Assegno divorzile e TFR
22 Dicembre 2025
Il caso riguarda un ex sottufficiale dell'Arma, titolare di pensione netta di circa 1.900 euro mensili, obbligato a versare all'ex moglie un assegno divorzile rideterminato in appello in 200 euro, con funzione meramente assistenziale e integrativa. Oltre all'assegno periodico, i giudici di merito avevano riconosciuto alla donna il 40% del TFS maturato per gli anni coincidenti con il matrimonio, ex art. 12‑bis. L'uomo ricorreva in Cassazione sostenendo che la quota di TFR dovesse essere limitata ai soli casi in cui l'assegno svolga funzione compensativo‑perequativa, a fronte di sacrifici professionali e contributi alla formazione del patrimonio comune, e non quando l'assegno risponde a sole esigenze assistenziali. La Cassazione respinge il ricorso e riafferma l'impostazione delle Sezioni Unite n. 18287/2018: l'assegno di divorzio ha natura composita (assistenziale, compensativa e perequativa) e il suo riconoscimento si fonda sull'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e sull'impossibilità oggettiva di procurarseli, alla luce dei criteri dell'art. 5, comma 6, l. div. Nel caso concreto, è confermata la funzione assistenziale dell'assegno, in presenza di un marcato squilibrio reddituale e di redditi della donna modesti e instabili, senza prova di un'occupazione stabile e pienamente remunerativa. Quanto al TFR, la Corte esclude qualsiasi lettura selettiva dell'art. 12‑bis: il diritto alla quota del 40% è ancorato a tre soli presupposti – passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, mancato passaggio a nuove nozze del richiedente, titolarità dell'assegno ex art. 5 – senza che il giudice possa introdurre un quarto requisito collegato alla “funzione” concreta dell'assegno (assistenziale vs compensativa). La quota di TFR è così letta come misura di partecipazione, seppure differita, alle fortune economiche maturate durante il matrimonio, espressione della solidarietà post‑coniugale e della natura retributiva differita dell'indennità. Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure e la conferma del diritto dell'ex moglie alla quota del 40% del trattamento di fine servizio. |