Esdebitazione e tassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti: i chiarimenti del legislatore
22 Dicembre 2025
L'art. 8 del d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, entrato in vigore il 13 dicembre, contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 88, comma 4-ter del Tuir. In particolare, la norma precisa che «non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione [art. 88, comma 4-ter Tuir], le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione». Riprendendo la distinzione operata dal comma 4-ter cit. tra procedure liquidatorie e in continuità, per effetto dell'introduzione della nuova norma il legislatore chiarisce che il regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive si applica anche alle riduzioni dei debiti dell'impresa, qualora conseguano a esdebitazione nell'ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, del concordato minore e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO). La norma si applica anche alle sopravvenienze maturate prima dell'entrata in vigore del decreto, il 13 dicembre 2025, e dunque anche nelle procedure già omologate prima di tale data. |