La valenza probatoria del Berème medico legale nel “danno incrementativo”

22 Dicembre 2025

Il Barème rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per stabilire gli esiti di ogni singola condizione clinica menomativa accertata dal medico legale. Tuttavia, nel caso in cui la menomazione derivi da fattori causali lesivi distinti ma coevi, è legittimo chiedersi se possa mantenere la stessa valenza probatoria.

Il valore probatorio del Barème medico legale

Il barème medico-legale è uno strumento ideato per classificare un determinato riscontro clinico-strumentale di disfunzionalità anatomica o psichica, accertata dal medico legale, nel contesto di parametri predeterminati. Questi definiscono il quadro della specifica condizione menomativa in un individuo privo di patologie preesistenti concorrenti. Tale strumento ha l’unico obiettivo di stabilire, con un criterio di riproducibilità, la disfunzionalità identificata dal medico legale in seguito a una lesione specifica di un organo o apparato. Il valore probatorio dei parametri definiti dal barème, ai fini del danno risarcibile, è rilevante esclusivamente nel caso in cui si tratti di una lesione unica che genera una condizione clinico-menomativa in un soggetto integro. Tuttavia, esso non può costituire autonomamente prova sufficiente per definire sempre la presunta condizione menomativa del danneggiato in situazioni in cui intervengano ulteriori eventi lesivi contemporanei, che coinvolgano lo stesso organo o apparato. In tali circostanze, vi è il rischio che il calcolo del "maggior danno", inserito nel contesto della menomazione globale osservata, risulti sovrastimato o sottostimato rispetto ai criteri di proporzionalità e equivalenza basati sui parametri relativi alla perdita totale dell’organo o apparato coinvolto. Questa criticità applicativa diventa evidente soprattutto nei casi in cui il danno complessivo derivi da fattori lesivi distinti e concomitanti, conseguenti a eventi traumatici differenti. Questi possono agire in concorso causale materiale, determinando una condizione menomativa unica oppure generando reciproche interferenze cliniche che influenzano il risultato menomativo complessivo.

Un esempio pratico

Per comprendere meglio la portata applicativa del barème nel contesto della valutazione di un danno differenziale, riportiamo un esempio pratico. Mario, quarantenne sano e privo di patologie pregresse, a seguito di una caduta accidentale subisce una frattura del collo del femore sinistro, che richiede l’installazione di una protesi. Durante l’intervento chirurgico eseguito tre giorni dopo il trauma, per un errato posizionamento della protesi viene lesionato il nervo femorale. Questa complicanza iatrogena comporta una grave compromissione motoria dell’arto inferiore e un risultato funzionale insufficiente della protesizzazione. Ciò avviene sia per l’impossibilità di intraprendere una riabilitazione adeguata sia per la compromissione nella flessione dell’anca causata dal deficit della muscolatura ileopsoas e quadricipite femorale. Una volta raggiunta la stabilizzazione clinica, il danno invalidante risultante è valutato complessivamente al 25%, considerando anche i disturbi sensitivi localizzati alla gamba sinistra. Questo valore è determinato rispetto ai parametri tabellari applicabili alla perdita dell’arto inferiore o della funzionalità deambulatoria. Il punto critico emerge nel processo di valutazione medico-legale successivo: quale sarebbe stato il "maggior danno" derivante dalla complicanza iatrogena della lesione del nervo femorale?

Veniamo al punto

Questo aspetto si inserisce nel momento in cui la lesione iniziale, ovvero la frattura del collo femorale, era ancora nella fase di riparazione e non pienamente stabilizzata. La procedura valutativa delineata dalla giurisprudenza tramite il "decalogo" della Cassazione risulta inapplicabile in questo caso, poiché manca il presupposto principale: l'individuazione di una condizione menomativa preesistente rispetto agli eventi lesivi intervenuti, in un soggetto precedentemente sano e integro. Tale presupposto consentirebbe di definire un danno differenziale. Affermare quindi che Mario avrebbe vissuto con un'invalidità permanente non inferiore al 15% dopo la protesizzazione, basandosi sui parametri tabellari indicati nelle Linee Guida prevalenti, non può avere valore probatorio oggettivo. Una tale affermazione manca di correlazione clinico-strumentale autonoma rispetto al possibile risultato emendativo che si sarebbe verificato senza la sopraggiunta lesione del nervo femorale.

È dunque evidente come prospettare un danno incrementale variabile tra il 15% (ipotetica preesistenza) e il 25% (danno complessivo alla funzione deambulatoria), ignorando i reali fattori causali che hanno concretamente determinato il danno, risulti chiaramente squilibrato e, nel caso in esame, a svantaggio del danneggiato. Ciò che è certo è che il Sig. Mario avrebbe comunque dovuto convivere con una protesi; tuttavia, non esistono prove cliniche concrete che permettano di stabilire il livello effettivo di recupero della funzionalità deambulatoria. Di conseguenza, risulta del tutto arbitrario ipotizzare una presunta preesistenza del danno su basi esclusivamente teoriche. Al contrario, esistono elementi clinici oggettivi e tangibili che, nel contesto specifico e ai fini della determinazione del danno risarcibile, evidenziano la prevalente influenza causale della sopravvenuta lesione iatrogena del nervo femorale. Tale lesione appare determinante nella compromissione globale della funzionalità, sia in relazione al mancato beneficio della terapia protesica sia alla riduzione autonoma della capacità motoria dell'intero arto inferiore. Da ciò ne deriva che, in situazioni simili, l'unico metodo di valutazione che possa rispettare criteri logico-probatori tecnici, senza incorrere in disparità, è quello basato sul nesso di causalità materiale. Questo approccio consente una suddivisione del danno fondata sull'effettiva rilevanza causale delle lesioni nel determinare la complessiva invalidità residua.

Nel caso concreto appare evidente che il danneggiamento della funzionalità deambulatoria complessiva del soggetto sia riconducibile principalmente alle conseguenze dirette e indirette derivanti dalla lesione del nervo femorale. Tale lesione rappresenta il maggiore fattore negativo rispetto alla qualità della vita del danneggiato e al suo dinamismo personale e relazionale

Una stima  tecnica con approccio fondato sulla suddivisione causale consentirebbe ragionevolmente di attribuire almeno i due terzi del danno complessivo – considerando sia la componente disfunzionale che quella soggettiva ed esistenziale, compresa la correlata sofferenza menomativa – all'intervenuta lesione iatrogena.

In conclusione

Se da un lato è vero che le regole tecniche devono trovare corretta applicazione in ambito giuridico-risarcitorio, dall’altro è altrettanto vero che i principi giuridici non possono entrare in conflitto con le logiche scientifiche delle valutazioni medico-legali. Queste ultime devono necessariamente fondarsi su rilievi clinico-lesivi oggettivi e quantificabili, nonché sulle conseguenti menomazioni accertabili.

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