvenuta riqualificazione giuridica rappresenta un apprezzamento strumentale alla decisione sull'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova. All'imputato, infatti, sarebbe stato precluso l'accesso al rito di cui all'art. 464-quater c.p.p., in assenza dell'intervenuta modifica dell'originaria imputazione. Inoltre, il Giudice a quo ha sostenuto che il provvedimento di ammissione e poi di revoca della messa alla prova sarebbe stato dallo stesso adottato in una fase del procedimento diversa ovvero del tutto autonoma e separata da quella destinata alla trattazione del giudizio abbreviato. Le conclusioni della Corte La sentenza in commento (C. cost., 18 dicembre 2025, n. 190) non ha condiviso l'interpretazione del Giudice a quo, ritenendo il carattere unitario dello snodo processuale in esame, alla luce delle modifiche apportate all'art. 458, comma 2 e 458-bis c.p.p. dal d.lgs. n. 150/2022. La valutazione funzionale ad una definizione “alternativa” del giudizio è prevista – a differenza della previgente disciplina – in una apposita udienza, nella quale è, altresì, riconosciuta la facoltà all'imputato di rivedere la scelta originariamente avanzata. Secondo il giudizio espresso dalla Suprema Corte, il momento procedimentale in esame – valutativo della richiesta di accesso ad un rito alternativo, tra cui la decisione sulla messa alla prova – si manifesta come «un'articolazione strutturalmente e funzionalmente unitaria». Ciò determina l'assenza di una incompatibilità di rilievo costituzionale. Nemmeno l'avvenuta riqualificazione giuridica del fatto, funzionale all'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, assume rilievo in quanto non implica una deliberazione sul merito dell'ipotesi accusatoria. Sul punto, la Corte ha richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la diversa qualificazione non comporta una valutazione sul merito dell'imputazione ma è «limitata alla valutazione della correttezza dell'inquadramento della condotta descritta nell'imputazione nell'ambito della fattispecie astratta indicata dal pubblico ministero» (cfr. Cass. pen., sez. II, 19 novembre 2018, n. 52088).
*Fonte: DirittoeGiustizia |