(Non) “C’è tempo”: l’estintore Europeo e i frutti dell’Ottobrata sulla “Terra dei fuochi”

29 Dicembre 2025

Dedicato al duetto Corsini-Vallo, a “CAMMINO”, a “La grande bellezza” del Teatro Greco di Siracusa. A chi dorme protetto dal calore eterno.

La Corte EDU, Sezione Prima, con sentenza del 30 gennaio 2025, ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'obbligo positivo di protezione – sub artt. 2 e 8 CEDU – nei confronti dei ricorrenti che vivono in aree della Regione Campania colpite dall'inquinamento – sistematico – dovuto a sversamento illegale, interramento e/o abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, spesso accompagnati dal relativo incenerimento.

Il contesto: “Malinconoia” e la sua delimitazione conventionally correct

È fin troppo banale osservare che, per risolvere un problema, primissimo step sia quello di individuarlo e definirlo, compresi i parametri. Possibilmente esatti.

Nel caso della c.d. “Terra dei fuochi”, espressione comparsa per la prima volta in una relazione del 2003 redatta dalla nota associazione “Legambiente onlus”, i parametri sono stati anche di tipo geografico. E infatti, a partire dalla direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013, si iniziarono a identificare i Comuni delle province di Napoli e Caserta interessati da questo fenomeno; mappatura destinata (inesorabilmente) ad ampliarsi, considerato il diametro dell'inquinamento ambientale effettivo.

Risale al 27 luglio 1995 la prima Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo di gestione dei rifiuti e le attività illecite connesse; essa segnalò che il fenomeno era noto alle Autorità già dal 1988 ma nessun piano di sorveglianza o bonifica era stato messo in atto.

La Commissione constatò, altresì, che dal rapporto di screening sanitario compiuto sotto la supervisione dell'ASL di Napoli 4 esitò l'aumento dei tassi di mortalità per cancro – nei trentacinque Comuni rientranti nella sua competenza – pari al 100%.

Tre anni dopo, la seconda Commissione evidenziò la carenza della legislazione penale in materia ambientale, caratterizzata dalla previsione di mere contravvenzioni, come tali (essendo “reati minori”) inidonei a spiegare un effetto repressivo reale.

Ciò si traduceva nella mancanza di indagini efficaci e, ove si riusciva a prevenire il rischio – assolutamente frequente – della prescrizione, nella impossibilità di ottenere condanne a pene (per di più) proporzionate.

E se si considera che la vittoria si conquista solo quando ogni parte del team fa (vero) gioco di squadra, la prima constatazione che fece la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (operativa sul campo sin dai primi anni '90) fu la seguente: pur compulsate le Autorità competenti per la bonifica, esse risposero che nulla era stato fatto, perché non sapevano dove smaltire tali rifiuti in Italia.

Comprensibilissimo è il sentimento di desolazione.

E come correttamente si confà al terreno della responsabilità medica, il match probatorio fu condotto sul piano della causalità.

Uno studio pubblicato nel settembre 2004 su “The Lancet Oncology” rivelò l'esistenza di un legame causale: la presenza di discariche illegali, a causa dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, era trasmodata nella elevata mortalità per cancro.

Sennonché, a partire dal 2005, l'eco giunse Oltralpe e il 22 marzo 2005 la Commissione delle Comunità Europee “citò” l'Italia innanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 del TCE, proprio per l'esistenza di un numero elevato di discariche illegali e non controllate, in aperta violazione delle relative direttive.

Il 13 giugno successivo la Giunta Regionale della Campania approvò un primo piano regionale di bonifica e il 3 aprile 2006 nacque il Decreto Legislativo n. 152, il cui articolo 239 attribuiva alle Regioni – eccezion fatta per i siti di interesse nazionale – la responsabilità per le operazioni di bonifica nelle aree contaminate.

Il 26 aprile 2007 intervenne la prima condanna da parte della Corte UE all'Italia, proprio per non aver adottato tutte le misure necessarie al recupero e allo smaltimento dei rifiuti in modo non pregiudizievole per l'ambiente e – di riflesso – per la salute umana.

Seguì quella del 4 marzo 2010, con cui la Corte di Giustizia dichiarò l'esistenza in Italia di un «deficit strutturale in termini di impianti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in Campania», aggiungendo che la mancanza di «una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento» non potesse considerarsi forza maggiore, attesa la inesistenza di fattori anormali e imprevedibili, non evitabili grazie all'esercizio di «tutta la dovuta diligenza».

Benché il fenomeno apparisse di gravità sempre maggiore – al punto che la quinta Commissione parlamentare lo definì di impatto storico «paragonabile solo alla diffusione della peste nel XVII secolo» – e fosse noto sin dagli anni '80 che la matrice era (soprattutto) l'organizzazione di gruppi criminali, il «massacro ambientale» continuò, con inevitabili e nefaste ridondanze sulla catena alimentare.

È buffo, amaramente buffo, ma l'esperienza insegna che tanto più gravi sono errore e violazioni ciclicamente commessi, quanto più grave, conclamata ed estesa è la loro perduranza.  

Infatti, gli inadempimenti dello Stato Italiano persistevano, aumentavano e degradavano nel mancato rispetto delle sentenze europee.

Nel frattempo, in un bailamme decisamente sbilanciato tra tiepidi rimedi – come il “Progetto QR Code” che consentiva ai consumatori di conoscere, scansionandolo, gli esiti delle analisi sugli alimenti delle aziende aderenti al Progetto – e nuove condanne – come quella del 16 luglio 2015, con cui la Corte UE si rese conto, oltre al resto, che molti siti di smaltimento in quasi tutte le regioni italiane (dunque, non solo in Campania) non risultavano ancora a norma, si giunse a un accordo. Quello siglato nel giugno 2016 tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Procura di Napoli Nord, avente a oggetto la loro collaborazione per la ricerca.

Al nesso di causalità si è già accennato ed è questa l'anima del caso odierno, l'entità spaventosa del problema avendo determinato uno spaventoso aumento della mortalità e della morbilità.   

Anche perché il “non” dominava indisturbato e le aree interessate risultavano caratterizzate da una «supervisione inadeguata del territorio da parte delle forze dell'ordine, che favoriva un senso generalizzato di impunità».

Furono elaborate diverse e davvero brillanti idee, come l'istituzione di centri operativi che prevedevano l'“interforce” tra squadre di vigili del fuoco istituite ad hoc, personale dell'esercito, della SMA Campania e cittadini privati. Attraverso tale composita “catena di montaggio”, tutto sarebbe poi transitato su una piattaforma informatica a sua volta generatrice dell'alert da trasmettere via mail ai Comuni competenti, che erano tenuti – con l'eventuale ausilio dell'Organo di polizia – alla rimozione dei rifiuti.

Tuttavia, la catena che un anno dopo fu registrata era quella di «negligenze, omissioni e silenzi», in uno al fatto che le autorità erano «tragicamente impreparate» a bloccarla.

La loro «totale mancanza di preparazione» ad affrontare l'attività inquinante «criminale» e «sistematica» aveva provocato un «disastro ambientale completo».

Disastro che si presentava più complesso di quanto accaduto a Taranto, a causa del tipo, della dimensione, della varietà di sostanze inquinanti, delle diverse modalità di diffusione delle stesse – al punto da aver colpito aria, suolo e acqua – della localizzazione dei siti e, di conseguenza, della difficoltà di individuazione esaustiva della popolazione a rischio.

Ciò fu l'esito della valutazione compiuta dalla Commissione del Senato che aveva segnalato non solo il ritardo nel prendere atto della gravità di quanto accaduto e che ancora risultava decisamente in progress ma anche – e proprio per questo – la necessità di un lavoro congiunto tra i vari attori istituzionali.

E che fosse in progress emergeva nitidamente dai risultati dei test e dalle indagini, che segnalavano la costante gravità del problema; un problema «che sembrava non finire mai».

Un problema di sempre più difficile soluzione, atteso che quello dei rifiuti era sì collegato principalmente alle associazioni malavitose, ma non solo.

Sicché, la varietà, la frammentarietà e la incompletezza delle cause avrebbe esatto una combinazione di competenze tecniche, scientifiche, amministrative e giuridiche.

Sotto quest'ultimo aspetto, l'adozione della decretazione d'urgenza del 2013 e del 2014 aveva incluso un focus dedicato al fenomeno, segno dunque di una mobilitazione ritenuta apprezzabile.

Degno di elogio era risultato l'operato di denuncia e sensibilizzazione compiuto dalle ONG e dalle associazioni ambientaliste.

Quelle che in gergo giuridico vengono definite “parti terze” ma che parti, tuttavia, nell'odierno procedimento non sono state riconosciute.

Le opinioni dissenzienti sul punto vadano (solo al momento) sottaciute.

Sennonché, la rapidità di calviniana memoria non era che una chimera, la “insostenibile pesantezza” del ritardo, inefficienza e inefficacia delle azioni palesandosi in tutta la loro dirompenza.

E come spesso accade – nell'Italia in cui il diritto penale si erge a panacea di tutti i mali – ci si avvide ben presto che l'introduzione del reato di incenerimento illecito di rifiuti si era rivelato meno utile di quanto previsto.

Tuttavia, a parere della Commissione, la predetta inefficacia era frutto del modo in cui la disposizione era stata formulata (sic!) e aveva preso atto della difficoltà di individuazione dei responsabili degli atti incendiari, pari al 95% dei casi.

Al 19 novembre 2018 risale poi il “Protocollo d'intesa per l'attuazione sperimentale del Piano d'Azione contro l'incenerimento dei rifiuti” tra la Regione Campania e i diversi dicasteri del Governo. Esso ribadiva la competenza della Regione per lo svolgimento dell'attività di bonifica quando i singoli Comuni non avevano i mezzi per farlo e prevedeva il potenziamento dell'attività di monitoraggio tramite telecamere, droni e altri dispositivi.

A ciò si univano le campagne di sensibilizzazione lanciate dal Ministero dell'Ambiente e volte a far comprendere alla popolazione cosa fare per prevenire gli incendi dei rifiuti.

Al 31 dicembre successivo risale invece il rapporto del Direttore Generale della Direzione Sanitaria della Regione Campania, in base al quale notevoli erano stati i progressi nel potenziamento degli screening oncologici nella Regione.

Nel frattempo però – era il 22 marzo 2019 – il Consiglio Regionale della Campania aveva indicato che le attività di bonifica concluse erano pari al 3% dei siti.

Saltando tutto il resto – benché sia davvero tutto importante in questa importante sentenza con cui si dà atto della importante basicità di quanto si sarebbe dovuto fare e pur non è stato fatto – si perviene al quadro giuridico rilevante in materia.

E si dice che risale all'11 febbraio 2022 la legge con cui la tutela ambientale è stata inclusa tra i valori fondamentali che ispirano l'esercizio delle funzioni pubbliche e limitano l'attività privata: l'occhio va dritto agli artt. 9 e 41 Cost., laddove si dispone – rispettivamente – che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e che l'iniziativa economica privata non può svolgersi (…) in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Perché evidenziare l'ovvietà?

Perché «così è, se vi pare». Bisogna ammetterlo, per onestà.

Si fa poi una rassegna che comprende il decreto Ronchi del 1997 e quello che è seguito alla sua abrogazione, il T.U. n. 152 del 2006 il cui art. 192 prevede che la responsabilità della bonifica dei terreni spetta ai soggetti che hanno proceduto allo scarico dei rifiuti in uno ai proprietari di terreni e, in mancanza, ai sindaci.

La rassegna si sposta sul versante giurisprudenziale e si citano sia sentenze civili – con cui era stato riconosciuto il risarcimento danni ai titolari di aziende agricole e zootecniche le cui attività erano state compromesse dall'inquinamento – sia sentenze emesse dai TAR con cui (in buona sostanza) si imponeva al Ministero dell'Ambiente solo un obbligo di risposta ai reclami presentati in merito a presunti danni ambientali o minacce degli stessi, non già l'obbligo di azioni di precauzione, prevenzione o ripristino.

Sono state incluse, ovviamente, anche sentenze penali, come quella emessa dal Tribunale di Nola il 14 novembre 2008 nel caso Pellini e altri per il reato di discarica abusiva. A favore delle pp.oo., costituite parti civili (incluso anche e proprio Mario Cannavacciuolo), era stato disposto il pagamento di una provvisionale (pari a € 50.000,00 a testa); sennonché, quattro anni dopo, pur ottenuta la conferma in grado d'appello a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte d'Appello di Napoli – Sez. IV dichiarò non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

In altro caso, anch'esso denominato Pellini e altri, nato dall'indagine avviata nel 2006 per la gestione e lo smaltimento illeciti di circa un milione di tonnellate di rifiuti pericolosi e non, si segnala l'intervento salvifico della Corte d'Appello napoletana che, contrariamente al Giudice di primo grado, ha ritenuto si fosse consumato realmente un disastro. E ciò all'esito di un'attenta valutazione del quadro probatorio comprensivo tanto della perizia (che aveva registrato la contaminazione del suolo e delle acque) quanto di registrazioni video compiute dalla polizia forestale, grazie alle quali si era appurato il cambiamento del colore dell'acqua a seguito dello scarico di notevoli quantità di rifiuti pericolosi. Da qui, la Corte aveva constatato la natura «straordinariamente grave» del danno ambientale, rimettendo le parti al Giudice civile per la quantificazione del danno.

I nostalgici di Erin Brockovich sorriderebbero mestamente…

Ne seguivano di ulteriori, compresa quella con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; tuttavia, cosa accadde poi è rimasto dato totalmente oscuro alla Corte Europea.

Si citi, infine, quella emessa nel caso Armenino e altri, nata dall'indagine avviata nel 2002 in ordine alla infiltrazione della camorra nella gestione e smaltimento di rifiuti nel Comune di Marcianise. La Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna di alcuni imputati per associazione finalizzata al traffico di rifiuti e rideterminata la pena a carico di uno di essi pari a diciannove anni di reclusione ed € 4.800,00 di multa.

Quanto poi al diritto UE, entra in gioco la direttiva 2006/12/CE, di cui si riporta il preambolo.

A un iniziale uso (discutibile) del condizionale, segue un più rassicurante impiego dell'indicativo.

Per esempio, al punto 2 si legge: L'obiettivo essenziale di tutte le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti dovrebbe essere la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi causati dalla raccolta, dal trasporto, dal trattamento, dallo stoccaggio e dal deposito dei rifiuti.

E ancora al punto 6: Per conseguire un elevato livello di tutela ambientale, gli Stati membri dovrebbero, oltre ad adottare misure responsabili per garantire lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, adottare misure per limitare la produzione di rifiuti, così com'è limitativo sottolineare – al punto 8 – l'importanza che l'UE diventi autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e (di più) l'auspicabilità che gli Stati membri singolarmente mirino a tale autosufficienza, congiuntamente alla mera opportunità che negli Stati membri siano elaborati piani di gestione dei rifiuti.

La formula migliora all'art. 7, ove si dispone che le autorità competenti sono tenute a elaborare quanto prima possibile uno o più piani di gestione dei rifiuti che comprendano, oltre al resto, l'adozione di misure idonee a favorire la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

Altrimenti detta raccolta differenziata, in ensemble con l'adozione – anch'essa… indicativa (sub art. 5) di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, tenendo conto della migliore tecnologia disponibile (…), rete che deve consentire lo smaltimento di rifiuti in uno degli impianti idonei più vicini (…).

Declinazione corretta del principio di sussidiarietà e tanti bei propositi (pur normativamente imposti) cui però non è affatto seguita l'agognata conformità.

Ed è stato lo stesso Governo italiano ad ammetterlo, quando la Commissione Europea aveva adito la Corte per nuovo inadempimento: l'esistenza di discariche abusive risultava nel 2007 pari ad almeno 700 unità (diconsi settecento//00 e si badi che questo è solo uno dei prezzi pagati dai cittadini in modo decisamente unfair, lo si anticipi già).

Ché, poi, chi scrive sa che questo arresto è ormai noto alla pluralità, ma è nel festīna lenta – arricchito di campana e siracusana grecità – che dimora la sua volontà: quella di assaporarne l'autentica e densissima semplicità.

Sì perché, man mano che si sfogliano le pagine di questa lunga e brutta storia, si resta sbigottiti con la stessa ingenuità di Alice che, pur nata nel Bel Paese dove know-how – giuridico e scientifico abbondan di certo – osserva ed esclama: Assurdità!

Anche perché il buon Roberto poetò – udito anche dal cuore delle nonnine centenarie – che la Costituzione italiana è come la Vita: proprio bella.

E questo si deve al fatto che, nel suo nucleo duro, sia tutta un “sì”!

Eppure, la miccia della “Terra dei fuochi” era rimasta accesa, perché nessuna protezione era stata mai realmente, prontamente ed efficacemente adottata.

Se si rivolge l'attenzione al paragrafo 68 è il “nona farla da padrone: l'Italia fu condannata (ancora una volta) a Bruxelles perché «non aveva adottato tutte le misure necessarie per garantire che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare procedimenti o metodi che potessero arrecare danno all'ambiente, e non aveva vietato l'abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

Interrogativi, assenza di risposte e – ancor peggio – di rimedi, preoccupazioni e una certa “malinconoia” in azione: la strategia delineata aveva portato all'eliminazione di quasi il 20% dei rifiuti storici. È (stata) un'amara soddisfazione.

Anche perché il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva dichiarato: «Il diritto alla vita è un diritto che non dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo».

Il condizionale, a quanto pare, resta indisturbato.

E lo si confessi: in questo caso, più che mai, ci si accorge che il diritto sta alla coscienza dell'essere umano come una melodia alle orecchie. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Banale, si obietti pure, ma – spesso – è solo (si spera ancora) con l'europea scure che le azioni concrete non restan congetture.

Bellissimo quanto era stato già siglato nel caso Portillo Càceres contro Paraguay del 2019, con cui si constatava la presa d'atto, a livello internazionale, di «un legame innegabile tra la protezione dell'ambiente e la realizzazione dei diritti umani», tant'è che «il degrado ambientale può influire negativamente sull'effettivo godimento del diritto alla vita».

Ergo: degrado ambientale = violazione del diritto alla vita.

Fondamentale è poi la comunicazione: l'art. 5, § 1, c), della Convenzione di Aarhus richiede a ciascuna Parte di garantire che in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare tutte le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia.

Lapalissiano. Sembrerebbe. Il condizionale è d'obbligo.

Quanto al principio di precauzione, non è la mancanza di certezza dei dati scientifici e tecnici a poter giustificare il ritardo statale nell'adozione di misure efficaci e proporzionate per prevenire un rischio di danno grave e irreversibile all'ambiente. Ciò è quanto sancisce l'art. 191 TFUE cui si aggiunge il diritto vivente della stessa matrice: quando vi è incertezza quanto all'esistenza o all'entità di rischi per la salute umana, le istituzioni possono adottare misure di protezione senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi diventino pienamente manifeste.

Ci si chiede se al posto della possibilità debba subentrare un vero e proprio dovere, anche perché delle due l'una: se si avverte il (fondato) sentore, l'azione immediata diventa l'unico strumento perché sia effettivamente… efficace (e risolutiva) la protezione.

Proprio l'idea del dovere (e non della mera possibilità), a fronte della esistenza di «indizi plausibili che un'attività potrebbe causare danni gravi e irreversibili all'ambiente», ha portato la Corte interamericana a condannare il Perù – con sentenza del 27 novembre 2023 – per la incapacità dimostrata dalle proprie autorità statali di proteggere gli abitanti di La Oroya, che erano stati esposti all'inquinamento tossico di un complesso metallurgico.

A parere del Governo, che ha valorizzato l'arresto siglato nel caso Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (ric. n. 35972/1997), la violazione degli artt. 8, 9 e 10 CEDU può essere invocata solo dai membri di un'associazione e non dall'associazione in quanto tale. Nel caso di specie, le associazioni non erano legittimate per ragioni sostanziali – non avevano dimostrato di aver subito un danno diretto – e non avevano agito in rappresentanza dei singoli membri, in mancanza di relativa procura.

Da ritenersi superato, a parere invece delle associazioni che, data la natura strutturale e la gravità del fenomeno – sulla scia della Grande Camera Valentin Câmpeanu c. Romania del 2014 – possono considerarsi legittimate, fugando il rischio (ovviamente) di un'actio popularis. Esse, infatti, avevano costantemente e pubblicamente denunciato l'inquinamento e l'incapacità delle autorità statali di fronteggiarlo e si erano costituite parti civili in numerosi procedimenti penali.

Innegabile ne era la funzione di “watchdog” – espressione notoriamente impiegata a proposito del giornalismo di inchiesta – soprattutto per dar voce alle persone colpite dall'inquinamento ambientale potenzialmente… afone.

Orbene, secondo la Corte EDU, natura del diritto convenzionale e modo in cui è stato invocato dalle associazioni ricorrenti sono i criteri da impiegare per capire se le associazioni siano vittime ai sensi dell'art. 34 CEDU

Quanto all'art. 2, la vita e la salute sono beni fisiologicamente legati alla dimensione fisica dell'essere umano, quindi la relativa violazione non può essere invocata da una persona giuridica.

Per la stessa ragione, un'associazione non è in linea di principio in grado di abbinare argomentazioni concernenti la salute alla violazione dell'art. 8.

Pertanto, data la sovrapponibilità dei due articoli così citati e invocati proprio in ragione del danno alla salute provocato da una massiccia esposizione a un massiccio inquinamento ambientale, le associazioni non possono intendersi come “direttamente colpite” dalle censurate violazioni.

Le associazioni hanno denunciato la mancata comunicazione, d'ufficio, di informazioni – non già tout-court, ciò che le associazioni in altri casi sono state legittimate a invocare – ma sui rischi per la salute dei loro membri; omissione constatata in diversi casi relativi ad attività pericolose in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza del relativo obbligo positivo come parte integrante delle misure preventive sub specie sostanziale degli artt. 2 e 8.

Ci si chiede perché non anche sotto il profilo procedurale.

E tale doglianza era strettamente correlata alle scelte che i propri membri residenti in prossimità di aree inquinate avrebbero compiuto di conseguenza. Se solo fossero stati informati (e tempestivamente), per l'appunto.

Dopo averne valorizzato il contributo in termini di denuncia delle pratiche di smaltimento illegale di rifiuti – “in sé” della perciò detta “Terra dei fuochi” – e dunque di sensibilizzazione, la Corte ne ha escluso lo status di vittima, non avendo potuto dimostrare di essere state materialmente colpite da violazioni impattanti (solo) sui diritti individuali dei propri soci. Di conseguenza, ha dichiarato tali ricorsi inammissibili ratione personae.

E ciò anche alla luce del fatto che un certo numero di persone fisiche, residenti nei Comuni interessati, avevano presentato ricorsi a proprio nome; né era stato dimostrato che taluni di loro fossero realmente vulnerabili sì da non poter procedere autonomamente.

Inoltre, nel caso Grande Camera Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, alle associazioni era stata sì riconosciuta la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 34 CEDU ma in una situazione diversa da quella involgente la “Terra dei fuochi”: il cambiamento climatico «come preoccupazione comune dell'umanità» e la «necessità di promuovere la condivisione degli oneri intergenerazionali in tale specifico contesto».

Venendo ai singoli ricorsi, il Governo ha ritenuto non sufficientemente provato il nesso di causalità tra le violazioni invocate e il danno asseritamente patito dai ricorrenti.

Ha inoltre escluso l'invocabilità dell'art. 8, sempre tenuto conto che la norma non garantisce la protezione dell'ambiente – puramente e semplicemente – ma richiede che il danno ambientale abbia impattato sulla vita privata o familiare di una persona.

Riguardo al nesso causale tra l'esposizione a siti contaminati e la insorgenza di malattie tumorali, il Governo ha sostenuto che nel caso di malattie multifattoriali non si può escludere l'influenza decisiva di altri fattori di rischio, giungendo quindi a ritenerlo insussistente.

Bizzarra argomentazione sol che si rifletta sulla dizione letterale dell'art. 41, cc. 1 e 2, c.p.: Il concorso di cause  preesistenti  o  simultanee  o  sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione  del  colpevole,  non esclude il  rapporto  di  causalità  fra  l'azione  od  omissione  e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

La ratio è ovvia: le cause precedenti, proprio perché tali, sono note, devono esserlo e dunque non esimono il soggetto dall'agire di conseguenza… di conseguenza, il nesso di causalità non è escluso, ritenendosi insussistente solo laddove la causa sopravvenuta sia stata appunto sufficiente, ex se considerata, a generare l'evento dannoso.

Detto con maggiore impegno esplicativo – e perennemente grati alla miglior manualistica – «In forza dell'art. 41, comma 2° e del suo chiaro intento delimitativo, un nesso causale penalmente rilevante dovrebbe (…) essere escluso in tutti i casi nei quali l'evento lesivo – ancorché legato da un nesso condizionalistico alla condotta tipica – non sia inquadrabile in una successione normale di accadimenti» (G. Firitto penale, Parte generale, Quarta Ed., Bologna, 2004, p. 223).

Alcuni dei ricorrenti, inoltre, non “godevano” dello status di vittima, poiché né loro né i loro familiari – in nome dei quali avevano agito – risultavano residenti in comuni compresi nell'area interessata.

Altri ricorrenti hanno poi sostenuto che lo status di vittima andasse riconosciuto non solo a coloro che avevano contratto una malattia ma anche a chi fosse riuscito a dimostrare l'aumento concreto del rischio (di egual natura) di contrarla, trattandosi evidentemente di un peggioramento della qualità della vita. Ciò anche considerando che la contaminazione del suolo incideva pure sull'acqua, con inevitabile effetto domino in termini di estensione ed espansione.

Il Sig. Cannavacciuolo, per esempio, era risultato contaminato da diossina già nel 2007, documentazione alla mano.

In ordine al raggio territoriale dell'area inquinata, gli stessi avevano sostenuto la duttilità della stessa, tenuto conto che alcuni Comuni erano circondati da quelli identificati nelle direttive ministeriali, le quali – non a caso – venivano periodicamente aggiornate. Oltretutto, il criterio della residenza non doveva essere considerato l'unico valido discrimen, poiché nei Comuni interessati ci si recava anche “solo” per svolgere attività lavorativa.

E invece, la Corte ha posto in risalto – in via esclusiva – il criterio della residenza; tuttavia, risulta poco comprensibile (perché non risolutivo) farvi discendere il rispetto del termine (all'epoca) semestrale per la proposizione del ricorso.

Più esattamente, si legge al § 250: «Per quanto riguarda il ricorrente n. 34, la Corte rileva che egli risiedeva in uno dei Comuni elencati fino al 2002, ma che aveva cessato di risiedervi al momento in cui ha introdotto il suo ricorso dinanzi alla Corte. Per tale motivo, la Corte ritiene più opportuno esaminare se il termine di sei mesi sia stato rispettato per quanto riguarda i reclami presentati da tale ricorrente».

Sempre sotto il profilo procedurale, il Governo ha eccepito il mancato esaurimento delle vie interne, integrate dai rimedi risarcitori ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p.; in particolare, proprio Cannavacciuolo si era costituito parte civile in un procedimento penale e, nonostante fossero maturati i relativi termini di prescrizione, nulla gli impediva di azionare il rimedio nella sede naturale: quella civile.

Analogamente il Governo diceva riguardo al mancato esperimento del reclamo exartt. 309 e 310 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della class action contro la P.A. ai sensi della l. 4 marzo 2009, n. 15; e ciò, sulla scia di Corte EDU, Viviani c. Italia, § 11, 25 marzo 2015, ric. n. 9713/13. Infine, basandosi sull'orientamento formatosi successivamente alla sentenza De Ciantis, il mero dubbio circa le prospettive di successo di un rimedio non rappresenta una ragione valida per giustificarne il relativo mancato esperimento.

Ineccepibile risulta la risposta dei ricorrenti, per cui – e in virtù di altra giurisprudenza – la Corte non deve considerare sufficiente e dirimente la sola sussistenza dei rimedi formali ma l'intero contesto giuridico e politico in cui operano; hanno specificato – in modo altrettanto ineccepibile – che nessuno dei rimedi indicati dal Governo avrebbe fornito una risposta adeguata, men che meno quello di tipo economico che davvero nessuna reductio in pristinum può compiere per riparare i danni all'ambiente e ancor peggio alla salute.

Nessuna azione penale, civile o amministrativa che fosse avrebbe fornito una soluzione effettiva e globale; tanto l'azione civile quanto quella amministrativa – stavolta, diritto vivente alla mano – non avrebbero comportato la rimozione dei rifiuti o la bonifica delle aree interessate. In particolare, attraverso il meccanismo di reclamo previsto dal d.lgs. n.152/2006, gli individui potevano semplicemente invitare il Ministro dell'Ambiente ad agire, nessun obbligo incombendo sullo stesso.

Nitida, corretta e meravigliosamente pragmatica giunge la valutazione della Corte: «Per essere efficace, un rimedio deve essere in grado di porre direttamente riparo alla situazione contestata e deve offrire ragionevoli prospettive di successo», sicché «un ricorso a un'autorità superiore che non attribuisca alla persona che lo propone un diritto soggettivo all'esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di controllo non può essere considerato un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione».

È interessante notare come l'onere probatorio gravi in primis sul Governo che eccepisca il mancato esaurimento, cui spetta dimostrare la effettività del rimedio invocato; solo dopo, spetterà al ricorrente dimostrare il relativo esperimento o la inadeguatezza/inefficacia o ancora la sussistenza di circostanze speciali che lo esoneravano da tale onere.

La Corte sottolinea la insufficienza dei rimedi volti a una riparazione economica; essi sono infatti inadeguati a soddisfare pienamente le doglianze e le esigenze dei ricorrenti.

Ugualmente vale per i reclami ex art. 309 cit., atteso che l'adempimento del Ministero si arresta alla risposta mera, non già all'obbligo di esercitare poteri di vigilanza, restando tutto nel (sostanzialmente) indiscutibile alveo della discrezionalità.

Quanto all'affair Viviani, citato dal Governo con riferimento alla class action, la Corte ne rileva la non pertinenza, avendo esso riguardato prestazioni sociali ai dipendenti pubblici del settore dell'istruzione, la carta dei servizi di qualità dei Comuni e i permessi di soggiorno. Dunque, materie totalmente estranee a quella ambientale.

In ordine al momento a partire dal quale far decorrere il termine semestrale, il Governo lo ha fatto coincidere con la data di conoscenza dei rischi cui i ricorrenti erano potenzialmente esposti o con la insorgenza della malattia, ovvero ancora con il decesso conseguente a quest'ultima. I ricorrenti hanno sostenuto invece l'attualità del fenomeno, giacché gli incendi stavano ancora avvelenando la vita quotidiana di migliaia di cittadini, perciò, solo a partire dalla relativa cessazione poteva procedersi con il countdown.

Tesi condivisa dalla Corte che, menzionando propri precedenti, si è così pronunciata: «Quando la presunta violazione costituisce una situazione continuativa contro la quale non è disponibile alcun ricorso interno, il periodo di sei mesi inizia a decorrere dalla fine della situazione continuativa (…)».

Continuità riconosciuta per i residenti, cessata per le vittime indirette al momento del decesso dei familiari vittime dirette del danno; in quest'ultimo caso, il termine coincide con il momento in cui i ricorrenti loro parenti hanno acquisito sufficiente consapevolezza degli effetti derivati dalla esposizione all'inquinamento.

La Corte ha poi aggiunto che la desecretazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, avvenuta nell'ottobre del 2013 – di durata e natura onnicomprensiva tali da aver colpito la Corte che pur comprende a priori possa esserci un forte interesse pubblico a mantenere segrete certe informazioni – ha generato clamore mediatico e la consapevolezza pubblica del fenomeno. Presa d'atto ancora più concreta a partire dalla fine di dicembre dello stesso anno, giacché in quel periodo era stata emessa la direttiva interministeriale che elencava i cinquantasette comuni delle province di Napoli e Caserta da porre sotto inchiesta.

Di conseguenza e dovendo interpretare l'art. 35 con una certa flessibilità, essa epifania rappresenta il dies a quo per i familiari deceduti prima di tale data; dies a quo coincidente invece con il decesso, ove avvenuto dopo tale data.

Passando poi al merito, molto è compendiato dal terzo interveniente Client Earth e così riportato: «in base al principio di prevenzione, non appena emerge un insieme di prove scientifiche indicanti l'esistenza di una minaccia per la vita e la salute umana, gli Stati sono tenuti ad adottare misure attive per prevenire e mitigare l'inquinamento ambientale. Inoltre, in base al principio di precauzione, anche se l'esistenza o l'entità di determinati rischi non sono certe, ciò non giustifica l'inazione, ma richiede agli Stati» – si rallenti il ritmo di lettura per la finezza della chiosa finale – «di peccare di cautela».

A ciò si aggiunge, anzi anteponendosi, l'obbligo di rendere disponibili le informazioni ambientali senza alcun indugio, alla luce della citata Convenzione di Aarhus.

Ed ecco cosa ha statuito la Corte: l'art. 2 CEDU, che pone l'obbligo positivo in capo agli Stati di adottare misure appropriate per salvaguardare la vita di coloro che sono posti sotto la loro giurisdizione, copre non solo i decessi ma anche quelle situazioni di rischio concreto per la vita stessa; il che, essendo evidentemente impossibile elaborare una regola generale su cosa rappresenti un rischio reale e imminente per la vita, implica una valutazione caso per caso.

Resta comunque fermo che, per la giurisprudenza della Corte, «il termine rischio “reale” corrisponde al requisito dell'esistenza di una minaccia grave, genuina e sufficientemente accertabile per la vita. L'“imminenza” di un tale rischio comporta un elemento di prossimità fisica della minaccia e di prossimità temporale della stessa».

Pertanto, fermo restando il margine di apprezzamento di ogni singolo Stato sulla scelta dei mezzi, il dovere primario è quello di predisporre un impianto legislativo e amministrativo ideato per essere un valido antidoto contro le minacce al diritto alla vita. Subito dopo e, quale incarnazione dell'art. 8 CEDU, gli Stati hanno altresì l'obbligo di fornire immediatamente agli individui le informazioni necessarie, sì da poter valutare in tempo altrettanto reale i rischi per la propria salute e la propria vita.

Peraltro, considerata la natura complessa del fenomeno “Terra dei fuochi”, e per la fonte dell'inquinamento (compresi gruppi criminali) e per il riverbero su un ventaglio amplissimo di terreni, aria, acqua e – di conseguenza – persone fisiche danneggiate, il compito di valutare l'efficacia delle misure adottate diventa ancora più stringente.

Il propalato del collaboratore, il numero delle discariche abusive, l'aumento dei tassi di cancro e di mortalità – tutto di entità rilevantissima, per qualità e quantità – convince la Corte: sì, esiste un rischio per la vita «sufficientemente grave, reale e accertabile»; inoltre, essendo «onnipresente e inevitabile da decenni e (poiché) non era cessato al momento in cui i ricorsi sono stati presentati», la Corte «non ritiene necessario o appropriato richiedere che i ricorrenti dimostrino un collegamento comprovato tra l'esposizione a un tipo identificabile di inquinamento o addirittura a una sostanza nociva e l'insorgenza di una specifica malattia pericolosa per la vita o la morte come conseguenza di essa».

Mai presunzione iuris et de iure fu più feconda, al pari di quella per cui un obbligo positivo di protezione da parte dello Stato italiano “aveva da esigersi”, in disparte la sussistenza o meno di certezza scientifica circa gli effetti precisi che cotanto inquinamento avesse comportato.

Il nesso di causalità non esiste solo in presenza di coefficienti di probabilità pari a uno. D'altronde e, a ben riflettere, è ciò che le celebri Sezioni Unite Franzese avevano già magnificamente sostenuto: «Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”».

Constatazione, approfondimento, informazione e risoluzione in tempo reale compongono il tetrafarmaco che lo Stato italiano avrebbe dovuto dispensare alla collettività interessata, rimasta priva, invece, di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle Autorità.

Approccio sistematico, ante d.l. n. 136/2013, convertito in l. n. 6/2014, totalmente assente nonostante le Autorità fossero a conoscenza degli aspetti significativi del problema da quasi due decenni.

Approccio sistematico rimasto parziale e insufficiente anche dopo, tenuto conto che in alcuni casi mancava la valutazione a priori, o i progressi su quelli già individuati erano straordinariamente lenti.

Lentezza che, evidentemente e inesorabilmente, fa il paio con mancata diligenza; aggravata dal fatto che il d.l. n. 136 si concentrasse esclusivamente su acque e terreni utilizzati per scopi agricoli, restando fuori tutto il resto, come l'inquinamento atmosferico.

Sul piano informativo, inoltre, era stata creata una piattaforma per la rilevazione dell'ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti solo a partire dal 2019 e solo sette Comuni avevano istituito appositi registri.

Similmente incompleto si era rivelato il Programma nazionale di bonifica, delineato peraltro solo nel 2018 e rimasto fermo alle attività preparatorie.

Anzi, nel 2019, per il 70% dei siti individuati nel 2013 non era stata avviata alcuna procedura di bonifica, risultando completata solo per il 3% degli stessi.

L'assenza di aggiornamento dello stato dell'arte e il “bradicardico” progresso complessivo negli sforzi di decontaminazione hanno costituito motivo di preoccupazione per la Corte, cui non è apparso chiaro se e in che modo Comuni, Regione e Stato siano stati realmente interconnessi e coordinati.

Sul piano della repressione, la Corte ha ritenuto che il numero esiguo di procedimenti penali menzionati dal Governo – solo in tre dei quali era intervenuta condanna per lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi in comuni compresi nella “Terra dei fuochi” – non potesse convincerla della protezione azionata dallo Stato. Nessuna prova v'era che nelle more fossero stati avviati procedimenti in relazione al reato di incenerimento illegale di rifiuti, né in relazione ai nuovi reati ambientali introdotti nel 2015.

In ragione di tutto quanto sin qui rilevato, la Corte ha reputato violato l'art. 2 CEDU, la coincidenza con gli argomenti a sostegno del quale rispetto a quelli posti a fondamento dell'art. 8 avendo annullato la necessità di esaminare questi ultimi.

Per lo stesso motivo ed essendo state trattate le questioni giuridiche principali, non vi è stata necessità di un'analisi dedicata all'art. 13 e – sotto il profilo procedurale – all'art. 2.

Inoltre, poiché l'area ufficialmente delimitata della “Terra dei fuochi” comprendeva circa il 52% della popolazione della Regione Campania e, considerati anche la pendenza o l'imminente inoltro di altri ricorsi di identico contenuto, i ricorrenti invocavano l'attivazione della procedura delle c.d. “sentenze pilota”. Invito che la Corte, riscontrate le carenze con cui lo Stato (non) ha risposto al problema in esame, assieme al grande numero di persone coinvolte e alla necessità davvero impellente di fornire un celere e adeguato risarcimento a livello nazionale, ha debitamente accolto.

Com'è noto, ciò accade nella evenienza di problematiche di tipo strutturale sistemico le quali – in quanto tali – impongono allo Stato di adottare misure riparative di eguale portata, che possano più rapidamente ed efficacemente porre rimedio alla disfunzione.

Individuazione chiara delle competenze, analisi e gestione in tempi chiari di un fenomeno ancora attuale che, proprio per questo, pretende un monitoraggio continuo: è quanto la Corte sollecita lo Stato italiano a fare.

Tutto questo senza ulteriori e imperdonabili ritardi, il tempo concesso per riparare i danni essendo pari a due anni dalla definitività della sentenza; il che, non essendo stata rinviata alla Grande Camera ex art. 44, § 2, CEDU, è avvenuto il 30 aprile u.s.

Periodo durante il quale la Corte ha deciso di rinviare l'esame di qualsiasi ricorso di cui non sia ancora giunta comunicazione al Governo, in attesa dell'adozione delle misure necessarie a livello nazionale e sotto la supervisione del Comitato dei Ministri; ferme restando la possibile declaratoria di inammissibilità o la cancellazione del caso in… caso di risoluzione della questione con altri mezzi o di composizione amichevole della stessa, ai sensi degli artt. 37 e 39 CEDU, rispettivamente.

Si osservi, poi, che la violazione dell'art. 2 è stata votata all'unanimità; sei Giudici su sette hanno ritenuto non necessario esaminare separatamente le doglianze avanzate ai sensi dell'art. 8; sei su sette quanto all'ammissibilità e al merito dei ricorsi in ordine all'art. 13; sei su sette riguardo all'ammissibilità e al merito dei ricorsi relativamente all'aspetto procedurale dell'art. 2. Unanime è stato il voto in ordine all'obbligo per lo Stato italiano di adottare – nel termine e sotto la supervisione di cui sopra – misure generali (di sistema, si potrebbe ribadire) «idonee a fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno di inquinamento in questione, conformemente alle raccomandazioni di cui ai paragrafi della sentenza».

Le opinioni concorrenti: “Libertà è partecipazione”

Se c'è una cosa che stuzzica più di ogni altra tutte le volte che si legge una sentenza della Corte EDU è quella di andare (subito) a spulciare – ove ce ne siano – le opinioni concorrenti o parzialmente tali e soprattutto quelle dissenzienti o parzialmente tali.

A differenza dei contesti nazionali e continentali – come quello italiano in cui la Riforma Cartabia ha rafforzato la segretezza dell'eventuale verbale contenente l'opinione dissenziente e dei suoi motivi succintamente esposti (ma non ostesi) per non minare legittimità e credibilità dell'istituzione giudiziaria – nei contesti internazionali, «il “pluralismo motivazionale” cui danno vita le opinioni separate è ormai sempre più considerato come un fattore che, al contrario, contribuisce a rafforzare entrambi questi valori»: l'autorità della sentenza e l'indipendenza del giudice. Il tutto, «favorendo uno sviluppo degli standard di tutela dei diritti umani fondato sulla persuasività dell'argomentazione giuridica e sulla trasparenza dei processi decisionali piuttosto che sulla forza impositiva intrinseca del provvedimento giurisdizionale».

Quando le si cita, la finestrella mentale che si apre di default è quella legata a un nome: Paulo Pinto de Albuquerque e al testo a lui dedicato: P. Pdediritti umani in una prospettiva europea, Opinioni dissenzienti e concorrenti, 2016-2020, a cura di Andrea Saccucci, Napoli, 2021, da cui è tratta l'ultima citazione appena svolta della sua Introduzione, pp. 22-23.

E non v'è dubbio che questo sia il modo, per dirla con Raffaele Sabato e inteso proprio da Pinto per la sua «missione», affinché la voce del Giudice giunga (ancor più forte) al cittadino: soprattutto quando la cadenza melodica è quella (evergreen) tipicamente portoghese, non a caso.

Orbene, tornando all'affair “Terra dei fuochi”, assolutamente condivisibile appare l'opinione concorrente del Giudice Krenc quanto alla (sostenibile) legittimazione ad agire delle associazioni nei casi ambientali. Il Giudice parte dalla constatazione che per molti, «sebbene il cambiamento climatico sia un fenomeno globale che riguarda tutta l'umanità e che inevitabilmente influenzerà le generazioni future, si sostiene che il danno ambientale è, al contrario, tracciabile e le sue vittime sono identificabili qui e ora».

Tale distinguo ha generato in lui «un certo sconcerto», risultando «forse artificioso tracciare una distinzione così netta» tra clima e ambiente, anche perché «nella Dichiarazione di Reykjavík (2023), i Capi di Stato e di Governo hanno solennemente sottolineato l'“urgenza” di agire per contrastare non solo il cambiamento climatico, ma anche l'inquinamento e la perdita di biodiversità. Tutte e tre le questioni fanno parte della “triplice crisi globale” che l'umanità sta affrontando (…)».

Proprio muovendo dalla sentenza Verein, cit., Krenc è consapevole che la Corte abbia «allentato notevolmente il suo approccio alla legittimazione ad agire delle associazioni perché ha inasprito significativamente le condizioni relative allo status di vittima dei singoli ricorrenti»; costui prende atto, inoltre, che nel caso della “Terra dei fuochi” gl'individui sono stati riconosciuti vittime per il solo fatto di essere ivi residenti e senza dimostrare la diretta derivazione causale della malattia dalla esposizione all'inquinamento.

Reputa tuttavia «discutibile» l'approccio della Corte «in un momento in cui la legislazione interna degli Stati Parte è sempre più incline a concedere alle associazioni il diritto di intraprendere azioni giudiziarie in materia ambientale».

Si concorda. Diversamente, vi sarebbe una inaccettabile menomazione del diritto di difesa proprio innanzi alla Corte fisiologicamente deputata alla tutela dei diritti basici: quelli umani e connessi alle libertà (perciò dette) fondamentali.

Si tratterebbe, inoltre, di una vanificazione – da ritenersi dunque impedita alla Corte – del principio di sussidiarietà: nei casi in cui siano le stesse Autorità nazionali a ritenere le associazioni legittimate ad agire in nome e per conto dei singoli associati (privi dunque della qualifica di parte, come in Gorraiz Lizarraga e aa. c. Spagna, ric. n. 62543/00) sarebbe altamente contraddittorio inibirne la rappresentanza innanzi alla Corte EDU

Legittimazione ad agire è un concetto che non va confuso con quello di vittima ai sensi di una disposizione sostanziale della Convenzione.

Termine (quello di vittima) che per il Giudice Serghides – nella sua opinione parzialmente concorrente e parzialmente dissenziente – «dovrebbe essere interpretato e applicato in modo autonomo, ampio e in modo evolutivo secondo il principio di effettività (…), in modo da includere le associazioni ricorrenti».

Richiamando proprio Gorraiz Lizarraga e aa. c. Spagna, Serghides cita il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente Oltre un'era di rifiuti – Prospettive globali sulla gestione dei rifiuti, 2024, ove si precisa quanto segue: «La combustione all'aperto dei rifiuti rilascia inquinanti organici persistenti non intenzionali, i cosiddetti “prodotti chimici eterni”, che possono essere trasportati a lunghe distanze nell'aria, persistono nell'ambiente, si bioamplificano e si bioaccumulano negli ecosistemi (…). I rifiuti mal gestiti generano un'ampia gamma di emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico».

Last but not really least, «la bonifica dei siti contaminati da rifiuti accumulati e il ripristino di tali siti (riportando le aree interessate al loro stato ecologico iniziale) comporteranno necessariamente misure tecniche complesse, a lungo termine e costose, che richiederanno una spesa significativa da parte dei fondi pubblici» in uno alla imprescindibile «condivisione intergenerazionale degli oneri».

Peraltro, considerando che la Corte ha esonerato i ricorrenti dall'onere di provare il nesso causale tra danno e inquinamento, v'è da chiedersi se in mancanza della ampiezza – qualitativa e quantitativa del fenomeno della “Terra dei fuochi” – il diritto a un ambiente sano, pulito, sicuro e sostenibile possa godere di cittadinanza autonoma nella Convenzione.

La risposta sembrerebbe essere negativa per quanto sopra; ovvero positiva, se lo si interpreta come sotto-diritto implicito nell'art. 2 come nell'art. 8, quale estrinsecazione del principio di effettività, must have di cui ogni veste cucita dalla Corte EDU deve dotarsi; anche se il Giudice Serghides ha sostenuto (nei casi Pavlov e aa. c. Russia e Kotov e aa. c. Russia, tutti dell'11 ottobre 2022) la necessità di un nuovo protocollo che affronti tale declinazione come un vero e proprio diritto sostanziale.

Premessa e conclusione anch'esse condivisibili agli occhi di chi scrive.

A maggior ragione con riferimento al sub diritto dell'art. 2, di matrice procedurale, consistente nell'accesso alle informazioni ambientali e di cui – secondo lo stesso Serghides – «avrebbero dovuto beneficiare anche le associazioni».

Volgendo uno sguardo a ciò che è scritto e accade nei codici e nelle aule italiane, è appena il caso di ricordare la differenza essenziale tra persona offesa e parte civile: la prima è titolare del bene giuridico leso, la seconda avanza pretese civilistiche derivanti dal danno arrecato dall'azione o omissione dell'autore del fatto. La seconda può coincidere con la prima ma non necessariamente; si pensi al caso classico del familiare di un congiunto deceduto in conseguenza dell'illecito altrui e, restando in terra italiana e proprio in materia ambientale, a Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2002 (dep. 10 giugno 2002), n. 22539, rv. 221881 – 01: «La costituzione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale è ammissibile allorché l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente si concretizza in una determinata realtà storica ed è divenuto la ragione e conseguentemente elemento costitutivo del sodalizio e dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito, atteso che il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente susseguente alla violazione delle leggi ambientali, ma anche in una offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale, come lesione del diritto fondamentale ed a rilevanza costituzionale ad un ambiente salubre».

Ivi si ricorda, “peraltro”, quanto segue: «L'art. 18,1^ comma, della legge 8.7.1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato” ed il 3^ comma dello stesso articolo prevede che “l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo”.
Tali enti territoriali possono fare valere sia il diritto dello Stato in nome proprio sia gli interessi collettivi di cui sono esponenziali quali enti rappresentativi delle comunità insediate nei rispettivi territori (…)
». Evocando Corte cost. n. 641/1987, «La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori, non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno, o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo”».

Lineare e… pulito è il passaggio steso poco dopo: «Dalle anzidette argomentazioni della Corte Costituzionale deve legittimamente desumersi che il contenuto stesso del danno ambientale viene a coincidere con la nozione non di danno patito bensì di danno provocato ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni-conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in sé di quell'interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensioni fissati da norme e provvedimenti. Il legislatore, invero, in tema di pregiudizio ai valori ambientali, ha inteso prevedere un ristoro quanto più anticipato possibile rispetto al verificarsi delle conseguenze dannose, che presenterebbero situazioni di irreversibilità (…)».

E se vale per lo Stato e le sue proiezioni territoriali – contro le quali, talvolta e “magari” invece si agisce per far valere l'inadempimento dei rispettivi obblighi di protezione – ben può valere per le associazioni la cui ragion d'essere coincida con e sia proprio la tutela del diritto all'ambiente.

A tal proposito, ecco come concludono gli Ermellini: «All'affermazione che il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente in violazione di leggi ambientali (nel senso dianzi specificato) ma anche, contestualmente ed inscindibilmente, in una “offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale” consegue che la legittimazione a costituirsi parte civile non spetta solo ai soggetti pubblici (Stato, Regione, Province, Comuni, Enti parco, etc.), in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma anche alla persona singola o associata, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale (vedi Cass., Sez. 3^: 19.11.1996, n. 9837, Locatelli e 23.11.1989, n. 16247, Cataldi). La costituzione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale è ammissibile quando l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non è astrattamente connotato ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo e che è diventata la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso, purché - comunque - dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente lo scopo specifico perseguito. Deve ritenersi perciò configurabile, in capo alle associazioni ecologiste (come affermato da Cass., Sez. 3^, 26.9.1996, n. 8699, Perotti e altri), la titolarità:
- di un diritto soggettivo individuabile nella salubrità dell'ambiente (la cui lesione comporta un danno “aquiliano” risarcibile), sempre che un'articolazione territoriale colleghi le associazioni medesime ai beni lesi;
- di un diritto della personalità dell'ente (la cui lesione comporta la facoltà di agire per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta ed immediata, dello scopo sociale che costituisce la finalità propria del sodalizio). Le associazioni in oggetto - ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute
ex art. 13 della legge n. 349/1986 - riguardate come formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all'ambiente, possono costituirsi parti civili in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo. In tal caso l'interesse diffuso da esse perseguito è rivolto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale è stata fatta propria dal sodalizio come suo scopo specifico (vedi Cass. pen., sez. III, 21 maggio 1993, n. 5230, P.C. in proc. Tessarolo e Cass. pen., sez. III, 13 novembre 1992, n. 10956, P.M. in proc. Serlenga ed altri).
In questa prospettiva deve concludersi che le disposizioni degli art. 18,5^ comma, e 13 della legge n. 349/1986 individuano associazioni “speciali”, beneficiate di un particolare trattamento di favore da parte del legislatore: tali disposizioni, però, integrano ma non superano i richiamati orientamenti giurisprudenziali sul diritto al risarcimento per danno ambientale, riconosciuto (con riferimento all'art. 2 della Costituzione) ad associazioni stabilmente insediate in una zona determinata, anche se non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 (si vedano le argomentazioni svolte da Cass. pen., sez. III, 11 aprile 1992, n. 4487 a confutazione di una interpretazione restrittiva dell'art. 18, comma 5, della legge n. 349/1986). Associazioni siffatte devono ritenersi legittimate
ex art. 22 c.p.p., poiché ben possono subire un danno diretto, ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p.: sia patrimoniale (costi sostenuti per lo svolgimento di quelle attività dirette a sollecitare, anche mediante l'organizzazione di assemblee pubbliche, quelle scelte pubbliche rivolte ad impedire che il pregiudizio all'ambiente possa assumere connotazioni più gravi) sia non patrimoniale (in termini di lesione delle finalità statutarie) (vedi pure, in proposito, Cass. pen., sez. VI, 1 giugno 1989, n. 1719)».

Sic, again!  

I virgulti spuntati (qua e là) l'8 agosto e radicati il 3 ottobre 2025. Quale utilità?

Toh! Alice s'è desta, proprio quando la Regina di cuori era lì lì per decapitarla e cosa trova nei campi al momento del risveglio?

I semi sparsi col d.l. 8 agosto 2025, n. 116 che – si legge nella introduzione – reca(va)no Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi (…), proprio ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. “Terra dei fuochi” (…).

Una disamina in luogo di un pregiudizio, si sa, è assai meglio.

Orbene, compulsandone il testo, ci si accorge delle principali novità: si distingue tra il reato di Abbandono di rifiuti non pericolosi (nuova rubrica dell'art. 255, TUA), che resta punito con la sola sanzione pecuniaria (pur aumentata) al primo comma, si introduce la sospensione della patente di guida se l'abbandono o il deposito siano stati effettuati a mezzo di veicoli e si inserisce al comma 1.1. la previsione dell'abrogato art. 256, comma 2, ove è previsto il presidio penale nel caso il fatto sia stato commesso dai titolari di imprese e dai responsabili di enti, ove tuttavia l'alternatività della sanzione detentiva rispetto a quella pecuniaria rende la fattispecie (che rimane contravvenzionale) oblabile.

È stato poi introdotto l'art. 255-bis, rubricato Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari che prevede l'ipotesi di reato di pericolo concretamente verificatosi (per la vita o l'incolumità delle persone, o ancora di compromissione o deterioramento di aria, acqua o suolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna) o presuntivamente tale (ove il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente tali, nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze).

Infine, l'art. 255-ter disciplina l'Abbandono di rifiuti pericolosi, con struttura pressoché identica – poiché ne estende le condotte – a quella degli artt. 255 e 255-bis, salvo la promozione a delitto, per cui (si badi) la pena edittale nell'ipotesi qualificata arriva a sei anni e sei mesi.

È stata così «riorganizzata», si legge nella seduta parlamentare dell'8 agosto 2025, «la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti: sebbene allo stato la legislazione vigente conosca soltanto una fattispecie contravvenzionale, lo schema di decreto-legge realizza tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti reati».

Sub art. 256, viene trasformata in delitto l'Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (che, di base, rimane contravvenzionale) per la quale vale ulteriormente il distinguo tra rifiuti pericolosi e non (con gli stessi criteri di aggravamento ex art. 255-ter nel caso di pericolo).

Scorrendo l'articolo, ci si accorge che anche il reato di discarica non autorizzata viene trasformato in delitto e, nel caso di cui al comma 3-bis, se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede (cioè le già citate ipotesi di pericolo), la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Medesima logica di intervento riguarda l'art. 256-bis relativo alla fattispecie di Combustione illecita di rifiuti, mentre è stato adeguato alla normativa UE l'art. 259 – prima, reato contravvenzionale di Traffico illecito di rifiuti – ora diventato delitto di Spedizione illegale di rifiuti.

Ha suscitato perplessità l'innesto dell'art. 259-bis che prevede l'Aggravante dell'attività di impresa e che, nella versione “estiva”, contemplava il seguente inciso: Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La stranezza riveniva da ciò: non si capiva a che titolo il… titolare o il responsabile dell'attività comunque organizzata (espressione qualunquista, che già urta di per sé – per la sua impalpabile ampiezza – con la necessaria tipicità del contesto) dovesse rispondere e di quale reato: forse tutte e ciascuna delle ipotesi di cui agli artt. 256, 256-bis e 259. Se cioè a titolo di omissione dolosa o colposa della vigilanza sul preposto, con evidenti necessari ma assenti distinguo in punto di relativa sanzione; a maggior ragione, in caso di astrattamente possibile concorso colposo (del titolare) nel reato doloso del preposto e conseguenza paradossale di punire più gravemente il secondo rispetto al primo, “peraltro”, come? Con l'ipotesi attenuata dell'art. 259-ter rubricata Delitti colposi in materia di rifiuti? Quid iuris con riferimento al reato di cui all'art. 256-bis non incluso nel novero di quelli di natura colposa di cui all'art. 259-ter?

Ché, poi, basta leggere gli artt. 255, comma 1.1, 255-bis, comma 2 e 255-ter, comma 3, per trovare un riferimento esplicito ai soggetti qualificati dalla posizione apicale (titolari di imprese e responsabili di enti).

Problema comunque risolto alla radice dalla mancata conversione del predetto inciso dell'art. 259-bis, che la legge 3 ottobre 2025, n. 147 (in vigore dall'8 ottobre u.s.) ha implicitamente soppresso. A tal proposito, appare invece poco comprensibile (pur se innegabile espressione della discrezionalità legislativa) l'abrogazione delle previsioni aggravate ad hoc per essi soggetti qualificati e il mantenimento delle aggravanti previste nell'ambito dell'attività di impresa e dunque di eguale peso specifico per i vertici, quanto per i semplici preposti.

Così com'è stato eliminato (opportunamente) il riferimento alle sanzioni interdittive (definite in origine come ulteriori) propriamente attribuite e con i criteri definiti alle e per le persone giuridiche ex modello 231, tenuto conto per esempio e in particolare che il divieto di contatti con la P.A. è misura accessoria già contemplata dall'art. 32-ter c.p. e che «il divieto di pubblicizzare beni o servizi non sembra una misura applicabile ad una persona fisica, salvo ipotesi di professionisti» [Così, R. Compostella, La riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ed aspetti controversi, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 9].

Altrettanto opinabile risulta la inclusione in esso art. 259-ter delle sole ipotesi di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, con perdurante esclusione anche in sede di conversione, dunque, dell'art. 256-bis.

Lo stesso dicasi per l'inserimento dei delitti di cui agli artt. 255-ter, 256, commi 1 e 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 TUA nell'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 131-bis c.p., così come in quello contenuto nell'art. 382-bis c.p.p. per l'arresto in flagranza differita.

Si è sempre diffidato e sempre si diffida delle logiche (involgenti anche il piano sostanziale) del doppio, terzo e N binario, giacché quel che sembra è che il legislatore agisca sull'onda della iperbolica nomopoiesi politically correct che non convince. E non convince affatto.

Serve un occhio lucido, tecnico e non certo meno attento all'urgenza dei guai sociali che, sì, la Corte EDU ha lasciato l'Italia a risolvere discrezionalmente ma che (anche stavolta e tristemente) il legislatore (informale) prova a definire.

Frettolosamente e maldestramente.

Con fare acremente panciuto si plaude all'innesto che in sede di conversione all'art. 255 sanziona il cittadino assai molesto. Si legge sub comma 1.2: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Se, infatti, la preoccupazione è certamente quella di non lasciare spazio a condotta “sporca” di sorta, ci si chiede se sia davvero questo il detergente/deterrente più efficace; considerando appena che il quadro normativo sufficiente e sufficientemente definito – dal quale altrettanto certamente non si può prescindere – era già colorato dal Titolo VI-bis del codice penale sul quale, non a caso, il d.l. in esame pur è intervenuto, introducendo l'aggravante dell'aumento fino alla metà nel caso di pericolo disciplinato dall'art. 452-sexies c.p.

Titolo VI-bis su cui la legge di conversione ha pur inciso, introducendo le Misure urgenti in materia di pene accessorie per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies; fattispecie che, assieme a quelle di cui agli artt. 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, nonché e limitatamente alle condotte aventi a oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli artt. 256, cc. 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 TUA, sono state inserite nell'art. 34 Cod. Antimafia. In tali casi, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Titolo che comunque indubbiamente pone qualche problema in tema di concorso col TUA e che, per molti versi, risulta a esso preferibile. Se, per esempio, una delle questioni principali (di cui pur si parla in effetti nell'affair Cannavacciuolo e aa. c. Italia) è legata alla nuance contravvenzionale o delittuosa dei reati in materia ambientale per farne discendere conseguenze negative in termini di… termini di prescrizione, è appena il caso di rilevare che nel TUA, sebbene così innovato, il massimo della pena edittale solo di poco e in pochi casi supera quello “canonico” dei sei anni, a fronte, invece, di ipotesi con pena edittale molto più ampia nel codice penale.

Né si taccia il relativo aumento, poiché l'art. 157, comma 6, c.p. già contempla il Titolo VI-bis e il conseguente raddoppio.

Di questo il legislatore può definirsi contento.

E se si obietta che il TUA disciplina ipotesi meno gravi rispetto al c.p., ci si spieghi perché si è introdotto nel primo il distinguo tra rifiuti pericolosi e non e sono state inserite le ipotesi di pericolo – concreto o presunto – che già erano e sono contemplate dall'art. 452-bis c.p., id est: la, anzi una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Articolo che fornisce una copertura anche per le aree naturali protette e sottoposte a vincoli ad ampio spettro, ivi inclusi gli habitat e i danni a specie animali o vegetali protette.

Per non parlare, poi, dell'art. 452-quater c.p., rubricato Disastro ambientale e che, sia sub n. 1) che sub n. 3), pare proprio calzare alla perfezione al caso “Terra dei fuochi” e che risulta punito con imponente sanzione: quella da cinque a quindici anni di reclusione.

Si perdoni la banalità perché è argomento così inflazionato da risultar quasi pregno di vetustà. Tuttavia, Cass. pen., sez. III, 29 maggio 2024 (dep. 7 agosto 2024), n. 32117, rv. 286865 – 01, di compatibilità si è occupata, distinguendo tra l'Omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies e la ipotesi di Abbandono di rifiuti di cui all'art. 255, c. 3, d.lgs. n. 152/2006, rimasto (utilmente?) in vita.  

Secondo gli Ermellini, più esattamente: «In tema di reati contro l'ambiente, il delitto di omessa bonifica, previsto dall'art. 452-terdecies c.p., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta avente potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l'abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l'immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare».

Il problema della compatibilità tra le due fonti normative sembra permanere sol che si considerino le fattispecie di pericolo inserite nel comma 1, lett. a) del nuovo art. 255-bis e nel comma 2 del nuovo art. 255-ter. Ci si chiede spasmodicamente dove risieda la differenza tra le due previsioni e dunque quale sia la reale matrice e conseguenza della natura non pericolosa o pericolosa dei rifiuti.

Commistione che si teme continui a far rima con combustione; essa (probabilmente) non si risolve, non domandosi – così – definitivamente il fuoco della terra che dall'accezione negativa di questo impetuoso elemento trae il nome; e delle altre terre italiane che più o meno silenziosamente continuano a bruciare, pur nate “belle e gentili” ma deturpate dalla inciviltà senza nome perché «Uno, nessuno e centomila» nomi – o più – conosce.

Del pari, interessante, condivisibilissimo perché tecnicamente perfetto e… pregresso è il decisum siglato da Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2023 (dep. 13 febbraio 2023), n. 5910, rv. 284247-01: «In caso di contestazione del reato di deposito incontrollato di rifiuti, l'ordinanza di ammissione e la successiva sentenza del tribunale, che dichiari non doversi procedere per essere il reato estinto per esito positivo della messa alla prova, sono viziate se l'ammissione alla prova non è stata subordinata alla prestazione delle condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato (nella specie, la Cassazione ha sostenuto che era possibile eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ad esempio attraverso la bonifica dell'area o, eventualmente, la regolarizzazione della stessa)».

Giustissimo, assolutamente corretto.

Anche perché, citando la sentenza (al § 4.2) ancor più risalente orientamento, «“La lettura della disposizione (l'art. 168-bis c.p.) evidenzia chiaramente - come dimostra la posizione attribuita nel comma e il successivo uso del termine “altresì” - che il legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all'affidamento dell'imputato al servizio sociale, alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”: deve essere allora chiaro che la mera eventuale prestazione delle attività in seno al servizio sociale non esplica alcuna efficacia, ai fini del positivo superamento della messa alla prova, in assenza di condotte teleologicamente volte, e concretamente ed univocamente idonee, alla eliminazione del danno o del pericolo derivante dal reato” (così Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2017, n. 39455, La Barbera, Rv. 271642-01, in motivazione, p. 3)».

Forse, a ben pensare (non da benpensante), basterebbe ri-correre agli strumenti e con lo stesso ritmo che già sul Ta(l)pis… roulant della violenza domestica la Cour ha imposto e che l'Italia (e l'homo hominis?) si sta affannando a raggiungere per apparire ed essere finalmente fair; e ciò ponendo mente al fatto che la rapidità fa il paio con riconoscimento e obbligo positivo di protezione veri; così come con skills, acume e tanto, ma proprio tanto olio di gomito: solo questa inesausta batteria può trasformare il marcio in energia nuova, che colmi e persino fuoriesca dalla Campana soddisfazione.

We (actually) care: affondando le mani in pasta, ciascuno con le sue impronte, a ogni ambiente e comunità si può e deve restituire la irrinunciabile e infungibile salubrità.

Compresa quella dell'”Aria”.

Magari scientificamente possibile. Chissà.

Nell'attesa, aiutino a respirare le note di Giovanni Allevi e la sua contemporaneamente indomabile classicità, con l'augurio che “Our future”… will be better.

In realtà.

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