Il contesto: “Malinconoia” e la sua delimitazione conventionally correct
È fin troppo banale osservare che, per risolvere un problema, primissimo step sia quello di individuarlo e definirlo, compresi i parametri. Possibilmente esatti.
Nel caso della c.d. “Terra dei fuochi”, espressione comparsa per la prima volta in una relazione del 2003 redatta dalla nota associazione “Legambiente onlus”, i parametri sono stati anche di tipo geografico. E infatti, a partire dalla direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013, si iniziarono a identificare i Comuni delle province di Napoli e Caserta interessati da questo fenomeno; mappatura destinata (inesorabilmente) ad ampliarsi, considerato il diametro dell'inquinamento ambientale effettivo.
Risale al 27 luglio 1995 la prima Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo di gestione dei rifiuti e le attività illecite connesse; essa segnalò che il fenomeno era noto alle Autorità già dal 1988 ma nessun piano di sorveglianza o bonifica era stato messo in atto.
La Commissione constatò, altresì, che dal rapporto di screening sanitario compiuto sotto la supervisione dell'ASL di Napoli 4 esitò l'aumento dei tassi di mortalità per cancro – nei trentacinque Comuni rientranti nella sua competenza – pari al 100%.
Tre anni dopo, la seconda Commissione evidenziò la carenza della legislazione penale in materia ambientale, caratterizzata dalla previsione di mere contravvenzioni, come tali (essendo “reati minori”) inidonei a spiegare un effetto repressivo reale.
Ciò si traduceva nella mancanza di indagini efficaci e, ove si riusciva a prevenire il rischio – assolutamente frequente – della prescrizione, nella impossibilità di ottenere condanne a pene (per di più) proporzionate.
E se si considera che la vittoria si conquista solo quando ogni parte del team fa (vero) gioco di squadra, la prima constatazione che fece la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (operativa sul campo sin dai primi anni '90) fu la seguente: pur compulsate le Autorità competenti per la bonifica, esse risposero che nulla era stato fatto, perché non sapevano dove smaltire tali rifiuti in Italia.
Comprensibilissimo è il sentimento di desolazione.
E come correttamente si confà al terreno della responsabilità medica, il match probatorio fu condotto sul piano della causalità.
Uno studio pubblicato nel settembre 2004 su “The Lancet Oncology” rivelò l'esistenza di un legame causale: la presenza di discariche illegali, a causa dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, era trasmodata nella elevata mortalità per cancro.
Sennonché, a partire dal 2005, l'eco giunse Oltralpe e il 22 marzo 2005 la Commissione delle Comunità Europee “citò” l'Italia innanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 del TCE, proprio per l'esistenza di un numero elevato di discariche illegali e non controllate, in aperta violazione delle relative direttive.
Il 13 giugno successivo la Giunta Regionale della Campania approvò un primo piano regionale di bonifica e il 3 aprile 2006 nacque il Decreto Legislativo n. 152, il cui articolo 239 attribuiva alle Regioni – eccezion fatta per i siti di interesse nazionale – la responsabilità per le operazioni di bonifica nelle aree contaminate.
Il 26 aprile 2007 intervenne la prima condanna da parte della Corte UE all'Italia, proprio per non aver adottato tutte le misure necessarie al recupero e allo smaltimento dei rifiuti in modo non pregiudizievole per l'ambiente e – di riflesso – per la salute umana.
Seguì quella del 4 marzo 2010, con cui la Corte di Giustizia dichiarò l'esistenza in Italia di un «deficit strutturale in termini di impianti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in Campania», aggiungendo che la mancanza di «una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento» non potesse considerarsi forza maggiore, attesa la inesistenza di fattori anormali e imprevedibili, non evitabili grazie all'esercizio di «tutta la dovuta diligenza».
Benché il fenomeno apparisse di gravità sempre maggiore – al punto che la quinta Commissione parlamentare lo definì di impatto storico «paragonabile solo alla diffusione della peste nel XVII secolo» – e fosse noto sin dagli anni '80 che la matrice era (soprattutto) l'organizzazione di gruppi criminali, il «massacro ambientale» continuò, con inevitabili e nefaste ridondanze sulla catena alimentare.
È buffo, amaramente buffo, ma l'esperienza insegna che tanto più gravi sono errore e violazioni ciclicamente commessi, quanto più grave, conclamata ed estesa è la loro perduranza.
Infatti, gli inadempimenti dello Stato Italiano persistevano, aumentavano e degradavano nel mancato rispetto delle sentenze europee.
Nel frattempo, in un bailamme decisamente sbilanciato tra tiepidi rimedi – come il “Progetto QR Code” che consentiva ai consumatori di conoscere, scansionandolo, gli esiti delle analisi sugli alimenti delle aziende aderenti al Progetto – e nuove condanne – come quella del 16 luglio 2015, con cui la Corte UE si rese conto, oltre al resto, che molti siti di smaltimento in quasi tutte le regioni italiane (dunque, non solo in Campania) non risultavano ancora a norma, si giunse a un accordo. Quello siglato nel giugno 2016 tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Procura di Napoli Nord, avente a oggetto la loro collaborazione per la ricerca.
Al nesso di causalità si è già accennato ed è questa l'anima del caso odierno, l'entità spaventosa del problema avendo determinato uno spaventoso aumento della mortalità e della morbilità.
Anche perché il “non” dominava indisturbato e le aree interessate risultavano caratterizzate da una «supervisione inadeguata del territorio da parte delle forze dell'ordine, che favoriva un senso generalizzato di impunità».
Furono elaborate diverse e davvero brillanti idee, come l'istituzione di centri operativi che prevedevano l'“interforce” tra squadre di vigili del fuoco istituite ad hoc, personale dell'esercito, della SMA Campania e cittadini privati. Attraverso tale composita “catena di montaggio”, tutto sarebbe poi transitato su una piattaforma informatica a sua volta generatrice dell'alert da trasmettere via mail ai Comuni competenti, che erano tenuti – con l'eventuale ausilio dell'Organo di polizia – alla rimozione dei rifiuti.
Tuttavia, la catena che un anno dopo fu registrata era quella di «negligenze, omissioni e silenzi», in uno al fatto che le autorità erano «tragicamente impreparate» a bloccarla.
La loro «totale mancanza di preparazione» ad affrontare l'attività inquinante «criminale» e «sistematica» aveva provocato un «disastro ambientale completo».
Disastro che si presentava più complesso di quanto accaduto a Taranto, a causa del tipo, della dimensione, della varietà di sostanze inquinanti, delle diverse modalità di diffusione delle stesse – al punto da aver colpito aria, suolo e acqua – della localizzazione dei siti e, di conseguenza, della difficoltà di individuazione esaustiva della popolazione a rischio.
Ciò fu l'esito della valutazione compiuta dalla Commissione del Senato che aveva segnalato non solo il ritardo nel prendere atto della gravità di quanto accaduto e che ancora risultava decisamente in progress ma anche – e proprio per questo – la necessità di un lavoro congiunto tra i vari attori istituzionali.
E che fosse in progress emergeva nitidamente dai risultati dei test e dalle indagini, che segnalavano la costante gravità del problema; un problema «che sembrava non finire mai».
Un problema di sempre più difficile soluzione, atteso che quello dei rifiuti era sì collegato principalmente alle associazioni malavitose, ma non solo.
Sicché, la varietà, la frammentarietà e la incompletezza delle cause avrebbe esatto una combinazione di competenze tecniche, scientifiche, amministrative e giuridiche.
Sotto quest'ultimo aspetto, l'adozione della decretazione d'urgenza del 2013 e del 2014 aveva incluso un focus dedicato al fenomeno, segno dunque di una mobilitazione ritenuta apprezzabile.
Degno di elogio era risultato l'operato di denuncia e sensibilizzazione compiuto dalle ONG e dalle associazioni ambientaliste.
Quelle che in gergo giuridico vengono definite “parti terze” ma che parti, tuttavia, nell'odierno procedimento non sono state riconosciute.
Le opinioni dissenzienti sul punto vadano (solo al momento) sottaciute.
Sennonché, la rapidità di calviniana memoria non era che una chimera, la “insostenibile pesantezza” del ritardo, inefficienza e inefficacia delle azioni palesandosi in tutta la loro dirompenza.
E come spesso accade – nell'Italia in cui il diritto penale si erge a panacea di tutti i mali – ci si avvide ben presto che l'introduzione del reato di incenerimento illecito di rifiuti si era rivelato meno utile di quanto previsto.
Tuttavia, a parere della Commissione, la predetta inefficacia era frutto del modo in cui la disposizione era stata formulata (sic!) e aveva preso atto della difficoltà di individuazione dei responsabili degli atti incendiari, pari al 95% dei casi.
Al 19 novembre 2018 risale poi il “Protocollo d'intesa per l'attuazione sperimentale del Piano d'Azione contro l'incenerimento dei rifiuti” tra la Regione Campania e i diversi dicasteri del Governo. Esso ribadiva la competenza della Regione per lo svolgimento dell'attività di bonifica quando i singoli Comuni non avevano i mezzi per farlo e prevedeva il potenziamento dell'attività di monitoraggio tramite telecamere, droni e altri dispositivi.
A ciò si univano le campagne di sensibilizzazione lanciate dal Ministero dell'Ambiente e volte a far comprendere alla popolazione cosa fare per prevenire gli incendi dei rifiuti.
Al 31 dicembre successivo risale invece il rapporto del Direttore Generale della Direzione Sanitaria della Regione Campania, in base al quale notevoli erano stati i progressi nel potenziamento degli screening oncologici nella Regione.
Nel frattempo però – era il 22 marzo 2019 – il Consiglio Regionale della Campania aveva indicato che le attività di bonifica concluse erano pari al 3% dei siti.
Saltando tutto il resto – benché sia davvero tutto importante in questa importante sentenza con cui si dà atto della importante basicità di quanto si sarebbe dovuto fare e pur non è stato fatto – si perviene al quadro giuridico rilevante in materia.
E si dice che risale all'11 febbraio 2022 la legge con cui la tutela ambientale è stata inclusa tra i valori fondamentali che ispirano l'esercizio delle funzioni pubbliche e limitano l'attività privata: l'occhio va dritto agli artt. 9 e 41 Cost., laddove si dispone – rispettivamente – che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e che l'iniziativa economica privata non può svolgersi (…) in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Perché evidenziare l'ovvietà?
Perché «così è, se vi pare». Bisogna ammetterlo, per onestà.
Si fa poi una rassegna che comprende il decreto Ronchi del 1997 e quello che è seguito alla sua abrogazione, il T.U. n. 152 del 2006 il cui art. 192 prevede che la responsabilità della bonifica dei terreni spetta ai soggetti che hanno proceduto allo scarico dei rifiuti in uno ai proprietari di terreni e, in mancanza, ai sindaci.
La rassegna si sposta sul versante giurisprudenziale e si citano sia sentenze civili – con cui era stato riconosciuto il risarcimento danni ai titolari di aziende agricole e zootecniche le cui attività erano state compromesse dall'inquinamento – sia sentenze emesse dai TAR con cui (in buona sostanza) si imponeva al Ministero dell'Ambiente solo un obbligo di risposta ai reclami presentati in merito a presunti danni ambientali o minacce degli stessi, non già l'obbligo di azioni di precauzione, prevenzione o ripristino.
Sono state incluse, ovviamente, anche sentenze penali, come quella emessa dal Tribunale di Nola il 14 novembre 2008 nel caso Pellini e altri per il reato di discarica abusiva. A favore delle pp.oo., costituite parti civili (incluso anche e proprio Mario Cannavacciuolo), era stato disposto il pagamento di una provvisionale (pari a € 50.000,00 a testa); sennonché, quattro anni dopo, pur ottenuta la conferma in grado d'appello a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte d'Appello di Napoli – Sez. IV dichiarò non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
In altro caso, anch'esso denominato Pellini e altri, nato dall'indagine avviata nel 2006 per la gestione e lo smaltimento illeciti di circa un milione di tonnellate di rifiuti pericolosi e non, si segnala l'intervento salvifico della Corte d'Appello napoletana che, contrariamente al Giudice di primo grado, ha ritenuto si fosse consumato realmente un disastro. E ciò all'esito di un'attenta valutazione del quadro probatorio comprensivo tanto della perizia (che aveva registrato la contaminazione del suolo e delle acque) quanto di registrazioni video compiute dalla polizia forestale, grazie alle quali si era appurato il cambiamento del colore dell'acqua a seguito dello scarico di notevoli quantità di rifiuti pericolosi. Da qui, la Corte aveva constatato la natura «straordinariamente grave» del danno ambientale, rimettendo le parti al Giudice civile per la quantificazione del danno.
I nostalgici di Erin Brockovich sorriderebbero mestamente…
Ne seguivano di ulteriori, compresa quella con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; tuttavia, cosa accadde poi è rimasto dato totalmente oscuro alla Corte Europea.
Si citi, infine, quella emessa nel caso Armenino e altri, nata dall'indagine avviata nel 2002 in ordine alla infiltrazione della camorra nella gestione e smaltimento di rifiuti nel Comune di Marcianise. La Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna di alcuni imputati per associazione finalizzata al traffico di rifiuti e rideterminata la pena a carico di uno di essi pari a diciannove anni di reclusione ed € 4.800,00 di multa.
Quanto poi al diritto UE, entra in gioco la direttiva 2006/12/CE, di cui si riporta il preambolo.
A un iniziale uso (discutibile) del condizionale, segue un più rassicurante impiego dell'indicativo.
Per esempio, al punto 2 si legge: L'obiettivo essenziale di tutte le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti dovrebbe essere la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi causati dalla raccolta, dal trasporto, dal trattamento, dallo stoccaggio e dal deposito dei rifiuti.
E ancora al punto 6: Per conseguire un elevato livello di tutela ambientale, gli Stati membri dovrebbero, oltre ad adottare misure responsabili per garantire lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, adottare misure per limitare la produzione di rifiuti, così com'è limitativo sottolineare – al punto 8 – l'importanza che l'UE diventi autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e (di più) l'auspicabilità che gli Stati membri singolarmente mirino a tale autosufficienza, congiuntamente alla mera opportunità che negli Stati membri siano elaborati piani di gestione dei rifiuti.
La formula migliora all'art. 7, ove si dispone che le autorità competenti sono tenute a elaborare quanto prima possibile uno o più piani di gestione dei rifiuti che comprendano, oltre al resto, l'adozione di misure idonee a favorire la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.
Altrimenti detta raccolta differenziata, in ensemble con l'adozione – anch'essa… indicativa (sub art. 5) di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, tenendo conto della migliore tecnologia disponibile (…), rete che deve consentire lo smaltimento di rifiuti in uno degli impianti idonei più vicini (…).
Declinazione corretta del principio di sussidiarietà e tanti bei propositi (pur normativamente imposti) cui però non è affatto seguita l'agognata conformità.
Ed è stato lo stesso Governo italiano ad ammetterlo, quando la Commissione Europea aveva adito la Corte per nuovo inadempimento: l'esistenza di discariche abusive risultava nel 2007 pari ad almeno 700 unità (diconsi settecento//00 e si badi che questo è solo uno dei prezzi pagati dai cittadini in modo decisamente unfair, lo si anticipi già).
Ché, poi, chi scrive sa che questo arresto è ormai noto alla pluralità, ma è nel festīna lenta – arricchito di campana e siracusana grecità – che dimora la sua volontà: quella di assaporarne l'autentica e densissima semplicità.
Sì perché, man mano che si sfogliano le pagine di questa lunga e brutta storia, si resta sbigottiti con la stessa ingenuità di Alice che, pur nata nel Bel Paese dove know-how – giuridico e scientifico abbondan di certo – osserva ed esclama: Assurdità!
Anche perché il buon Roberto poetò – udito anche dal cuore delle nonnine centenarie – che la Costituzione italiana è come la Vita: proprio bella.
E questo si deve al fatto che, nel suo nucleo duro, sia tutta un “sì”!
Eppure, la miccia della “Terra dei fuochi” era rimasta accesa, perché nessuna protezione era stata mai realmente, prontamente ed efficacemente adottata.
Se si rivolge l'attenzione al paragrafo 68 è il “non” a farla da padrone: l'Italia fu condannata (ancora una volta) a Bruxelles perché «non aveva adottato tutte le misure necessarie per garantire che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare procedimenti o metodi che potessero arrecare danno all'ambiente, e non aveva vietato l'abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».
Interrogativi, assenza di risposte e – ancor peggio – di rimedi, preoccupazioni e una certa “malinconoia” in azione: la strategia delineata aveva portato all'eliminazione di quasi il 20% dei rifiuti storici. È (stata) un'amara soddisfazione.
Anche perché il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva dichiarato: «Il diritto alla vita è un diritto che non dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo».
Il condizionale, a quanto pare, resta indisturbato.
E lo si confessi: in questo caso, più che mai, ci si accorge che il diritto sta alla coscienza dell'essere umano come una melodia alle orecchie. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Banale, si obietti pure, ma – spesso – è solo (si spera ancora) con l'europea scure che le azioni concrete non restan congetture.
Bellissimo quanto era stato già siglato nel caso Portillo Càceres contro Paraguay del 2019, con cui si constatava la presa d'atto, a livello internazionale, di «un legame innegabile tra la protezione dell'ambiente e la realizzazione dei diritti umani», tant'è che «il degrado ambientale può influire negativamente sull'effettivo godimento del diritto alla vita».
Ergo: degrado ambientale = violazione del diritto alla vita.
Fondamentale è poi la comunicazione: l'art. 5, § 1, c), della Convenzione di Aarhus richiede a ciascuna Parte di garantire che in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare tutte le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia.
Lapalissiano. Sembrerebbe. Il condizionale è d'obbligo.
Quanto al principio di precauzione, non è la mancanza di certezza dei dati scientifici e tecnici a poter giustificare il ritardo statale nell'adozione di misure efficaci e proporzionate per prevenire un rischio di danno grave e irreversibile all'ambiente. Ciò è quanto sancisce l'art. 191 TFUE cui si aggiunge il diritto vivente della stessa matrice: quando vi è incertezza quanto all'esistenza o all'entità di rischi per la salute umana, le istituzioni possono adottare misure di protezione senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi diventino pienamente manifeste.
Ci si chiede se al posto della possibilità debba subentrare un vero e proprio dovere, anche perché delle due l'una: se si avverte il (fondato) sentore, l'azione immediata diventa l'unico strumento perché sia effettivamente… efficace (e risolutiva) la protezione.
Proprio l'idea del dovere (e non della mera possibilità), a fronte della esistenza di «indizi plausibili che un'attività potrebbe causare danni gravi e irreversibili all'ambiente», ha portato la Corte interamericana a condannare il Perù – con sentenza del 27 novembre 2023 – per la incapacità dimostrata dalle proprie autorità statali di proteggere gli abitanti di La Oroya, che erano stati esposti all'inquinamento tossico di un complesso metallurgico.
A parere del Governo, che ha valorizzato l'arresto siglato nel caso Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (ric. n. 35972/1997), la violazione degli artt. 8, 9 e 10 CEDU può essere invocata solo dai membri di un'associazione e non dall'associazione in quanto tale. Nel caso di specie, le associazioni non erano legittimate per ragioni sostanziali – non avevano dimostrato di aver subito un danno diretto – e non avevano agito in rappresentanza dei singoli membri, in mancanza di relativa procura.
Da ritenersi superato, a parere invece delle associazioni che, data la natura strutturale e la gravità del fenomeno – sulla scia della Grande Camera Valentin Câmpeanu c. Romania del 2014 – possono considerarsi legittimate, fugando il rischio (ovviamente) di un'actio popularis. Esse, infatti, avevano costantemente e pubblicamente denunciato l'inquinamento e l'incapacità delle autorità statali di fronteggiarlo e si erano costituite parti civili in numerosi procedimenti penali.
Innegabile ne era la funzione di “watchdog” – espressione notoriamente impiegata a proposito del giornalismo di inchiesta – soprattutto per dar voce alle persone colpite dall'inquinamento ambientale potenzialmente… afone.
Orbene, secondo la Corte EDU, natura del diritto convenzionale e modo in cui è stato invocato dalle associazioni ricorrenti sono i criteri da impiegare per capire se le associazioni siano vittime ai sensi dell'art. 34 CEDU
Quanto all'art. 2, la vita e la salute sono beni fisiologicamente legati alla dimensione fisica dell'essere umano, quindi la relativa violazione non può essere invocata da una persona giuridica.
Per la stessa ragione, un'associazione non è in linea di principio in grado di abbinare argomentazioni concernenti la salute alla violazione dell'art. 8.
Pertanto, data la sovrapponibilità dei due articoli così citati e invocati proprio in ragione del danno alla salute provocato da una massiccia esposizione a un massiccio inquinamento ambientale, le associazioni non possono intendersi come “direttamente colpite” dalle censurate violazioni.
Le associazioni hanno denunciato la mancata comunicazione, d'ufficio, di informazioni – non già tout-court, ciò che le associazioni in altri casi sono state legittimate a invocare – ma sui rischi per la salute dei loro membri; omissione constatata in diversi casi relativi ad attività pericolose in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza del relativo obbligo positivo come parte integrante delle misure preventive sub specie sostanziale degli artt. 2 e 8.
Ci si chiede perché non anche sotto il profilo procedurale.
E tale doglianza era strettamente correlata alle scelte che i propri membri residenti in prossimità di aree inquinate avrebbero compiuto di conseguenza. Se solo fossero stati informati (e tempestivamente), per l'appunto.
Dopo averne valorizzato il contributo in termini di denuncia delle pratiche di smaltimento illegale di rifiuti – “in sé” della perciò detta “Terra dei fuochi” – e dunque di sensibilizzazione, la Corte ne ha escluso lo status di vittima, non avendo potuto dimostrare di essere state materialmente colpite da violazioni impattanti (solo) sui diritti individuali dei propri soci. Di conseguenza, ha dichiarato tali ricorsi inammissibili ratione personae.
E ciò anche alla luce del fatto che un certo numero di persone fisiche, residenti nei Comuni interessati, avevano presentato ricorsi a proprio nome; né era stato dimostrato che taluni di loro fossero realmente vulnerabili sì da non poter procedere autonomamente.
Inoltre, nel caso Grande Camera Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera, alle associazioni era stata sì riconosciuta la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 34 CEDU ma in una situazione diversa da quella involgente la “Terra dei fuochi”: il cambiamento climatico «come preoccupazione comune dell'umanità» e la «necessità di promuovere la condivisione degli oneri intergenerazionali in tale specifico contesto».
Venendo ai singoli ricorsi, il Governo ha ritenuto non sufficientemente provato il nesso di causalità tra le violazioni invocate e il danno asseritamente patito dai ricorrenti.
Ha inoltre escluso l'invocabilità dell'art. 8, sempre tenuto conto che la norma non garantisce la protezione dell'ambiente – puramente e semplicemente – ma richiede che il danno ambientale abbia impattato sulla vita privata o familiare di una persona.
Riguardo al nesso causale tra l'esposizione a siti contaminati e la insorgenza di malattie tumorali, il Governo ha sostenuto che nel caso di malattie multifattoriali non si può escludere l'influenza decisiva di altri fattori di rischio, giungendo quindi a ritenerlo insussistente.
Bizzarra argomentazione sol che si rifletta sulla dizione letterale dell'art. 41, cc. 1 e 2, c.p.: Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
La ratio è ovvia: le cause precedenti, proprio perché tali, sono note, devono esserlo e dunque non esimono il soggetto dall'agire di conseguenza… di conseguenza, il nesso di causalità non è escluso, ritenendosi insussistente solo laddove la causa sopravvenuta sia stata appunto sufficiente, ex se considerata, a generare l'evento dannoso.
Detto con maggiore impegno esplicativo – e perennemente grati alla miglior manualistica – «In forza dell'art. 41, comma 2° e del suo chiaro intento delimitativo, un nesso causale penalmente rilevante dovrebbe (…) essere escluso in tutti i casi nei quali l'evento lesivo – ancorché legato da un nesso condizionalistico alla condotta tipica – non sia inquadrabile in una successione normale di accadimenti» (G. Firitto penale, Parte generale, Quarta Ed., Bologna, 2004, p. 223).
Alcuni dei ricorrenti, inoltre, non “godevano” dello status di vittima, poiché né loro né i loro familiari – in nome dei quali avevano agito – risultavano residenti in comuni compresi nell'area interessata.
Altri ricorrenti hanno poi sostenuto che lo status di vittima andasse riconosciuto non solo a coloro che avevano contratto una malattia ma anche a chi fosse riuscito a dimostrare l'aumento concreto del rischio (di egual natura) di contrarla, trattandosi evidentemente di un peggioramento della qualità della vita. Ciò anche considerando che la contaminazione del suolo incideva pure sull'acqua, con inevitabile effetto domino in termini di estensione ed espansione.
Il Sig. Cannavacciuolo, per esempio, era risultato contaminato da diossina già nel 2007, documentazione alla mano.
In ordine al raggio territoriale dell'area inquinata, gli stessi avevano sostenuto la duttilità della stessa, tenuto conto che alcuni Comuni erano circondati da quelli identificati nelle direttive ministeriali, le quali – non a caso – venivano periodicamente aggiornate. Oltretutto, il criterio della residenza non doveva essere considerato l'unico valido discrimen, poiché nei Comuni interessati ci si recava anche “solo” per svolgere attività lavorativa.
E invece, la Corte ha posto in risalto – in via esclusiva – il criterio della residenza; tuttavia, risulta poco comprensibile (perché non risolutivo) farvi discendere il rispetto del termine (all'epoca) semestrale per la proposizione del ricorso.
Più esattamente, si legge al § 250: «Per quanto riguarda il ricorrente n. 34, la Corte rileva che egli risiedeva in uno dei Comuni elencati fino al 2002, ma che aveva cessato di risiedervi al momento in cui ha introdotto il suo ricorso dinanzi alla Corte. Per tale motivo, la Corte ritiene più opportuno esaminare se il termine di sei mesi sia stato rispettato per quanto riguarda i reclami presentati da tale ricorrente».
Sempre sotto il profilo procedurale, il Governo ha eccepito il mancato esaurimento delle vie interne, integrate dai rimedi risarcitori ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p.; in particolare, proprio Cannavacciuolo si era costituito parte civile in un procedimento penale e, nonostante fossero maturati i relativi termini di prescrizione, nulla gli impediva di azionare il rimedio nella sede naturale: quella civile.
Analogamente il Governo diceva riguardo al mancato esperimento del reclamo exartt. 309 e 310 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della class action contro la P.A. ai sensi della l. 4 marzo 2009, n. 15; e ciò, sulla scia di Corte EDU, Viviani c. Italia, § 11, 25 marzo 2015, ric. n. 9713/13. Infine, basandosi sull'orientamento formatosi successivamente alla sentenza De Ciantis, il mero dubbio circa le prospettive di successo di un rimedio non rappresenta una ragione valida per giustificarne il relativo mancato esperimento.
Ineccepibile risulta la risposta dei ricorrenti, per cui – e in virtù di altra giurisprudenza – la Corte non deve considerare sufficiente e dirimente la sola sussistenza dei rimedi formali ma l'intero contesto giuridico e politico in cui operano; hanno specificato – in modo altrettanto ineccepibile – che nessuno dei rimedi indicati dal Governo avrebbe fornito una risposta adeguata, men che meno quello di tipo economico che davvero nessuna reductio in pristinum può compiere per riparare i danni all'ambiente e ancor peggio alla salute.
Nessuna azione penale, civile o amministrativa che fosse avrebbe fornito una soluzione effettiva e globale; tanto l'azione civile quanto quella amministrativa – stavolta, diritto vivente alla mano – non avrebbero comportato la rimozione dei rifiuti o la bonifica delle aree interessate. In particolare, attraverso il meccanismo di reclamo previsto dal d.lgs. n.152/2006, gli individui potevano semplicemente invitare il Ministro dell'Ambiente ad agire, nessun obbligo incombendo sullo stesso.
Nitida, corretta e meravigliosamente pragmatica giunge la valutazione della Corte: «Per essere efficace, un rimedio deve essere in grado di porre direttamente riparo alla situazione contestata e deve offrire ragionevoli prospettive di successo», sicché «un ricorso a un'autorità superiore che non attribuisca alla persona che lo propone un diritto soggettivo all'esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di controllo non può essere considerato un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione».
È interessante notare come l'onere probatorio gravi in primis sul Governo che eccepisca il mancato esaurimento, cui spetta dimostrare la effettività del rimedio invocato; solo dopo, spetterà al ricorrente dimostrare il relativo esperimento o la inadeguatezza/inefficacia o ancora la sussistenza di circostanze speciali che lo esoneravano da tale onere.
La Corte sottolinea la insufficienza dei rimedi volti a una riparazione economica; essi sono infatti inadeguati a soddisfare pienamente le doglianze e le esigenze dei ricorrenti.
Ugualmente vale per i reclami ex art. 309 cit., atteso che l'adempimento del Ministero si arresta alla risposta mera, non già all'obbligo di esercitare poteri di vigilanza, restando tutto nel (sostanzialmente) indiscutibile alveo della discrezionalità.
Quanto all'affair Viviani, citato dal Governo con riferimento alla class action, la Corte ne rileva la non pertinenza, avendo esso riguardato prestazioni sociali ai dipendenti pubblici del settore dell'istruzione, la carta dei servizi di qualità dei Comuni e i permessi di soggiorno. Dunque, materie totalmente estranee a quella ambientale.
In ordine al momento a partire dal quale far decorrere il termine semestrale, il Governo lo ha fatto coincidere con la data di conoscenza dei rischi cui i ricorrenti erano potenzialmente esposti o con la insorgenza della malattia, ovvero ancora con il decesso conseguente a quest'ultima. I ricorrenti hanno sostenuto invece l'attualità del fenomeno, giacché gli incendi stavano ancora avvelenando la vita quotidiana di migliaia di cittadini, perciò, solo a partire dalla relativa cessazione poteva procedersi con il countdown.
Tesi condivisa dalla Corte che, menzionando propri precedenti, si è così pronunciata: «Quando la presunta violazione costituisce una situazione continuativa contro la quale non è disponibile alcun ricorso interno, il periodo di sei mesi inizia a decorrere dalla fine della situazione continuativa (…)».
Continuità riconosciuta per i residenti, cessata per le vittime indirette al momento del decesso dei familiari vittime dirette del danno; in quest'ultimo caso, il termine coincide con il momento in cui i ricorrenti loro parenti hanno acquisito sufficiente consapevolezza degli effetti derivati dalla esposizione all'inquinamento.
La Corte ha poi aggiunto che la desecretazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, avvenuta nell'ottobre del 2013 – di durata e natura onnicomprensiva tali da aver colpito la Corte che pur comprende a priori possa esserci un forte interesse pubblico a mantenere segrete certe informazioni – ha generato clamore mediatico e la consapevolezza pubblica del fenomeno. Presa d'atto ancora più concreta a partire dalla fine di dicembre dello stesso anno, giacché in quel periodo era stata emessa la direttiva interministeriale che elencava i cinquantasette comuni delle province di Napoli e Caserta da porre sotto inchiesta.
Di conseguenza e dovendo interpretare l'art. 35 con una certa flessibilità, essa epifania rappresenta il dies a quo per i familiari deceduti prima di tale data; dies a quo coincidente invece con il decesso, ove avvenuto dopo tale data.
Passando poi al merito, molto è compendiato dal terzo interveniente Client Earth e così riportato: «in base al principio di prevenzione, non appena emerge un insieme di prove scientifiche indicanti l'esistenza di una minaccia per la vita e la salute umana, gli Stati sono tenuti ad adottare misure attive per prevenire e mitigare l'inquinamento ambientale. Inoltre, in base al principio di precauzione, anche se l'esistenza o l'entità di determinati rischi non sono certe, ciò non giustifica l'inazione, ma richiede agli Stati» – si rallenti il ritmo di lettura per la finezza della chiosa finale – «di peccare di cautela».
A ciò si aggiunge, anzi anteponendosi, l'obbligo di rendere disponibili le informazioni ambientali senza alcun indugio, alla luce della citata Convenzione di Aarhus.
Ed ecco cosa ha statuito la Corte: l'art. 2 CEDU, che pone l'obbligo positivo in capo agli Stati di adottare misure appropriate per salvaguardare la vita di coloro che sono posti sotto la loro giurisdizione, copre non solo i decessi ma anche quelle situazioni di rischio concreto per la vita stessa; il che, essendo evidentemente impossibile elaborare una regola generale su cosa rappresenti un rischio reale e imminente per la vita, implica una valutazione caso per caso.
Resta comunque fermo che, per la giurisprudenza della Corte, «il termine rischio “reale” corrisponde al requisito dell'esistenza di una minaccia grave, genuina e sufficientemente accertabile per la vita. L'“imminenza” di un tale rischio comporta un elemento di prossimità fisica della minaccia e di prossimità temporale della stessa».
Pertanto, fermo restando il margine di apprezzamento di ogni singolo Stato sulla scelta dei mezzi, il dovere primario è quello di predisporre un impianto legislativo e amministrativo ideato per essere un valido antidoto contro le minacce al diritto alla vita. Subito dopo e, quale incarnazione dell'art. 8 CEDU, gli Stati hanno altresì l'obbligo di fornire immediatamente agli individui le informazioni necessarie, sì da poter valutare in tempo altrettanto reale i rischi per la propria salute e la propria vita.
Peraltro, considerata la natura complessa del fenomeno “Terra dei fuochi”, e per la fonte dell'inquinamento (compresi gruppi criminali) e per il riverbero su un ventaglio amplissimo di terreni, aria, acqua e – di conseguenza – persone fisiche danneggiate, il compito di valutare l'efficacia delle misure adottate diventa ancora più stringente.
Il propalato del collaboratore, il numero delle discariche abusive, l'aumento dei tassi di cancro e di mortalità – tutto di entità rilevantissima, per qualità e quantità – convince la Corte: sì, esiste un rischio per la vita «sufficientemente grave, reale e accertabile»; inoltre, essendo «onnipresente e inevitabile da decenni e (poiché) non era cessato al momento in cui i ricorsi sono stati presentati», la Corte «non ritiene necessario o appropriato richiedere che i ricorrenti dimostrino un collegamento comprovato tra l'esposizione a un tipo identificabile di inquinamento o addirittura a una sostanza nociva e l'insorgenza di una specifica malattia pericolosa per la vita o la morte come conseguenza di essa».
Mai presunzione iuris et de iure fu più feconda, al pari di quella per cui un obbligo positivo di protezione da parte dello Stato italiano “aveva da esigersi”, in disparte la sussistenza o meno di certezza scientifica circa gli effetti precisi che cotanto inquinamento avesse comportato.
Il nesso di causalità non esiste solo in presenza di coefficienti di probabilità pari a uno. D'altronde e, a ben riflettere, è ciò che le celebri Sezioni Unite Franzese avevano già magnificamente sostenuto: «Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”».
Constatazione, approfondimento, informazione e risoluzione in tempo reale compongono il tetrafarmaco che lo Stato italiano avrebbe dovuto dispensare alla collettività interessata, rimasta priva, invece, di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle Autorità.
Approccio sistematico, ante d.l. n. 136/2013, convertito in l. n. 6/2014, totalmente assente nonostante le Autorità fossero a conoscenza degli aspetti significativi del problema da quasi due decenni.
Approccio sistematico rimasto parziale e insufficiente anche dopo, tenuto conto che in alcuni casi mancava la valutazione a priori, o i progressi su quelli già individuati erano straordinariamente lenti.
Lentezza che, evidentemente e inesorabilmente, fa il paio con mancata diligenza; aggravata dal fatto che il d.l. n. 136 si concentrasse esclusivamente su acque e terreni utilizzati per scopi agricoli, restando fuori tutto il resto, come l'inquinamento atmosferico.
Sul piano informativo, inoltre, era stata creata una piattaforma per la rilevazione dell'ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti solo a partire dal 2019 e solo sette Comuni avevano istituito appositi registri.
Similmente incompleto si era rivelato il Programma nazionale di bonifica, delineato peraltro solo nel 2018 e rimasto fermo alle attività preparatorie.
Anzi, nel 2019, per il 70% dei siti individuati nel 2013 non era stata avviata alcuna procedura di bonifica, risultando completata solo per il 3% degli stessi.
L'assenza di aggiornamento dello stato dell'arte e il “bradicardico” progresso complessivo negli sforzi di decontaminazione hanno costituito motivo di preoccupazione per la Corte, cui non è apparso chiaro se e in che modo Comuni, Regione e Stato siano stati realmente interconnessi e coordinati.
Sul piano della repressione, la Corte ha ritenuto che il numero esiguo di procedimenti penali menzionati dal Governo – solo in tre dei quali era intervenuta condanna per lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi in comuni compresi nella “Terra dei fuochi” – non potesse convincerla della protezione azionata dallo Stato. Nessuna prova v'era che nelle more fossero stati avviati procedimenti in relazione al reato di incenerimento illegale di rifiuti, né in relazione ai nuovi reati ambientali introdotti nel 2015.
In ragione di tutto quanto sin qui rilevato, la Corte ha reputato violato l'art. 2 CEDU, la coincidenza con gli argomenti a sostegno del quale rispetto a quelli posti a fondamento dell'art. 8 avendo annullato la necessità di esaminare questi ultimi.
Per lo stesso motivo ed essendo state trattate le questioni giuridiche principali, non vi è stata necessità di un'analisi dedicata all'art. 13 e – sotto il profilo procedurale – all'art. 2.
Inoltre, poiché l'area ufficialmente delimitata della “Terra dei fuochi” comprendeva circa il 52% della popolazione della Regione Campania e, considerati anche la pendenza o l'imminente inoltro di altri ricorsi di identico contenuto, i ricorrenti invocavano l'attivazione della procedura delle c.d. “sentenze pilota”. Invito che la Corte, riscontrate le carenze con cui lo Stato (non) ha risposto al problema in esame, assieme al grande numero di persone coinvolte e alla necessità davvero impellente di fornire un celere e adeguato risarcimento a livello nazionale, ha debitamente accolto.
Com'è noto, ciò accade nella evenienza di problematiche di tipo strutturale sistemico le quali – in quanto tali – impongono allo Stato di adottare misure riparative di eguale portata, che possano più rapidamente ed efficacemente porre rimedio alla disfunzione.
Individuazione chiara delle competenze, analisi e gestione in tempi chiari di un fenomeno ancora attuale che, proprio per questo, pretende un monitoraggio continuo: è quanto la Corte sollecita lo Stato italiano a fare.
Tutto questo senza ulteriori e imperdonabili ritardi, il tempo concesso per riparare i danni essendo pari a due anni dalla definitività della sentenza; il che, non essendo stata rinviata alla Grande Camera ex art. 44, § 2, CEDU, è avvenuto il 30 aprile u.s.
Periodo durante il quale la Corte ha deciso di rinviare l'esame di qualsiasi ricorso di cui non sia ancora giunta comunicazione al Governo, in attesa dell'adozione delle misure necessarie a livello nazionale e sotto la supervisione del Comitato dei Ministri; ferme restando la possibile declaratoria di inammissibilità o la cancellazione del caso in… caso di risoluzione della questione con altri mezzi o di composizione amichevole della stessa, ai sensi degli artt. 37 e 39 CEDU, rispettivamente.
Si osservi, poi, che la violazione dell'art. 2 è stata votata all'unanimità; sei Giudici su sette hanno ritenuto non necessario esaminare separatamente le doglianze avanzate ai sensi dell'art. 8; sei su sette quanto all'ammissibilità e al merito dei ricorsi in ordine all'art. 13; sei su sette riguardo all'ammissibilità e al merito dei ricorsi relativamente all'aspetto procedurale dell'art. 2. Unanime è stato il voto in ordine all'obbligo per lo Stato italiano di adottare – nel termine e sotto la supervisione di cui sopra – misure generali (di sistema, si potrebbe ribadire) «idonee a fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno di inquinamento in questione, conformemente alle raccomandazioni di cui ai paragrafi della sentenza».