Gratuito patrocinio: pagamento delle spese processuali in caso di condanna alla restituzione o al risarcimento del danno

23 Dicembre 2025

 In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trovano applicazione la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e il principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 c.p.p.).

Il caso e la questione controversa

Il Tribunale di Cosenza – al quale gli atti erano stati trasmessi a seguito dell'annullamento senza rinvio di una precedente ordinanza dello stesso – disponeva con ordinanza «la liquidazione delle spese delle costituite parti civili ponendole a carico dell'imputato».

Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con il quale censurava la violazione degli artt. 110 e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per avere il Tribunale posto le spese processuali sostenute dalle parti civili a carico dell'imputato, nonostante l'imputato e le parti civili erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il tema oggetto della sentenza è se debba gravare sull'imputato l'obbligo del pagamento delle spese processuali, in caso di condanna dello stesso alla restituzione o al risarcimento del danno a favore della parte civile, quando entrambe le parti siano state ammesse al gratuito patrocinio. 

Il principio di diritto
Cass. pen., sez. II, 4 marzo 2025, n. 18187

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato.

Il contrasto

L'obbligo di pagamento delle spese processuali 

  • Secondo un primo orientamento, a cui aderisce la decisione in commento, l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato (Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2025, n. 33136, no mass; Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2019, n. 25854, Rv. 276457; Cass. pen., sez. F, 30 agosto 2016, n. 48907, Rv. 268211; Cass. pen., sez. V, 17 luglio 2008, n. 38271, Rv. 242026).
  • A favore di tale impostazione depone il disposto dell'art. 107, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 115 del 2002, là dove, con l'individuare – tra le spese che sono anticipate dall'erario – “l'onorario e le spese degli avvocati”, non contempla altri avvocati che quelli che sono officiati della difesa del soggetto che è ammesso al beneficio.
  • In particolare, lo Stato è tenuto a sostenere esclusivamente le spese che sono necessarie alla difesa dell'imputato (o dell'altra parte ammessa al beneficio), perché si sostituisce a questi - attesa la condizione di soggetto non abbienti - allo scopo di tutelare il diritto inviolabile alla difesa ex art. 24, commi 2 e 3, Cost.: l'obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli connessi alla difesa dell'imputato, quindi nemmeno alle spese che sono conseguenza della sua soccombenza. Tale ordine d'idee trova conferma anche nell'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, in ossequio, all'art. 24 Cost., è garantito il patrocinio: per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
  • Infine, si precisa che questa interpretazione risulta applicabile tanto nell'ipotesi in cui la parte civile non sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quanto in quella in cui la parte civile sia stata anch'essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
  • Di contro, secondo altra impostazione, nel caso in cui l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'erario (Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2025, n. 15144, no mass.; Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2023, n. 5981, no mass; Cass. pen., sez. V, 30 settembre 2022, n. 2426, no mass; Cass. pen., sez. VI, 9 agosto 2021, n. 31224, no mass.; Cass. pen., sez. V, 25 novembre 2020, n. 33103, no mass.).
  • In questo senso si puntualizza che il difensore della parte civile potrà ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.
  • In particolare, si osserva che la deroga al principio di soccombenza non sarebbe irragionevole, trovando giustificazione nell'interesse dello Stato di evitare costi di esazione del credito nei confronti di chi risulta privo di adeguati redditi.

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