Avvocati: se lo scaglione individuato è erroneo, il giudice può liquidare un compenso maggiore
23 Dicembre 2025
La Corte di cassazione ha esaminato una controversia relativa all'accertamento della qualità di socio di una s.r.l., in cui in l'originario attore, risultato soccombente in secondo grado, contestava la liquidazione delle spese operata dal Collegio che le aveva determinate in misura superiore a quanto indicato nella nota dei difensori della parte vittoriosa. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito se il giudice possa liquidare alla parte vittoriosa un importo maggiore di quello domandato, una volta accertato il corretto valore della causa e il relativo scaglione tariffario, fornendo risposta positiva. Secondo la Cassazione, infatti, non si può pensare che la specificazione del valore della lite contenuta nella nota spese sia sottratta ad ogni sindacato e che precluda al giudice il vaglio di quello che è il reale valore della in causa. Ciò perché la corretta individuazione di quest'ultimo spetta proprio al giudice, come innegabilmente dimostrano gli artt. 10 e ss. c.p.c., dettati in tema di determinazione della competenza per valore delle controversie, ove posti in relazione con l'art. 38, comma 3, del medesimo codice (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 149/2022) che attribuisce al giudice il potere di rilevare di ufficio l'incompetenza per valore sebbene «non oltre l'udienza di cui all'art. 183» (il testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022, peraltro, non ha eliminato tale potere di rilievo ufficioso, ma ha stabilito soltanto che esso debba avvenire «con il decreto previsto dall'art. 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'art. 171-bis, non oltre la prima udienza»). Inoltre, l'art. 5 del già menzionato d.m. n. 55/2014, al comma 1, dopo aver sancito che «Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile», così evidentemente facendo rinvio proprio agli artt. 10 e ss. di quest'ultimo, puntualizza pure, con l'ultimo periodo, che, «In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale«» previsione, questa, ragionevolmente idonea a giustificare il sindacato del giudice in relazione a quello che deve individuarsi come il reale valore della in causa. Ad avviso del Collegio, poi, nemmeno può essere sottaciuta un'altra considerazione, vale a dire la impossibilità per il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, di poter derogare, sia pure in maniera motivata, ai minimi dettati dai parametri di cui alla legge n. 247/2012, art. 13, per effetto della novella del d.m. n. 55/2014, operata dal d.m. n. 37/2018 (e confermata dalle previsioni di cui al d.m. n. 147/2022, quest'ultimo, peraltro, successivo alla decisione oggi impugnata e, come tale, qui inapplicabile). Proprio a cagione di tale inderogabilità, dunque, non può essere consentito che una liquidazione del compenso effettuata utilizzando un valore erroneamente attribuito all'affare o alla controversia giudiziale finisca con l'attribuire al difensore una somma inferiore a quella minima comunque dovutagli se calcolata individuando correttamente, invece, quel valore. |