Responsabilità degli enti e confisca ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel patteggiamento

05 Gennaio 2026

In tema di responsabilità da reato degli  enti , il giudice, con la sentenza di patteggiamento, è tenuto ad applicare la confisca del prezzo e del profitto del reato, di cui all'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche se l'ablazione non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, posto che essa, diversamente dalle altre sanzioni contemplate dall'art. 9 d.lgs. citato, non è rimessa a valutazioni discrezionali nell' an o nel quantum, ma è imposta dalla legge, che ne stabilisce la misura, parametrandola all'entità del prezzo dell'illecito o del profitto che da questo deriva.

Il caso e la questione controversa

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta delle parti, applicava all'imputato – legale rappresentante dell'ente – la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa per i reati di cui agli artt. 648 e 648-ter.1 c.p., nonché alla Società la pena di euro cinquantaquattromila per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25-octies d.lgs. n. 231/2001, disponendo la confisca del profitto del reato, quantificato in euro 750.000,00, ai sensi degli artt. 648-quater c.p. e 19 d.lgs. n. 231/2001.

Il difensore dell'ente presentava ricorso per cassazione censurando la violazione di legge quanto all'applicazione della confisca.

Il tema oggetto dalla sentenza è quello della possibilità di disporre la confisca del prezzo e del profitto del reato nei confronti dell'ente, ai sensi dell'art. 19 citato, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, considerato che detta disposizione prevede che la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato venga disposta con la sentenza di condanna.

Il principio di diritto
Cass. pen., sez. II, 29 gennaio 2025, n. 4753

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, con la sentenza di patteggiamento, è tenuto ad applicare la confisca del prezzo e del profitto del reato, di cui all'art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche se l'ablazione non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, posto che essa, diversamente dalle altre sanzioni contemplate dall'art. 9 d.lgs. citato, non è rimessa a valutazioni discrezionali nell' “an” o nel “quantum”, ma è imposta dalla legge, che ne stabilisce la misura, parametrandola all'entità del prezzo dell'illecito o del profitto che da questo deriva.

Il contrasto

La confisca di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001: pena principale tra condanna e patteggiamento 

  • Secondo un primo orientamento, a cui aderisce la decisione in commento, è necessario muovere dal presupposto secondo cui la sentenza pronunciata a norma degli artt. 444 e segg. c.p.p. è equiparata a quella di condanna – fatte salve diverse disposizioni di legge – in ossequio a quanto previsto dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Pertanto, è il legislatore a stabilire in via generalizzata una parificazione dei due tipi di sentenza, salvo che non intervenga una disposizione specifica a statuire diversamente, che tuttavia nel caso di specie non è dato ravvisare, per cui tale equiparazione consente l'applicazione del disposto di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001.
  • Ciò risulta indirettamente confermato dall'art. 34 dello stesso decreto, a mente del quale nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano, oltre alle norme speciali, quelle del codice di rito, in quanto applicabili.
  • Infine, l'art. 19 citato prevede la confisca obbligatoria sia del prezzo che del profitto del reato di autoriciclaggio, essendo detto reato contenuto nel catalogo di cui all'art. 25-octies d.lgs. cit.
  • Di contro, secondo altra impostazione, nel caso di definizione del giudizio con l'applicazione della pena, le parti debbono ricomprendere nell'accordo non solo la sanzione pecuniaria e, se prevista, quella interdittiva, in relazione alle quali dovrà applicarsi la riduzione premiale per il rito, ma pure la determinazione, nell'an e nel quantum, della confisca, trattandosi di sanzione principale, in relazione alla quale non è prevista alcuna espressa esclusione dall'accordo sulla base dell'art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001 (Cass. pen., sez. VI, 20 giugno 2024, n. 30604, Rv. 286828).
  • Più precisamente, la specificità del sistema punitivo dettato dal d.lgs. 231 del 2001 e l'espressa qualificazione della confisca quale sanzione principale, oltre alla necessità di favorire il ricorso a riti deflattivi, consentono di affermare che, in caso di patteggiamento, l'accordo deve riguardare tutte le sanzioni conseguenti all'illecito. Ciò consentirebbe di evitare, tra l'altro, che l'ente – dopo aver concordato le sanzioni pecuniarie e interdittive – si possa vedere esposto all'applicazione di una confisca avente connotati particolarmente afflittivi e in relazione alla quale non ha avuto alcuna possibilità concreta di interlocuzione. A ciò si aggiunga che il patteggiamento, per le finalità dell'istituto e per come strutturato nella previsione di cui all'art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001, deve essere idoneo a coprire l'intero trattamento sanzionatorio, non essendo consentita un'applicazione parziale e limitata solo ad alcune delle sanzioni principali previste.

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