Non sussiste l’obbligo di iscrizione alla c.d. white list per attività del tutto marginali
05 Gennaio 2026
Il caso. Un operatore economico impugna l'aggiudicazione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di servizi di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare, limitatamente al lotto avente ad oggetto servizi destinati a soggetti affetti da patologie mentali e a soggetti con dipendenze. All'esito della valutazione delle offerte, la ricorrente risultava terza graduata. La stessa ha quindi impugnato gli esiti della procedura sostenendo che il primo ed il secondo classificato avrebbero dovuto essere esclusi per la rispettiva mancanza del requisito dell'iscrizione nella c.d. white list, ritenuta necessaria in quanto l'appalto includerebbe anche attività di ristorazione, riconducibili ai settori a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, commi 52 e ss., legge n. 190/2012. La Stazione appaltante e il RTI aggiudicatario hanno resistito alle doglianze, sostenendo che le attività relative ai pasti hanno carattere marginale e funzionalmente integrato rispetto alle prestazioni assistenziali e riabilitative oggetto dell'appalto e che, pertanto, non era richiesto il possesso dell'iscrizione nella white list. La sentenza. Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha escluso che le attività di preparazione e consumo dei pasti previste nell'appalto possano essere qualificate come un autonomo servizio di ristorazione, rilevante ai fini dell'obbligo di iscrizione nella c.d. white list, evidenziandone la natura accessoria, integrata e strumentale rispetto alle prestazioni assistenziali e terapeutico-riabilitative oggetto dell'affidamento. Dalla documentazione di gara emerge, infatti, che l'approvvigionamento e la preparazione dei pasti non sono strutturati come prestazioni indipendenti, ma sono inseriti nel complesso delle azioni finalizzate a incrementare l'autonomia degli utenti nella gestione dei bisogni quotidiani, risultando funzionalizzati al perseguimento di obiettivi riabilitativi e terapeutici. La sentenza evidenzia, inoltre, che la documentazione di gara non richiede figure professionali tipiche della ristorazione, ma esclusivamente personale educativo, riabilitativo e socio-sanitario, confermando che le attività connesse alla preparazione e al consumo dei pasti sono concepite come parte integrante del percorso assistenziale e riabilitativo. Nello stesso senso è valorizzato il divieto di subappalto, quale indice della stretta interdipendenza tra le attività connesse all'alimentazione e le altre prestazioni riabilitative, tutte orientate al recupero dell'autonomia degli assistiti. Il principio. Tale impostazione fa applicazione del principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla c.d. white list non può ritenersi sussistente laddove le attività di cui all'elenco di legge presentino, in relazione al complesso delle prestazioni, un rilievo non semplicemente accessorio, bensì del tutto marginale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2024, n. 9201; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 848). La normativa antimafia in tema di iscrizione nella c.d. white list deve essere interpretata in modo conforme a criteri di ragionevolezza, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata dal Collegio, al fine di evitare che il presidio di legalità previsto dalla legge n. 190 del 2012 assuma una portata eccedentaria rispetto agli obiettivi di tutela perseguiti. In particolare, l'obbligo di iscrizione non può trovare applicazione oltre il limite della sostanziale irrilevanza delle attività astrattamente riconducibili ai settori a rischio, né in fattispecie in cui l'oggetto dell'affidamento riguarda tali attività solo in misura obiettivamente marginale. Un'interpretazione diversa finirebbe per imporre agli operatori economici prescrizioni e limitazioni non giustificate dal rilievo economico e funzionale che le prestazioni considerate assumono nell'ambito della singola commessa. In tale prospettiva, il Collegio esclude la possibilità di estendere l'obbligo di iscrizione alla white list a prestazioni che non costituiscono oggetto autonomo dell'affidamento, non sono valorizzate né sul piano tecnico né su quello economico dalla lex specialis e risultano, invece, strettamente integrate in un servizio unitario avente diversa prestazione principale. |