Giudice sanzionato per i post su Facebook: è violata la sua libertà di espressione?
22 Dicembre 2025
Il giudice, all'epoca dei fatti in servizio, era noto per l'impegno nel dibattito pubblico su democrazia, Stato di diritto e funzionamento della giustizia e aveva circa 50.000 contatti sul social network Facebook. Il primo messaggio, del 9 gennaio 2019, era stato pubblicato nel contesto del decreto presidenziale del 28 dicembre 2018 che prorogava il mandato del Capo di Stato Maggiore dell'esercito e, con tale post, il giudice richiamava il rischio per la democrazia costituzionale derivante da un eventuale controllo politico delle istituzioni. Il secondo messaggio, del 10 gennaio 2019, conteneva un link a un'intervista di un pubblico ministero sulle modalità di gestione dei procedimenti penali e sulle difficoltà operative delle procure, accompagnato dal commento: «Ecco un pubblico ministero con un po' di sangue nelle vene» (espressione rumena “sânge în instalație”). Nel maggio 2019 il Consiglio Superiore della Magistratura rumeno (CSM) aveva irrogato al giudice una sanzione disciplinare pari a una decurtazione del 5% dello stipendio per due mesi, ritenendo che, con i suoi post, avesse leso l'onore e l'immagine della magistratura e violato il dovere di riserbo derivante dal proprio ruolo. La decisione era stata confermata dall'Alta Corte rumena. L'interpellata Corte EDU ha qualificato la sanzione disciplinare come ingerenza nella libertà di espressione, rilevando che essa era tutelata anche dalla normativa nazionale e, in particolare, dagli artt. 99 lett. a) e 100 lett. b) della legge nazionale n. 303/2004 sullo statuto di giudici e PM. Nell'effettuare il necessario bilanciamento, la Corte ha richiamato il dovere di riserbo dei magistrati come valore collegato all'esigenza di preservare la fiducia del pubblico nella giustizia, ma ha ribadito che giudici e PM beneficiano della stessa protezione della libertà di espressione di tutti gli altri cittadini. Nel caso specifico la Corte ha evidenziato come i due post di inserissero nel contesto di un acceso dibattito pubblico di indubbio interesse per la collettività, ma non fossero riscontrabili né l'intento di incitare alla violenza o alla mobilitazione di piazza (nel primo post), né l'uso di un linguaggio eccessivo o offensivo nell'espressione colloquiale “sânge în instalație” (nel secondo), così da rendere necessario un intervento disciplinare. Inoltre, la Corte pur riconoscendo che un linguaggio poco chiaro o ambiguo sui social network può essere problematico, riscontra come, nel caso di specie, non siano venuti in luce elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialità della giustizia o per la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario. Alla luce dell'evidente interesse pubblico delle questioni su cui vertevano i post pubblicati, delle modalità con cui queste erano effettuate e della mancata dimostrazione di qualsiasi compromissione del corretto funzionamento della giustizia, deve riconoscersi la violazione dell'art. 10 CEDU a danno del giudice e la Corte condanna della Romania al pagamento di 9.705,44 euro per spese e costi in favore del ricorrente. |