Nulla la notifica eseguita sul luogo di lavoro fuori dal comune di residenza anagrafica del destinatario
23 Dicembre 2025
La Suprema Corte ha esaminato un giudizio relativo ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo di proprietà di un condomino in cui quest'ultimo, rimasto contumace in primo grado, aveva proposto impugnazione tardiva, respinta dai giudici di secondo grado, contro la sentenza che lo aveva condannato al risarcimento dei danni, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo. In sede di legittimità i giudici hanno evidenziato che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata ritenuta correttamente eseguita dal giudice d'appello (non a mani proprie), ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., presso il luogo di lavoro, differente tanto dal luogo di residenza ritenuto in sentenza, quanto dal luogo di residenza emergente dal certificato storico allegato all'appello. Orbene, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 7041/2020; Cass. 25489/2017; Cass. n. 2968/2016 e, prima ancora da Cass. n. 2266/2010, Cass. n. 15755/2004, Cass. n. 5212/1986). D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio (Cass. n. 2968/2016). In sostanza, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. n. 11077/2002). Nel caso esaminato, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto la notificazione, scelto il criterio della residenza e non andata a buon fine quella presso l'abitazione, era stata ritenuta dal giudice di merito correttamente eseguita presso il luogo di lavoro ancorché in violazione dell'art. 139, comma 2, c.p.c., perché sito in comune diverso da quello ritenuto in sentenza. Ciò, peraltro, senza confrontarsi con l'appello deducente la residenza in V e con la documentazione a esso allegata a supporto (il certificato storico di residenza). |