Carcere: la responsabilità “da contatto sociale” dell’Amministrazione penitenziaria
23 Dicembre 2025
Dal quadro delle norme di riferimento (artt. 1,13 e 14-bis ord. pen. e art. 2 del d.P.R. n. 230/2000) si evince che l'Amministrazione penitenziaria assuma una posizione di protezione nel rapporto (da contatto sociale) che si instaura per legge con i singoli detenuti, prefigurandosi l'obbligo, imposto da specifiche norme di condotta (e non solo dal generale principio del neminem laedere), di preservarne la vita, la salute e quindi l'incolumità fisica. Pertanto, in caso di eventi di danno procurati alla integrità fisiopsichica, e a maggior ragione laddove si discorra dell'attentato alla vita di singoli detenuti, l'Amministrazione penitenziaria, in ragione della posizione di protezione assunta per legge, è chiamata a rispondere a titolo di contatto sociale (art. 1173 c.c.). Ciò posto, sotto il profilo processuale, laddove sia ravvisabile una responsabilità da contatto sociale, gli oneri di prova si distribuiscono analogamente a quanto previsto per la responsabilità ex contractu: spetta al creditore danneggiato di dimostrare il danno e la sua riconducibilità (sotto un profilo di astratta regolarità causale) alla condotta (di inadempimento) del danneggiante, mentre incombe a quest'ultimo di dimostrare di essersi trovato nella impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (essendo la colpa dell'inadempiente presunta fino a prova contraria, ex art. 1218 c.c.). |