P.M. e indagini a favore dell’indagato: obblighi e doveri

Cesare Parodi
30 Dicembre 2025

Il principio affermato dalla S.V. con riguardo alle conseguenze del mancato svolgimento da parte del pubblico ministero di investigazioni richieste dalla difesa suggerisce riflessioni di carattere generali sul ruolo del pubblico ministero e sugli obblighi che lo stesso comunque è chiamato a svolgere nell'ambito del sistema.

Premessa

Una recente sentenza della Corte di cassazione è stata utilizzata per alimentare la tesi per la quale il pubblico ministero in realtà non apparterrebbe – quantomeno di fatto – alla cultura della giurisdizione e sarebbe semplicemente un organo dell'accusa del tutto disinteressato a quelle che sono le esigenze della difesa e quindi di garanzia dei cittadini. Si tratta di una tesi che difficilmente può essere ritenuta fondata.

Il primo luogo, la menzionata sentenza (Cass. pen. sez. VI, 4 luglio 2025, n. 30196) non rappresenta una novità nel quadro ermeneutico nazionale, ma si pone anzi in perfetta sintonia con altre decisioni che hanno affermato pacificamente il medesimo principio.

La S.C., investita della questione relativa alla rilevanza del mancato svolgimento di indagini a favore dell'indagato/imputato indicate dalla difesa, ha precisato trattarsi di motivo inammissibile, in quanto formula censure non deducibili in sede di legittimità; in particolare, si precisa che «il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagini a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, essendo, peraltro, il difensore facultato a svolgere indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen.; ne consegue che, sebbene ciò non autorizzi l'organo requirente a disattendere la disposizione normativa, qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione. Ciò in quanto la valutazione in concreto circa la necessità o meno di accertare fatti e circostanze a favore dell'indagato, oltre ad implicare delle valutazioni di merito estranee al perimetro del giudizio di legittimità, spetta unicamente al Pubblico Ministero, che deve esercitare la facoltà anche come organo di giustizia, ossia come parte sui generis, ma che, in tale veste, non può essere vincolato alle indicazioni della difesa sul punto».

Sul punto, la giurisprudenza precedente è univoca: tra le altre Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2018, n. 47013 Rv. 274031; Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2012, n. 10061, Rv. 254872. Conseguentemente, nihil sub sole novi.

Principi generali e obblighi deontologici

Esiste una norma - non sappiamo se è conosciuta o meno, ma esiste - nel codice di procedura penale che prevede comunque una sanzione a fronte dell'inosservanza di qualsiasi disposizione processuale. Diciamo che può essere comodo ignorarla.

Si tratta dell'articolo 124. “Obbligo di osservanza delle norme processuali”: «I magistrati …… sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare».

Qualsiasi disposizione del codice deve essere rispettata e i dirigenti devono vigilare affinché ciò in concreto avvenga, anche con previsioni espresse, se necessario, nei provvedimenti organizzativi della Procure.

E ciò che accade anche nel caso di specie; la soluzione al problema non può che essere data da una lettura combinata di tre differenti di disposizioni normative.

Prima di tutto l'art. 358 c.p.p., per il quale il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini; a sua volta l'art. 326 c.p.p. (Finalità delle indagini preliminari) che stabilisce che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Disposizione quest'ultima che deve essere letta (non può, deve) alla luce dell'art 408 c.p.p., come recentemente modificato dalla cd riforma Cartabia (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato): «Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione».

Se gli elementi in atti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna occorre “fermare” il procedimento. La riforma "Cartabia" ha «abbandonato la regola comportamentale per cui nei casi dubbi l'azione deve essere esercitata e non omessa», privilegiando «la valutazione in ordine al risultato dell'azione» (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione sulla Riforma Cartabia, 5 gennaio 2024). In particolare, «si richiede, quindi, al pubblico ministero di effettuare una valutazione non più della generica sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma dell'esistenza, anche in caso di fondatezza della notizia di reato, di elementi sufficienti per giustificare, appunto, al di là di ogni ragionevole dubbio, una sentenza di condanna.  Ogni scenario probatorio dubbio, secondo siffatta impostazione, parrebbe condurre verso l'archiviazione». È opportuno ancora ricordare che tale mutamento di angolo prospettico è stato scelto dal legislatore a seguito della constatazione di una «elevata percentuale di assoluzioni in primo grado, spia di inefficienza del sistema di giustizia penale».

La sintesi di queste tre disposizioni è estremamente semplice per chi vuole concretamente cercarla. Il pubblico ministero non è preposto (solo) all'esercizio dell'azione penale, ma agli accertamenti funzionali a far sì che la stessa venga esercitata solo nei casi nei quali vi sia la ragionevole previsione di condanna.

In un'ottica di efficienza e di sistema, il pubblico ministero svolge in maniera adeguata il proprio compito quando fa tutto ciò che è possibile per archiviare, per le notizie di reato per le quali tale previsione non è ragionevolmente ipotizzabile.

Non ci possono essere spiegazioni alternative, perché è una spiegazione improntata in un'ottica di efficienza, dove proprio il fatto di evitare processi inutili nei confronti dei cittadini. si pone prima di tutto come un'esigenza di efficienza e di sistema e allo stesso modo, evidentemente, di tutela dei cittadini.

L'obiezione più semplice, ossia che ciò non sempre accade, o perlomeno non accade tutte le volte in cui invece dovrebbe accadere, ha sicuramente un suo fondamento. Nessuno lo nasconde, nessuno lo discute.

Non accade per ragioni che sarebbe lungo spiegare, ma che non risiedono sostanzialmente in una cattiva volontà da parte del pubblico ministero, quanto proprio di significativa metabolizzazione della cultura della giurisdizione, intesa nel senso più ampio possibile. Non semplicemente nella conoscenza delle regole processuali (dato assolutamente scontato e pacifico) ma nella consapevolezza di ricercare in tutte le direzioni una ricostruzione dei fatti corretta e completa e nell'effettuare in seguito una valutazione di responsabilità aderente alla realtà.

In questo senso, la previsione delle indagini difensive menzionate dalla decisione della S.C. sicuramente integra il sistema, ma non viene sostituirsi a quelli che sono dei precisi doveri del P.M. che, ebbene privi di una sanzione espressa, sono comunque riconducibili all'obbligo generale sopra indicato.

Un obbligo che, come detto, va ben oltre la semplice tutela dei singoli, pure è fondamentale, ma che risponde a una esigenza generale, in forza della quale paradossalmente le valutazioni, le caratteristiche, la cultura, l'approccio del pubblico ministero sempre più dovrebbe essere sintonico a quelle che sono le valutazioni e le prospettazioni dell'organo giudicante, in un'ottica di costante ricerca della verità storica e delle conseguenti valutazioni giuridiche.

Il ruolo del P.M. nel sistema

Quando si è scritto, proprio per giustificare la separazione delle carriere, che non vi sarebbe identità di scopo tra i due ruoli- p.m.- e giudice sì, si propone una prospettiva certamente non condivisibile cfr. F. Petrelli, La terzietà come legittimazione, in Questione giustizia 1/2018). Il ruolo della difesa non può essere identificato con lo scopo dell'accusa e del giudice perché il difensore ha preciso obbligo di tutelare gli interessi, la posizione, la libertà. del proprio assistito, anche quando queste si scontrano con la ricostruzione storica dei fatti.

È un principio fondamentale del sistema che caratterizza in positivo il sistema italiano, ma che impone necessariamente di vedere una identità di scopo tra la figura le figure caratterizzate da una matrice pubblicistica e il ruolo del difensore.

Figure che hanno tutte e tre la medesima dignità e rilevanza, che sono tutte e tre indispensabili, ma che devono essere declinate in modo differente. Un quadro nel quale appare evidente che quelle le ragioni che spingono alla separazione delle carriere, dovrebbero, paradossalmente porsi a fondamento della necessità che i cittadini trovino in una garanzia ulteriore, ma non meno efficace- se correttamente puntualmente assicurata - nell'attività del pubblico ministero.

In conclusione

  • Il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagini a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, essendo, peraltro, il difensore ha facoltà di svolgere indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e ss. c.p.p.; qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione.
  • Il P.M. ha un preciso obbligo, comunque, di svolgere indagini ance a favore dell'indagato- anche per ragioni di efficienza del sistema, come risulta dal combinato disposto degli artt. 124,326,358,409 c.p.p.

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